IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1491/2003  della  Commissione del
25 agosto  2003,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravegine di oliva,
ai  sensi  dell'art.  5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Vista  l'istanza  presentata dall'Associazione produttori olivicoli
aderente  al  C.N.O.,  con  sede in Catania, via A. di Sangiuliano n.
349,  intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione
della   denominazione  di  origine  protetta  «Monte  Etna»  riferita
all'olio  extravegine  di  oliva  nel quadro della procedura prevista
dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 63345 del 17 maggio 2005, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del 16 febbraio 2005, con la quale l'Associazione
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Monte  Etna»  riferita  all'olio  extravegine di oliva, in
attesa  che  l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica
in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
Produttori  Olivicoli  aderente  al  C.N.O., assicuri la protezione a
titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione di
origine  protetta  «Monte  Etna»  riferita  all'olio  extravergine di
oliva,  secondo  il  disciplinare  di  produzione  che  recepisce  la
modifica richiesta e che si allega al presente decreto.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo  5,  del  regolamento  (CEE)  n. 2081/92 del
Consiglio  del  14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Monte  Etna» riferita all'olio extravegine di oliva che recepisce la
modifica richiesta dall'Associazione Produttori Olivicoli aderente al
C.N.O. e che si allega al presente decreto.