IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il
quale   sono   stati  individuati  Euro 310  milioni  sul  fondo  per
l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  di  cui  Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e
Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime
finalita';
  Visto  il verbale del 10 dicembre 2004 recante il piano di gestione
della   crisi   occupazionale   della   filiera  produttiva  tessile,
abbigliamento,   calzature   (con   cio'   intendendosi   i   settori
meccano-calzaturiero,    calzaturiero,   tessile,   abbigliamento   e
accessori), che colpisce le aziende ubicate nel distretto industriale
Vigevanese  della regione Lombardia nonche' della provincia di Pavia,
con  la  indicazione  delle iniziative in materia di politiche attive
del  lavoro  e  di  politiche  industriali,  volte  alla  formazione,
riqualificazione  e  ricollocazione dei lavoratori coinvolti, nonche'
le  linee  di  finanziamento previste per l'attuazione delle predette
iniziative;
  Visto  il  verbale di accordo in data 8 febbraio 2005, stipulato ai
sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle
politiche  sociali,  alla presenza del Ministro on.le Roberto Maroni,
tra  la  regione  Lombardia,  la  provincia  di  Pavia,  il comune di
Vigevano,  le  organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali
dei  lavoratori,  il  quale,  considerato l'aggravarsi dello stato di
crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con
cio'   intendendosi  i  settori  meccano-calzaturiero,  calzaturiero,
tessile,  abbigliamento e accessori), che colpisce le aziende ubicate
nel  distretto industriale Vigevanese della regione Lombardia nonche'
della  provincia  di Pavia, prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti
di sostegno al reddito indicati nel dispositivo:
    il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
nei  confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che
non  rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della
legge n. 223/1991;
    il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti delle imprese industriali
fino a 15 dipendenti;
    il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15
dipendenti  che  non  possiedano le condizioni per accedere alla CIGS
prevista dalla vigente normativa e/o ai contratti di solidarieta';
  Visto  il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale
in data 8 febbraio 2005;
  Vista  la  nota  del  21 febbraio  2005, nella quale si attesta che
tutte le parti firmatarie del verbale del 10 dicembre 2004 concordano
sull'esigenza di inserire, tra gli ammortizzatori sociali, la proroga
dell'indennita'  di  mobilita'  in  favore dei lavoratori ai quali la
medesima indennita' scadra' nel corso dell'anno 2005;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere il trattamento
straordinario di integrazione salariale alle condizioni riportate nel
sopra  richiamato  verbale  di  accordo  ministeriale dell'8 febbraio
2005;
  Ritenuto,  altresi',  di  autorizzare la proroga dell'indennita' di
mobilita'  in  favore  degli ex dipendenti delle aziende appartenenti
alla  filiera  produttiva e ai settori individuati nel citato verbale
di accordo ministeriale dell'8 febbraio 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato
nel  Verbale  di  Accordo  Ministeriale  in data 8 febbraio 2005 come
integrato  dalla  nota  in  data  21 febbraio  2005 - che fanno parte
integrante  del  presente  provvedimento - e' concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori
dipendenti   delle   imprese   artigiane,  che  non  rientrano  nella
disciplina  di  cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991,
delle  imprese  industriali  fino  a  15  dipendenti  e delle imprese
industriali   con  piu'  di  15  dipendenti  che  non  possiedano  le
condizioni  per  accedere  alla CIGS prevista dalla vigente normativa
e/o  ai  contratti  di  solidarieta',  operanti  nel settore tessile,
abbigliamento,   calzature   (con   cio'   intendendosi   i   settori
meccano-calzaturiero,    calzaturiero,   tessile,   abbigliamento   e
accessori)  e  ubicate  nel  distretto  industriale  Vigevanese della
regione Lombardia e della provincia di Pavia.
  E',  altresi',  autorizzata la proroga del trattamento di mobilita'
in  favore  dei  lavoratori, ex dipendenti delle imprese operanti nei
sopraccitati  settori,  ai  quali  la medesima indennita' scadra' nel
corso dell'anno 2005.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
15.000.000,00,  ivi  inclusi  gli  oneri  per il riconoscimento della
contribuzione  figurativa,  secondo  quanto  previsto dalla normativa
vigente e gli oneri per A.N.F.