Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  direzione  generale delle
                              politiche  comunitarie e internazionali
                              - uff. cereali
                              Agli assessorati regionali agricoltura
                              Agli    assessorati    delle   province
                              autonome di Trento e Bolzano
                              Alle    organizzazioni    professionali
                              agricole:  Coldiretti - Confagricoltura
                              C.I.A.    -    Copagri   -   E.N.P.T.A.
                              Eurocoltivatori  - A.L.P.A. Fe.Na.Pi. -
                              F.Agr.I.- ANPA - ASSITOL
                              Ai C.A.A. riconosciuti
                              All'Associazione              nazionale
                              disidratatori foraggi verdi
                              All'Associazione sfarinatori italiani

1 QUADRO NORMATIVO
   Si  riporta  di  seguito  un  elenco  aggiornato  della  normativa
comunitaria  e  nazionale  di  riferimento,  relativamente agli aiuti
previsti per il settore "Foraggi essiccati":
      - D.P.R.  1  Dicembre  1999, n. 503 - Regolamento recante norme
per  l'istituzione  della  Carta  dell'agricoltore  e del pescatore e
dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in attuazione dell'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173;
      - Reg.  (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003,
relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  dei
foraggi disidratati;
      - Reg.  (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
che  stabilisce  norme  comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi
di  sostegno  a  favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE)
n.2019/93,  (CE)  n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994,
(CE)  n.  1251/1999,  (CE)  n.1254/1999,  (CE) n. 1673/2000, (CEE) n.
2358/1971, (CE) n. 2529/2001;
      - Reg.  (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004,
recante   modalita'  di  applicazione  della  condizionalita',  della
modulazione  e  del sistema integrato di gestione e controllo, di cui
al reg. (CE) n. 1782/2003;
      - Reg.  (CE)  n.  382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005,
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003;
      - Decreto   MIPAF   prot.  D/99  del  15  marzo  2005,  recante
disposizioni   nazionali   di  attuazione  dei  regolamenti  (CE)  n.
1786/2003  del Consiglio e n. 382/2005 della Commissione, concernenti
il  regime  di  sostegno  nell'ambito  dell'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei foraggi essiccati;
      - Circolare  AG.E.A  di campagna relativa alla Domanda Unica di
Pagamento 2005  - Istruzioni applicative generali per la compilazione
e la presentazione delle domanda unica di pagamento;
      - Circolare  AG.E.A.  n.  11  del  6  aprile  2005, relativa al
Riconoscimento  delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di
foraggi da essiccare o da macinare;
      - D.M.  MIPAF  5  agosto 2004 n. 1787, recante disposizioni per
l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune;
      - D.M. MIPAF 24 settembre 2004 n. 2026, relativo all'attuazione
degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.


2 SETTORE DI INTERVENTO
   La presente circolare definisce le istruzioni applicative generali
per  la  gestione  degli  aiuti  previsti  per  il  settore  "Foraggi
essiccati",  in  applicazione  delle  norme  comunitarie  e nazionali
vigenti, a partire dalla campagna 2005/2006.
   Nel  quadro  della  liquidazione  dei  conti  del  FEOGA - sezione
Garanzia,  al fine di adempiere alle vigenti disposizioni comunitarie
in  materia  di  garanzie  dovute dagli Organismi Pagatori, l'AG.E.A.
assicura  la  tracciabilita'  del  procedimento  di  erogazione degli
aiuti.
   I  funzionari  o  i  tecnici  incaricati  della  realizzazione  di
ciascuna  fase,  sottofase  o  attivita'  inerente il procedimento di
erogazione  degli  aiuti,  sono responsabili del corretto svolgimento
delle  operazioni  effettuate,  nel  rispetto  dei criteri forniti da
AG.E.A..
   Tra i modelli da utilizzare nella gestione della campagna di aiuto
sono  i  contratti di fornitura dei foraggi (allegato 1) e le domande
mensili di aiuto (allegato 2).
   Il  conferimento  dei  foraggi da destinare alla trasformazione, a
seconda dei soggetti interessati, e' vincolato alla presentazione di:
      - contratti  di  acquisto a superficie o a quantita', stipulati
tra  un'azienda  agricola e una impresa di trasformazione, oppure tra
un'azienda agricola ed un acquirente riconosciuto;
      - dichiarazioni  di  consegna,  se  l'impresa di trasformazione
viene  approvvigionata da un acquirente riconosciuto oppure trasforma
la  propria  produzione  o  quella  dei  propri aderenti, nel caso di
associazione;
      - contratti  Speciali  di lavorazione, stipulati tra un'azienda
agricola   e   una   impresa   di   trasformazione  che  effettua  la
trasformazione per conto dell'azienda stessa.


