IL DIRIGENTE
del servizio politiche del lavoro di Bergamo
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile il quale, nel
disciplinare lo scioglimento delle societa' cooperative per atto
d'autorita', dispone che le citate societa' che non sono in
condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state
costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il
bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono
essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa;
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in
cui si prevede lo scioglimento di societa' cooperative senza far
luogo alla nomina del commissario liquidatore;
Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale
della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli
svolgimenti di societa' cooperative senza nomina di commissario
liquidatore;
Vista la circolare n. 33/1996 del 6 marzo 1996 di attuazione del
predetto decreto;
Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre
2001;
Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data
14 settembre 2004 e 28 ottobre 2003, le cui risultanze evidenziano le
condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice
civile;
Decreta:
Le seguenti societa' cooperative sono sciolte per atto
dell'autorita', ai sensi delle citate norme, senza nomina di
commissari liquidatori:
1) societa' cooperativa «EUR.A.» a r.l., con sede in Clusone
(Bergamo), costituita in data 15 settembre 2000 per rogito notaio
Filippo Calarco, repertorio n. 10894, registro R.E.A. n. 325545 della
C.C.I.A.A. di Bergamo (B.U.S.C. n. 2640/295969);
2) societa' cooperativa «Italia-Europa 2000», con sede in
Treviglio (Bergamo), costituita in data 2 novembre 1999 per rogito
notaio Elio Luosi, repertorio n. 29077, registro R.E.A. n. 318940
della C.C.I.A.A. di Bergamo (B.U.S.C. n. 2573/295912).
Bergamo, 16 maggio 2005
Il dirigente reggente: Di Nunno