IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato,  prevede  che  gli  interventi  medesimi  siano compresi in
intese  generali  quadro  tra  il  Governo  e  ogni singola regione o
provincia   autonoma,   al   fine   del   congiunto  coordinamento  e
realizzazione delle opere;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2002,
n. 302;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  Codice unico di
progetto (CUP);
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in
particolare:
    il  comma  134  e  seguenti,  ai  sensi dei quali la richiesta di
assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture
strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante
dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle
concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere
corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano
economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da
questo Comitato;
    il  comma  176,  che  autorizza  ulteriori  limiti di impegno nel
biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui
alle leggi citate ai punti precedenti;
    il  comma  177,  che  reca  precisazioni  sui  limiti  di impegno
iscritti   nel   bilancio  dello  Stato  in  relazione  a  specifiche
disposizioni legislative;
  Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art.
4, comma 177, della legge n. 350/2003, specificando, tra l'altro, che
i  limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche   disposizioni   legislative   sono   da  intendere  quale
contributo   pluriennale   per   la  realizzazione  di  investimenti,
includendo  nel  costo  degli  stessi anche gli oneri derivanti dagli
eventuali  finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato
al  pagamento  di  una  quota  degli oneri derivanti da mutui o altre
operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle
pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di
contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la
realizzazione di investimenti;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte
richiamato  art.  1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato il 1°
Programma  delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, nella
sezione  «Corridoio plurimodale Tirrenico-Nord Europa» tra i «Sistemi
stradali  e autostradali», la voce «s.s. 28» con un costo complessivo
di 278,887 Meuro ed una disponibilita' di 72,304 Meuro;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma
140, della legge n. 350/2003;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle inirastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   come  integrato  dal  decreto
dell'8 giugno  2004, con il quale, in relazione al disposto dell'art.
15,  comma 5 del decreto legislativo n. 190/2002, e' stato costituito
il  Comitato  di  coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi
opere;
  Visto  il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con il quale sono stati
individuati  i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare
le  altre operazioni finanziarie, definite le modalita' di erogazione
delle   somme   dovute  dagli  istituti  finanziari  ai  mutuatari  e
quantificate   le   quote   da   utilizzare   per   le  attivita'  di
progettazione, istruttoria e monitoraggio;
  Viste  le  note  6 ottobre 2004, n. 560, e 14 ottobre 2004, n. 579,
con  le  quali  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
trasmesso,  rispettivamente,  le  relazioni  istruttorie  relative ai
progetti  preliminari delle opere «adeguamento s.s. 28 Colle di Nava:
variante  Pieve  di  Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana»
e «variante  all'abitato  di  Imperia  -  Aurelia  bis», proponendone
l'approvazione   con   prescrizioni  e  raccomandazioni,  nonche'  il
finanziamento della progettazione definitiva delle opere;
  Vista  la  richiamata nota 14 ottobre 2004, n. 579, con la quale il
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso altresi'
le  schede  ex  delibera  n.  63/2003  per  il primo degli interventi
citati;
  Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'intesa
generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e la regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato  che,  alle  opere  afferenti  la  s.s.  28, sono stati
attribuiti  i seguenti CUP: F82C03000050001 per l'intervento Pieve di
Teco-Cantarana e F82C03000060001 per la variante Imperia-Aurelia bis;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
  1. In linea generale:
    che  la s.s. 28, collegando la citta' di Imperia con la provincia
di  Cuneo,  rappresenta  una  strategica  via di comunicazione tra la
Liguria  e  il  basso  Piemonte assicurando un tramite diretto fra il
porto di Imperia e le industrie piemontesi;
    che   i   progetti   preliminari  sottoposti  a  questo  Comitato
configurano una strada extraurbana secondaria di categoria C1 con due
corsie di m 3,75 e banchine di m 1,50;
    che il soggetto aggiudicatore e' individuato in A.N.A.S. S.p.a.;
    che  i  progetti definitivi saranno redatti dallo stesso soggetto
aggiudicatore e che l'ultimazione dell'opera e' prevista per il 2010;
    che  i  piani economico-finanziari sintetici presentati a corredo
delle  relazioni istruttorie evidenziano la mancanza di un potenziale
ritorno  economico  derivante  dalla  gestione, trattandosi di strada
extraurbana secondaria per la quale non e' prevista l'applicazione di
tariffe;
    che  la  copertura  finanziaria  degli interventi e' ipotizzata a
totale carico pubblico;
  2. Per quanto concerne la variante tra Pieve di Teco e Ormea:
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
      che  la  tratta  tra  Pieve  di Teco e Ormea assume particolare
rilevanza  ai  fini  di  un'integrale  valorizzazione  della s.s. 28,
ponendosi  quale  percorso alternativo all'autostrada Savona-Torino e
all'autostrada dei Fiori;
      che  il tracciato della variante ha uno sviluppo complessivo di
circa  9.296  m, e che sul medesimo insistono quattro gallerie per un
totale di m 6.362, tre viadotti e tre svincoli;
      che  il  progetto  preliminare e' stato trasmesso, il 18 maggio
2003,  dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e
dei   trasporti,   alle   altre   amministrazioni  e  agli  organismi
competenti,  alle  regioni  interessate  e  agli  enti  gestori delle
interferenze;
      che  e' stata data notizia dell'avvio del procedimento mediante
avviso  pubblicato  su  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale e su
quotidiani a diffusione regionale;
      che  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
con  nota  del  31  luglio  2003,  in  merito all'iter procedurale da
seguire  per  la valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.