3 DEFINIZIONI E SOGGETTI COINVOLTI

   3.1 Principali Definizioni
   Si  riportano  di  seguito le principali definizioni contenute nei
Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005:
   "Foraggi  essiccati"  sono  i  prodotti  riportati  nella seguente
tabella:

=====================================================================
            Codice NC             |     Designazione delle merci
=====================================================================
                                  |- Farina ed agglomerati in forma
                                  |di pellets, di erba medica
                                  |essiccata artificialmente con il
                                  |calore; - Farina ed agglomerati in
                                  |forma di pellets, di erba medica
a) ex 1214 10 00                  |altrimenti essiccata e macinata;
---------------------------------------------------------------------
                                  |- Erba medica, lupinella,
                                  |trifoglio, lupino, vecce e altri
                                  |simili prodotti da foraggio
                                  |disidratati mediante essiccamento
                                  |artificiale con il calore, esclusi
                                  |il fieno e i cavoli da foraggio
                                  |nonche' i prodotti contenenti
                                  |fieno; - Erba medica, lupinella,
                                  |trifoglio, lupino, vecce,
                                  |meliloto, tartufi di prato e
                                  |ginestrino, altrimenti essiccati e
                                  |macinati - Concentrati di proteine
                                  |ottenuti da succo di erba medica e
                                  |di erba; - Prodotti disidratati
                                  |ottenuti esclusivamente da residui
                                  |solidi e da succhi risultanti
                                  |dalla preparazione dei concentrati
ex 1214 90 91 eex 1214 90 99) b)  |di proteine di cui al primo
ex 2309 90 98                     |trattino.

   In particolare, tali prodotti si raggruppano, ai sensi dell'art. 2
del Reg. (CE) n. 382/2005, nelle categorie:
      1.  "foraggi disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera
a),  primo e terzo trattino, della tabella sopra riportata, essiccati
artificialmente  al  calore; gli "altri simili prodotti da foraggio",
di cui alla lettera a), terzo trattino, sono tutti i prodotti erbacei
da foraggio di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare:
         - le leguminose erbacee,
         - le graminacee erbacee,
         - i  cereali  raccolti allo stato verde, pianta intera, semi
non  maturi,  di  cui  all'allegato  IX,  punto  1,  del Reg. (CE) n.
1782/2003;
      2.  "foraggi  essiccati  al sole", ossia i prodotti di cui alla
lettera  a), secondo e quarto trattino della tabella sopra riportata,
essiccati  secondo  una tecnica diversa dall'essiccazione artificiale
al calore e macinati;
      3.  "concentrati  di  proteine",  ossia  i prodotti di cui alla
lettera b), primo trattino della tabella sopra riportata;
      4. "prodotti disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera
b), secondo trattino della tabella sopra riportata.
   "Produttori  di  foraggi" sono le persone fisiche o giuridiche che
provvedono  alla  produzione  di foraggi verdi e/o essiccati al sole,
per consegnarli alle imprese di trasformazione;
   "Impresa   di   trasformazione   "   e'   la   ditta,  debitamente
riconosciuta,  che  dotata  di impianti ed attrezzatura idonee a tale
scopo,  effettua la trasformazione dei foraggi e gestisce, in proprio
nome   e/o   per   proprio   conto,   uno   o  piu'  stabilimenti  di
trasformazione;
   "Acquirente  di  foraggi",  e'  la  persona  fisica  o  giuridica,
debitamente  riconosciuta,  che  acquista  foraggi  freschi  presso i
produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione;
   "Partita"  e'  una  quantita'  determinata di foraggi, di qualita'
uniforme  sotto il profilo della composizione, del tenore di umidita'
e  del  contenuto  proteico, uscita dall'impresa di trasformazione in
una sola volta;
   "Miscela"   e'   un  prodotto  destinato  all'alimentazione  degli
animali,  contenente  foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o
macinati dall'impresa di trasformazione, e "aggiunte";
   "Aggiunte"  sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati,
compresi  i  leganti  e  agglomeranti,  o  della  medesima natura, ma
essiccati e/o macinati altrove;
   "Particelle  agricole" sono le particelle identificate nell'ambito
del sistema integrato di gestione e controllo, di cui agli artt. 18 e
20 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e all'art. 6 del Reg. (CE) n. 796/2004;
   "Domanda  unica di pagamento" e' la domanda di cui all'art. 22 del
Reg.  (CE)  n.  1782/2003  e  agli  artt.  12  e  14 del reg. (CE) n.
796/2004;
   "Destinatario  finale  del prodotto" e' l'ultima persona che abbia
ricevuto  la  partita  di  foraggi  nella  stessa  forma che aveva al
momento  dell'uscita  dall'impresa  di  trasformazione  e che intenda
trasformare  il  foraggio essiccato o utilizzarlo per l'alimentazione
degli animali;
   "Ditte  di  pura  o  prevalente  commercializzazione"  sono quegli
operatori  che  in misura prevalente, vendono quantitativi di foraggi
trasformati   acquistati   dalle   imprese  di  trasformazione  senza
apportare ulteriori trasformazioni al prodotto.

