IL DIRETTORE
           della direzione II del dipartimento del tesoro

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone
l'ammontare  nominale,  il  tasso  d'interesse o i criteri per la sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005 emanato
in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003  ed  in  particolare  l'art.  1 ove si
definiscono   gli   obiettivi,   i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento   del   Tesoro   dovra'   attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le
operazioni  stesse  vengano  disposte  dal  direttore della direzione
seconda del medesimo Dipartimento;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 31 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
23 maggio  2005  ammonta,  al  netto  dei rimborsi gia' effettuati, a
56.955 milioni di euro;
  Visti  i  propri  decreti  in data 21 marzo e 20 aprile 2005, con i
quali  sono  state disposte le emissioni delle prime quattro tranches
dei  certificati  di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di
ventiquattro  mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza
30 aprile 2007;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro «zero coupon»;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  del  22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta   l'emissione   di  una  quinta  tranche  di  «CTZ-24»,  con
decorrenza  31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, fino all'importo
massimo  di  2.000  milioni  di  euro, di cui al decreto del 21 marzo
2005, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime
due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto del 21 marzo 2005.