IL DIRIGENTE
         dell'ufficio autorizzazioni alla produzione revoche
                 - import export - sistema d'allerta
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art.  48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  6 aprile  2004 di
trasferimento   del   personale  all'Agenzia  italiana  del  farmaco,
registrato  in  data  26  agosto  2004  al n. 1464 del registro visti
semplici  dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della
salute;
  Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento
delle  funzioni  dell'Agenzia italiana del farmaco, che e' assicurato
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visti  i  decreti  dirigenziali  S.L.488-99/D2  del 26 aprile 2004,
S.L.488-99/D3  del  21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002,
S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 e
S.L.488-99/D1   del   7 luglio   2000,   concernente  la  sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione in commercio - ai sensi dell'art.
19,  comma  1,  del  decreto  legislativo  29 maggio  1991, n. 178, e
successive  integrazioni  e  modificazioni  -  di  alcune specialita'
medicinali,  tra  le  quali  quelle  indicate nell'elenco allegato al
presente atto;
  Viste  le domande delle ditte titolari delle specialita' medicinali
che  hanno  chiesto  la  revoca della sospensione dell'autorizzazione
all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra
indicati,  limitatamente  alle  specialita' medicinali indicate nella
parte dispositiva del presente atto;
  Constatato  che  per le specialita' medicinali indicate nella parte
dispositiva     del    presente    atto,    le    azienda    titolari
dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio hanno provveduto al
pagamento della tariffa prevista dall'art.  29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:
  Per  le  motivazioni  esplicitate nelle premesse, sono revocati con
decorrenza   immediata   i  decreti  dirigenziali  S.L.488-99/D2  del
26 aprile  2004,  S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del
17 maggio  2002,  S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L.488-99/D6 del
24 ottobre  2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 limitatamente alle
specialita'  medicinali  elencate  nell'allegato  A,  che costituisce
parte  integrante  del presente atto, limitatamente alle confezioni a
margine  indicate,  ai  sensi  dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alle ditte
interessate.
    Roma, 4 maggio 2005
                                                  Il dirigente: Marra