   3.2 Altri Soggetti Coinvolti
   Oltre  a  quelli  sopra  indicati,  gli  altri  soggetti coinvolti
nell'attuazione  del  regime  di aiuto per i foraggi essiccati sono i
seguenti:
      - AG.E.A.,   Agenzia  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura,  in
qualita'  di  organismo  di  coordinamento,  istituito e disciplinato
dalla  vigente  normativa  comunitaria  e  nazionale,  e di organismo
pagatore riconosciuto;
      - Organismi  di  controllo,  quali  strutture  e/o uffici delle
regioni  a  cui  AG.E.A.  ha  demandato  parte  dei controlli e degli
accertamenti previsti dalla normativacomunitaria e nazionale vigente;
      - Organismi   di  controllo  competente  per  territorio  quali
strutture  e/o  uffici  delle  regioni  delegati  dagli  Organismi di
controllo (competenti per sede legale) agli accertamenti
      - in loco secondo gli accordi tra gli Organismi regionali;
      - O.P.R.,  Organismi  Pagatori  Regionali,  delle regioni quali
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana;
      - CAA,  Centri  Autorizzati  di  Assistenza  Agricola, previsti
dall'art.  3  bis  del D. Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 e successive
modifiche ed integrazioni, che assistono il produttore agricolo negli
adempimenti verso AG.E.A. e ne detengono il fascicolo;
      - MIPAF,  il  Ministero  delle  Politiche  Agricole e Forestali
quale  amministrazione  atta  ad  emanare  norme  di  indirizzo  e di
coordinamento  afferenti  la politica agricola nazionale nel rispetto
dalla normativa comunitaria e nazionale;
      - Commissione   Europea,   in   qualita'   di   amministrazione
competente  ad  emanare  la normativa di indirizzo e di coordinamento
afferente la politica agricola comunitaria.


4 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI
   4.1   Riconoscimento  delle  imprese  di  trasformazione  e  degli
acquirenti
   Per  agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza
delle   condizioni  che  danno  diritto  all'aiuto,  le  disposizioni
comunitarie (Regg. CE n. 1786/2003 e n.
   382/2005),  recepite  dal D.M. prot. D/99 del 15 marzo 2005, hanno
fissato  l'obbligo di istituire una procedura di riconoscimento delle
imprese   di   trasformazione   e  degli  acquirenti  di  foraggi  da
trasformare. Tale procedura e' stata definita dalla Circolare AG.E.A.
n. 11 del 6 aprile 2005, a cui si rimanda per pronto riferimento.
   Relativamente  all'introduzione  di  nuovi parametri nei requisiti
per  il  riconoscimento,  definiti dal Reg. (CE) n. 382/2005, nonche'
dell'esigenza  di  AGEA  di fornire alla Commissione i dati di cui al
punto 2 dell' art. 33 del Reg. (CE) 382/2005, e' necessario che anche
i  soggetti  gia' in possesso del riconoscimento per gli anni passati
producano,  secondo  le scadenze e le modalita' indicati nella citata
circolare  AGEA n. 11 del 6 aprile 2005, la documentazione aggiornata
alle attuali disposizioni.