18  del  decreto  legislativo  n.  190/2002,  ha  comunicato  che  la
competenza, stante la tipologia dell'opera, e' regionale ai sensi del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377;
      che la regione Liguria, con delibera n. 867 del 25 luglio 2003,
ha  espresso  parere  favorevole  ai  fini  della localizzazione, con
prescrizioni  di  carattere  ambientale  ed urbanistico-territoriale,
alle  quali  il soggetto aggiudicatore dovra' attenersi nella fase di
progettazione definitiva;
      che la regione Piemonte, con delibera n. 13-12320 del 19 aprile
2004,  ha,  del  pari,  espresso  parere  favorevole  ai  fini  della
localizzazione,  con  prescnzioni  da  recepire  nella  progettazione
definitiva,  proponendo,  tra l'altro, di valutare la possibilita' di
eliminare  in  localita'  Cantarana lo svincolo a livelli sfalsati in
prossimita'  della  galleria mediante costruzione di una rotatoria o,
in  subordine,  di  adottare  l'ipotesi  definita «alternativa 3» nel
verbale  della  Conferenza  di  servizi,  tenuta il 16 febbraio 2004,
nell'ambito dell'istruttoria tecnico-regionale;
      che  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali, in data
14 aprile  2004,  ha espresso parere favorevole, condizionatamente al
rispetto delle prescrizioni indicate dalle soprintendenze competenti;
      che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone
le  prescrizioni  da  formulare  in sede di approvazione del progetto
preliminare,  esponendo  i  motivi  in caso di mancato recepimento di
osservazioni formulate nella fase istruttoria;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che  il costo complessivo dell'intervento ammonta a 200.673.600
euro  di  cui  144.000.000  per  lavori  e  56.673.600  per  somme  a
disposizione;
      che   viene   richiesta   l'assegnazione   di  risorse  per  la
progettazione  definitiva,  il  cui costo viene quantificato in 4,781
Meuro;
  3. Per  quanto  concerne la variante all'abitato di Imperia-Aurelia
bis:
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
      che    la   realizzazione   della   variante   alla   s.s.   28
«Imperia-Aurelia  bis»  mira  a migliorare la qualita' della vita dei
residenti,   consentendo  di  evitare  l'attraversamento  del  centro
cittadino,   diminuendo   l'inquinamento   acustico   e   assicurando
l'interconnessione  della  s.s.  28  con  i caselli di Imperia est ed
Imperia  ovest,  con  la  s.p. n. 1 Aurelia e con la viabilita' verso
l'hinterland;
      che  l'opera ha uno sviluppo complessivo di 11.380 m, con sette
svincoli,   tre  ponti,  otto  viadotti,  un  ponte/viadotto  e  nove
gallerie;
      che  il progetto preliminare, corredato dalla studio di impatto
ambientale,  e'  stato  trasmesso,  il  5 maggio  2003,  dal soggetto
aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle
altre amministrazioni e enti interessati, alla regione Liguria e agli
enti gestori delle interferenze;
      che  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali, in data
27 maggio 2004, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
      che la regione Liguria, con delibera n. 869 del 25 luglio 2003,
ha   espresso   parere  favorevole,  con  prescrizioni  di  carattere
ambientale   ed   urbanistico-territoriale  alle  quali  il  soggetto
aggiudicatore dovra' attenersi nella fase di progetto definitivo;
      che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone
le  prescrizioni  da  formulare in sede di approvazione del progetto,
esponendo  i  motivi  in  caso di mancato recepimento di osservazioni
formulate sulla base istruttoria;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che    il   costo   complessivo   dell'intervento   ammonta   a
213.848.400,00  euro  al  lordo  dell'IVA,  di cui 150.157.000,00 per
lavori e 63.691.400,00 per somme a disposizione;
      che   viene   richiesta   l'assegnazione   di  risorse  per  la
progettazione  definitiva  il  cui  costo viene quantificato in 4,985
Meuro;
                              Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare.
