IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Lepratti Raffaello, nato a Lecco (Italia)
il  6 agosto  1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  decreto  legislativo n. 115/1992, modificato, dal
decreto  legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del proprio del
titolo  per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settori
industriale  e  dell'informazione  -  e  l'esercizio  in Italia della
professione;
  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico
«Diplome-Ingenieur»    in   «Studienrichtung   Automatisierungs   und
Kommunikationstechnik»   conseguito   presso   la   «Brandenburgische
Technische Universitat Cottbus» nell'ottobre 2001;
  Considerato  che  il  richiedente  ha conseguito l'equipollenza del
titolo  accademico  tedesco,  sopra indicato, alla laurea italiana di
«ingegneria  elettrica»,  completando gli studi presso il Politecnico
di Milano nel 1998;
  Ritenuto   pertanto   che   il  richiedente  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «ingegnere»  e  l'iscrizione  all'albo  nella
sezione A  settore  dell'informazione,  per cui non appare necessario
applicare le misure compensative;
  Ritenuto  peraltro  che  il  richiedente  non  abbia una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «ingegnere»  -  sezione A settore industriale
dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente
professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso
della esperienza maturata;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute
del 28 aprile 2005;
  Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma  1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato,
modificato come sopra;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi dodici;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Al sig. Lepratti Raffaello, nato a Lecco (Italia) il 6 agosto 1976,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo degli «ingegneri»,
sezione  A  settori  industriale  e  dell'informazione, e l'esercizio
della professione.