   4.2 Impresa di trasformazione che puo' beneficiare dell'aiuto
   L'aiuto  e'  concesso  soltanto  alle  imprese  di  trasformazione
riconosciute che:
      - abbiano  una  contabilita'  di magazzino relativa ai prodotti
trasformati;
      - forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari
per controllare il diritto all'aiuto;
      - rientrino in almeno in una delle seguenti categorie:
         - imprese  che hanno stipulato contratti con i produttori di
foraggi da trasformare;
         - imprese  che  lavorino la propria produzione o, in caso di
associazioni, quella dei loro soci;
         - imprese    che   siano   approvvigionate   da   acquirenti
riconosciuti di foraggi da essiccare o da macinare.
   La  normativa  nazionale  in  vigore  prevede che per richieste di
aiuto  per  importi  uguali o superiori 154.937,07 euro, debba essere
rilasciato  all'AGEA,  dalla Prefettura di competenza, un certificato
antimafia  avente  data  di  rilascio  non  antecedente  ai  sei mesi
rispetto  alla  data  di  erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65,
art.  10  comma  3,  4,  5,  5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto
legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).
   L'impresa  che  nel corso della campagna richiede complessivamente
un  pagamento pari o superiore a 154.937,07 euro presenta all'AGEA il
certificato  camerale  in corso di validita', corredato dell'apposita
dicitura  antimafia, o la dichiarazione sostitutiva di certificato di
iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  di cui al DM 07/02/1996 ai
sensi  dell'art.  46  del  DPR  28/12/2000  n. 445, per il successivo
inoltro  da  parte di AGEA alla Prefettura competente della richiesta
di certificazione antimafia.
   Qualora  l'impresa  sia  esente  dalla certificazione in esame, ai
sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art.
7   della  legge  55/90  e  successive  modificazioni,  e'  tenuta  a
presentare ad AGEA la dichiarazione di esenzione.
   L'impresa  di  trasformazione e' pertanto tenuta alla trasmissione
periodica  di  tale documentazione ad AGEA, che prima dell'erogazione
del pagamento ne verifichera' la presenza e la validita'.
   Nel  caso  in  cui  l'impresa di trasformazione ad inizio campagna
preveda di non
   raggiungere  nel  corso  della  campagna  stessa  con  le  proprie
richieste  di  aiuto, importi di 154.937,07 euro, puo' in alternativa
presentare    tramite    il   proprio   rappresentante   legale   una
autocertificazione  attestante che l'importo che sara' richiesto, con
le    domande   di   aiuto   mensili   per   l'intera   campagna   di
commercializzazione,  non  sara'  pari  o superiore a 154.937,07 euro
come  previsto  dal D.lgs del 07.08.1994 n.490 e D.P.R. 3 giugno 1998
n. 252.

   4.3 Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell'aiuto
   I  prodotti  oggetto  dell'aiuto  sono  i  foraggi essiccati, come
descritti  al paragrafo 3.1, che al momento dell'uscita dall'impianto
di  trasformazione  rispondano  ai  seguenti requisiti in conformita'
all'art.3 del Reg. (CE) n. 382/2005:
      i) tenore massimo di umidita' del:
         - 12%  per  i  foraggi  essiccati  al  sole,  per  i foraggi
disidratati  che  abbiano  subito  un  processo  di macinatura, per i
concentrati di proteine e per i prodotti disidratati;
         - 14% per gli altri foraggi disidratati;
      ii)  tenore  minimo  di  proteine  grezze totali, riferito alla
sostanza secca, del:
         - 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole
e i prodotti disidratati;
         - 45% per i concentrati di proteine.
   In  conformita' all'art. 2, comma 1, del Reg. (CE) n. 382/2005, si
considerano  ammissibili  al  beneficio  dell'aiuto,  i  prodotti  di
qualita'   sana,   leale   e  mercantile,  rispondenti  ai  requisiti
prescritti    in   materia   di   commercializzazione   e   destinati
all'alimentazione degli animali, e che lascino, nello stato in cui si
trovano,  o  sotto  forma  di  miscela,  il perimetro dell'impresa di
trasformazione.
   Ferme restando le condizioni di cui sopra, i foraggi essiccati che
lascino  il  perimetro  dell'impresa di trasformazione per il consumo
nell'azienda agricola appartenente alla medesima impresa produttrice,
sono ammissibili al beneficio dell'aiuto.