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo
n. 302/2002, sono approvati, con le prescrizioni e le raccomandazioni
proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai
fini    della    attestazione    di   compatibilita'   ambientale   e
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio:
    a) il  progetto  preliminare  dell'«adeguamento  s.s. 28 Colle di
Nava:   variante   Pieve   di   Teco-Ormea   con  traforo  di  valico
Armo-Cantarana»;
    b) il  progetto  preliminare della «s.s. 28: variante all'abitato
di Imperia-Aurelia bis».
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.
  1.2.  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo
n.   190/2002,   l'importo   di  cui  alla  precedente  presa  d'atto
costituisce il limite di spesa di ciascuno degli interventi di cui al
punto precedente.
  1.3.  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1, cui e' condizionata
l'approvazione  dei  progetti, sono riportate, rispettivamente, nella
prima  parte degli allegati 1 e 2, che formano parte integrante della
presente delibera.
  Le  raccomandazioni  proposte  dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  sono riportate nella seconda parte di detti allegati.
Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a
qualcuna  di  dette  raccomandazioni, fornira', al riguardo, puntuale
motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le
proprie  valutazioni  al riguardo e di proporre a questo Comitato, se
del caso, misure alternative.
2. Concessione contributo.
  2.1. E'  assegnato  all'ANAS S.p.a. un finanziamento, in termini di
volume di investimento, di:
    4,781   Meuro   per   la   progettazione   definitiva  dell'opera
«adeguamento  s.s. 28 Colle di Nava: variante Pieve di Teco-Ormea con
traforo di valico Armo-Cantarana»;
    4,985  Meuro  per  la  progettazione  definitiva  della «s.s. 28:
variante all'abitato di Imperia-Aurelia bis».
  Gli  oneri  relativi  sono  imputati  sul  quarto limite di impegno
quindicennale  di  cui  all'art.  13  della  legge  n. 166/2002, come
rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2005.
  La quota annua di contributo non potra' comunque superare l'importo
di 0,427 Meuro per il primo intervento e di 0,445 per il secondo.
3. Clausole finali.
  3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti   componenti   i   progetti  preliminari  degli  interventi
approvati con la presente delibera.
  3.2.  Il predetto Ministero provvedera' ad accertare che i progetti
definitivi  recepiscano  le prescrizioni che, secondo quanto indicato
negli   allegati,   debbono  essere  recepite  prima  di  detta  fase
progettuale o in tale sede.
  Il  soggetto  aggiudicatore verifichera' che, nelle fasi successive
all'approvazione  del  progetto  definitivo, vengano attuate le altre
prescrizioni  di  cui  al  citato  allegato, dandone assicurazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.3.  Il  citato  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti
provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a
questo   Comitato   di   espletare   i  compiti  di  vigilanza  sulla
realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in
premessa,  tenendo  conto  delle  indicazioni di cui alla delibera n.
63/2003 sopra richiamata.
  3.4.  In  fase  di approvazione dei progetti definitivi delle opere
considerate   questo   Comitato   procedera'  valutare  le  eventuali
richieste   di   assegnazione   a   carico  delle  risorse  destinate
all'attuazione  del  1°  Programma  delle  infrastrutture strategiche
tenendo   conto   che  la  quota  complessiva,  riferita  a  tutti  i
sub-interventi   relativi   all'arteria   in  questione,  non  potra'
superare,  salvo  compensazione,  quella  indicata  nella  richiamata
delibera n. 121/2001.
  3.5.   Questo   Comitato   si   riserva,  nella  suddetta  fase  di
approvazione  dei  progetti  definitivi  e in adesione alle richieste
rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del Comitato di
coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo,  tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia
anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari,
indipendentemente   dall'importo   dei   lavori,   nonche'  forme  di
monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.
  3.6.  Il  Codice  unico  di  progetto  (CUP),  assegnato  a ciascun
progetto  in  argomento,  ai  sensi della delibera n. 24/2004, dovra'
essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione  amministrativa  e
contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
    Roma, 20 dicembre 2004

                                            Il Presidente delegato
                                                  Siniscalco
Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 338