IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravegine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista l'istanza presentata dall'Associazione produttori olivicoli aderente al C.N.O., con sede in Catania, via A. di Sangiuliano n. 349, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravegine di oliva nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 63345 del 17 maggio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza del 16 febbraio 2005, con la quale l'Associazione richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravegine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Produttori Olivicoli aderente al C.N.O., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto. Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravegine di oliva che recepisce la modifica richiesta dall'Associazione Produttori Olivicoli aderente al C.N.O. e che si allega al presente decreto.