   4.4 Esclusioni dal beneficio dell'aiuto e casi particolari
   Sono  esclusi  dal  beneficio  dell'aiuto  i  foraggi  ottenuti su
superfici che beneficiano di un regime di aiuto contemplato al titolo
IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.
   Tuttavia, sulle superfici che beneficiano di un aiuto alle sementi
di  cui  al  cap.  9  del  titolo  IV  del  Reg.  (CE)  n. 1782/2003,
l'esclusione  dall'aiuto  alla trasformazione dei foraggi e' limitata
alle piante di foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi.
   Per  quanto  concerne l'immissione di prodotti diversi dai foraggi
destinati  all'essiccazione  e/o  alla  macinazione  all'interno  del
perimetro  che  delimita  l'impresa  di trasformazione, ai fini della
fabbricazione   di   miscele,   l'impresa   e'  tenuta  ad  informare
l'Organismo  di  controllo  competente,  specificando  la  natura e i
quantitativi dei prodotti stessi.
   Qualora  l'immissione  si  riferisca  a foraggi gia' essiccati e/o
macinati  da  un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente
indica  all'AG.E.A,  tramite l'Organismo di controllo, l'origine e la
destinazione di tali foraggi.
   Si  ricorda  che  i  foraggi  trasformati  usciti  dall'impresa di
trasformazione  possono  essere  riammessi  all'interno della stessa,
soltanto per essere nuovamente sottoposti a condizionamento, sotto il
controllo dell'Organismo di controllo competente.
   I  prodotti  ammessi  o  riammessi  nel  perimetro dell'impresa di
trasformazione  non  possono  essere  depositati  insieme  ai foraggi
essiccati  e/o  macinati  dalla  stessa  impresa.  Essi vanno inoltre
registrati nella contabilita' dell'impresa a norma dell'art. 12, par.
1 del Reg. (CE) n. 382/2005.


5.   MODALITA'   DI   PRESENTAZIONE   DI   CONTRATTI  DI  ACQUISTO  E
DICHIARAZIONI DI CONSEGNA

   5.1 Presentazione della domanda unica di pagamento
   I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati
al  sole  da macinare (che trasformati hanno diritto all'aiuto di cui
all'art.  4  del  Reg. (CE) n. 1786/2003) che intendono stipulare nel
corso  della  campagna  contratti  e/o  dichiarazioni di consegna del
prodotto,  hanno  obbligo di presentare la domanda unica di pagamento
(che  siano  o  no  assegnatari  di titoli), dichiarando nel piano di
utilizzo  le  superfici  investite  a  foraggio  da trasformare con i
relativi riferimenti catastali.
   Il  codice  a barre della domanda unica di pagamento presentata va
riportato nell'apposito spazio previsto nel modello di contratto.
   La  domanda  unica  di  pagamento va presentata entro il 15 maggio
(per la campagna 2005 tale termine e' prorogato al 16 maggio 2005); i
produttori  di  soli  foraggi  da  destinare  alla trasformazione che
intendono  stipulare  contratti in data successiva alla presentazione
della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 9
giugno  (prorogato al 10 giugno per la campagna 2005), presentare una
domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg.
   (CE)  n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare
alla   trasformazione,  anche  in  aumento.  Successivamente  possono
presentare  una  domanda  di  modifica  in  aumento  dei soli foraggi
essiccati,   senza   modificare  alcun  altro  elemento,  secondo  le
modalita' riportate nella circolare AGEA di campagna.
   Le  particelle  dichiarate  nella  domanda unica di pagamento come
"sementi   certificate",  sono  equiparate  e  compatibili,  ai  fini
dell'aiuto  previsto  dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle
particelle  dichiarate  a  foraggi  essiccati, in quanto la normativa
vigente consente la cumulabilita' degli aiuti tra foraggi essiccati e
sementi certificate (Nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999).

