IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Lepratti Raffaello, nato a Lecco (Italia) il 6 agosto 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato, dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settori industriale e dell'informazione - e l'esercizio in Italia della professione; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico «Diplome-Ingenieur» in «Studienrichtung Automatisierungs und Kommunikationstechnik» conseguito presso la «Brandenburgische Technische Universitat Cottbus» nell'ottobre 2001; Considerato che il richiedente ha conseguito l'equipollenza del titolo accademico tedesco, sopra indicato, alla laurea italiana di «ingegneria elettrica», completando gli studi presso il Politecnico di Milano nel 1998; Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Ritenuto peraltro che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 28 aprile 2005; Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi dodici; Decreta: Art. 1. Al sig. Lepratti Raffaello, nato a Lecco (Italia) il 6 agosto 1976, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri», sezione A settori industriale e dell'informazione, e l'esercizio della professione.