   5.2   Termini  di  Presentazione  dei  contratti/dichiarazioni  di
consegna
   I  contratti  e le dichiarazioni di consegna devono essere redatti
in  quadruplice  copia  sull'apposita modulistica predisposta da AGEA
(allegato  1)  e  stipulati per iscritto almeno due giorni lavorativi
prima  della  data  di consegna, da parte del cedente e del ricevente
che lo firmano congiuntamente.
   Poiche' la campagna di commercializzazione, come disposto all'art.
2  del  Reg.(CE)  n. 1786/2003, ha inizio il 1 aprile e termina il 31
marzo  dell'anno  successivo,  non potranno pertanto essere stipulati
contratti   e/o   dichiarazioni   di   consegna   per  tale  campagna
successivamente  al  29 marzo dell'anno successivo a quello in cui la
campana ha inizio.
   Una  copia  del  contratto,  firmato dalle parti, viene conservata
dall'impresa e una dal cedente.
   L'impresa  di  trasformazione  provvede inoltre al deposito di una
copia   dei  contratti  e  delle  dichiarazioni  di  consegna  presso
l'Organismo  di  controllo competente della regione in cui e' ubicata
la  propria  sede legale e di una copia presso l'AGEA entro il 15 del
mese successivo alla data di stipula.
   L'impresa  conserva  copia  della  documentazione cartacea ai fini
delle verifiche da parte dell'Organismo incaricato del controllo.
   Entro  il  15  di  ogni  mese,  le imprese di trasformazione e gli
acquirenti   riconosciuti   trasmettono  all'Organismo  di  controllo
l'elenco  riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni
di consegna presentate nel corso del mese precedente.
   Entro  il 15 di ogni mese, inoltre, le imprese di trasformazione e
gli  acquirenti  riconosciuti comunicano all'Organismo di controllo e
all'AG.E.A.,   utilizzando  lo  schema  di  cui  all'allegato  3,  le
quantita' di prodotto ricevute nel corso del mese
   precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna
stipulato.

   5.3  Finalita'  di  presentazione  del  contratto/dichiarazione di
consegna
   E'  indispensabile  indicare  la  finalita'  di  presentazione del
contratto, specificando se si tratta di:
      1. contratto iniziale;
      2. contratto di variazione;
      3. annullamento di un contratto.
   Non  possono essere oggetto di variazione o annullamento contratti
stipulati  da  aziende  agricole  selezionate per i controlli in loco
nella  campagna  nel  settore  dei  foraggi essiccati o del pagamento
unico.
   Nei   casi  di  variazione  o  di  annullamento  di  un  contratto
depositato,  va  compilato  un  nuovo  modello di contratto in cui e'
assolutamente  necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel
modello   di   domanda,   il   codice   a   barre  del  contratto  da
variare/annullare.
   Per  l'annullamento  vanno  riempiti sul nuovo modello i soli dati
anagrafici dei contraenti (che devono corrispondere a quelli indicati
nel contratto da annullare) e gli estremi dei rispettivi documenti di
riconoscimento, provvedendo poi ad apporre congiuntamente le firme in
calce allo stesso.
   La  variazione  ad  un  contratto  precedentemente presentato puo'
essere  fatta  in  diminuzione,  escludendo  parte  delle  particelle
precedentemente  dichiarate e/o riducendo opportunamente le superfici
investite  e  i  quantitativi  di  prodotto  da consegnare, oppure in
correzione di dati precedentemente dichiarati in modo erroneo.
   Il  contratto  di  variazione  sostituisce  in  toto  il contratto
precedentemente depositato, che diviene nullo a tutti gli effetti.
   I  contratti  di  variazione/annullamento  devono  comunque essere
depositati  all'AG.E.A. almeno due giorni lavorativi prima della data
di consegna del prodotto.
   Qualora   invece  un  contratto  viene  a  cessare  nella  propria
efficacia  prima  del  termine inizialmente previsto, avendo comunque
dato  luogo a consegne di prodotto, tale evento va notificato ad AGEA
specificando  la  data  di termine di validita', rendendo in tal modo
possibile  la  registrazione  di  un  altro  contratto  per la stessa
superficie in periodo successivo.
   Si ricorda infatti che per ciascuna particella catastale investita
a foraggio, puo' sussistere un solo contratto vigente.
   Nel frontespizio del contratto va inoltre specificata la tipologia
di  contratto  (a  superficie, a quantita', speciale di lavorazione o
dichiarazione  di  consegna),  nonche'  (eccetto  per  i  contratti a
superficie)  il  tipo  di  prodotto  oggetto  dello  stesso  (foraggi
essiccati  al sole o foraggi disidratati), barrando opportunamente le
relative caselle predisposte.

   5.4 Contenuto dei contratti e delle dichiarazioni di consegna
   Ai sensi dell'art. 10 lettera c) del Reg. (CE) n.1786/2003 e degli
artt.  14  e  15  del  Reg. (CE) 382/2005, si riportano di seguito le
informazioni  che  devono  essere  contenute  nei  contratti  e nelle
dichiarazioni di consegna:
      a)  i  dati  anagrafici  e  l'indirizzo  delle parti contraenti
(anche  in  caso  di  cedente  socio  di  associazione  o  acquirente
riconosciuto);
      b) la data di stipula;
      c) la campagna di commercializzazione;
      d)  le  specie di foraggi da trasformare ed i loro quantitativi
prevedibili;
      e)  l'identificazione  delle  particelle  agricole  su cui sono
coltivati  i  foraggi  da  trasformare,  con riferimento alla domanda
unica  di  aiuto  in  cui sono state dichiarate le particelle a norma
dell'art.  14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato
concluso  un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna
prima  della  data  di presentazione della domanda unica di aiuto, un
impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto;
      f)  il  prezzo  da pagare al produttore per i foraggi freschi o
essiccati al sole;
      g)  la  superficie  il  cui  raccolto deve essere consegnato al
trasformatore;
      h) le modalita' di consegna e di pagamento;
      i) la data di consegna prevista.
   Nel  caso di contratto speciale di lavorazione ai sensi dell' art.
12,  par.  2,  del  Reg. (CE) n. 1786/2003, il contratto deve inoltre
indicare:
      a) il prodotto finito da consegnare;
      b) le spese a carico del produttore;
      c)  una  clausola  che  obblighi  l'impresa di trasformazione a
versare   al   produttore   l'aiuto   ottenuto  per  il  quantitativo
trasformato in applicazione del contratto.
   Nel   caso   di   dichiarazione  di  consegna  tra  un  acquirente
riconosciuto   e   una   impresa  di  trasformazione,  vanno  inoltre
specificati  da  parte dell'acquirente riconosciuto i quantitativi di
foraggi  gia'  ricevuti  o  di  cui  e'  previsto l'arrivo, ripartiti
secondo  i  contratti conclusi tra gli acquirenti e i produttori, con
l'indicazione dei riferimenti di detti contratti.


6 DOMANDA DI AIUTO FORAGGI ESSICCATI

   6.1 Presentazione della Domanda di aiuto
   Al  fine  di  beneficiare  dell'aiuto previsto all'art. 4 del Reg.
(CE) n. 1786/2003, l'impresa di trasformazione e' tenuta a presentare
all'Organismo  di  controllo una domanda mensile di aiuto, redatta su
apposito   modello   predisposto   e  reso  disponibile  dall'AG.E.A.
(allegato 2).
   La   domanda   cartacea   debitamente  compilata,  con  l'allegata
documentazione, deve pervenire agli Organismi di controllo competenti
della  regione  in  cui  e'  ubicata  la  sede legale dell'impresa di
trasformazione entro 45 giorni solari a decorrere dalla fine del mese
nel  corso  del  quale  hanno  avuto  luogo  le  uscite  di  foraggio
trasformato dall'impresa per il quale viene richiesto l'aiuto.
   Trascorso  tale  termine,  l'importo a cui l'impresa avrebbe avuti
diritto  se  la domanda fosse stata presentata nei termini prescritti
e'  ridotto  dell'1%  per  ogni  giorno  lavorativo di ritardo. Se il
ritardo supera i 25 giorni di calendario, la domanda e' irricevibile,
salvo  che il ritardo non sia imputabile a documentate cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali.
   In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande
di  aiuto per una campagna e' il 15 aprile successivo alla fine della
stessa, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali.
   Per  le domande trasmesse all'Organismo di controllo via posta, la
data  di  presentazione  da  considerarsi e' quella in cui la domanda
viene effettivamente ricevuta dall'Organismo stesso.
   L'identita'   del  beneficiario  e'  accertata  al  momento  della
presentazione  della  domanda da parte dei funzionari degli Organismi
di controllo.
   Nel  caso  di  invio  postale,  per  raccomandata, l'identita' del
beneficiario  e'  validata  dalla presenza, in allegato alla domanda,
della   fotocopia  del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di
validita' alla data del deposito della domanda stessa.
   L'Organismo  di  controllo provvede a trasmettere tutte le domande
protocollate  all'AG.E.A.  entro  e  non  oltre  45  gg  solari dalla
presentazione,   e   comunque   l'ultima   domanda  per  campagna  di
commercializzazione,   da   presentarsi  entro  il  15  aprile,  deve
pervenire   in   AG.E.A.  entro  il  15  maggio,  per  permettere  la
comunicazione  ufficiale  alla  Comunita'  Europea  dei  quantitativi
nazionali  di foraggi essiccati ammessi all'aiuto entro il 31 maggio,
come previsto all'art. 33 del Reg. (CE) n. 382/2005.
   Si ricorda inoltre che l'AG.E.A, ai sensi l'articolo sopra citato,
e'  tenuta a comunicare alla Comunita' Europea entro il giorno 15 dei
mesi di agosto, novembre, febbraio e maggio i quantitativi di foraggi
disidratati  e/o  essiccati  al  sole  per  i  quali  le  imprese  di
trasformazione  hanno  presentato  domanda  di  aiuto  nel  trimestre
precedente.
   Sara'  quindi  cura  dell'Organismo  di  controllo,  far pervenire
tempestivamente all'AG.E.A. le domande di aiuto, e per ogni trimestre
una  comunicazione "via fax", indicante i quantitativi mensili usciti
dalle imprese nel rispetto della seguente tempistica:
      - i quantitativi da aprile a giugno dovranno pervenire entro il
5 agosto;
      - i quantitativi da luglio a settembre dovranno pervenire entro
il 5 novembre;
      - i quantitativi da ottobre a dicembre dovranno pervenire entro
il 5 febbraio;
      - i quantitativi da gennaio a marzo dovranno pervenire entro il
5 maggio.

   6.2 Forza maggiore e circostanze eccezionali
   I  casi  di  forza  maggiore e le circostanze eccezionali, come da
art.   31  del  Reg.  (CE)  n.  382/2005,  unitamente  alla  relativa
documentazione  di  supporto,  devono  essere comunicati per iscritto
all'Organismo di controllo entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal
momento  in  cui  gli  aventi  diritto  sono  in  condizione di poter
adempiere a tale obbligo.
   Le  cause  di  forza maggiore previste dalla normativa comunitaria
nell'ambito  del sistema integrato di gestione e di controllo sono le
seguenti:
      a.  il  decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del
regime di aiuto dei "foraggi essiccati";
      b.  l'incapacita'  professionale  di  lunga durata degli stessi
soggetti;
      c.  l'espropriazione  degli  impianti  di  trasformazione e dei
locali   di  conservazione  dei  prodotti,  a  condizione  che  detta
espropriazione  non  fosse prevedibile al momento della presentazione
della domanda di aiuto da parte dell'impresa;
      d. la calamita' naturale grave che colpisca in misura rilevante
gli  impianti  di  trasformazione  e  i  locali  di conservazione dei
prodotti.
   Per  ciascuna  di  tali  casistiche,  si  riporta  di  seguito  la
documentazione    necessaria    ai    fini    della   valutazione   e
dell'accoglimento delle istanze pervenute:
      a) decesso del soggetto abilitato:
         1.  copia del certificato di morte del soggetto abilitato o,
in  alternativa  la  dichiarazione  sostitutiva  del  nuovo soggetto,
unitamente  a  copia  di  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita';
         2.  dichiarazione  di successione indicante linea ereditaria
o,  in  alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della
linea  ereditaria,  unitamente  al documento di identita' in corso di
validita'.
       Nel caso di coeredi:
         1. delega di tutti i coeredi al nuovo soggetto, unitamente a
documento di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti;
         2.  certificato  di  attribuzione  della  P.  IVA  al  nuovo
soggetto  oppure  dichiarazione  sostitutiva di possesso della P. IVA
unitamente a documento di identita' in corso di validita'.
      b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:
         1.   certificazione   medica   attestante  lungo  degenza  o
attestante  malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita'
professionale.
      c) calamita' naturale:
         1.   provvedimento   dell'autorita'  competente  (Protezione
Civile,  Regione,  ecc.)  che  accerta  lo  stato  di  calamita', con
individuazione del luogo interessato,o, in alternativa
         2.  certificato  rilasciato  da autorita' pubbliche (VV.FF.,
Vigili urbani, ecc.),
       o, in alternativa
         3.  perizia  asseverata,  rilasciata  da  agronomo  iscritto
all'ordine, in originale.
   Gli  atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la
porzione   di  superficie  interessata  dall'evento  calamitoso,  che
comunque  deve  essere  superiore  almeno  al  50%  della  superficie
aziendale.
      d)  Sequestro o espropriazione degli impianti di trasformazione
e dei locali di conservazione dei prodotti:
         1.   attestazione   rilasciata   dalla   pubblica  autorita'
competente .
   Altre  cause  di  forza maggiore o circostanze eccezionali possono
essere  valutate  ai  sensi  del  D.M.  prot. D/99 del 15 marzo 2005,
dall'Organismo  pagatore competente. La determinazione di tali cause,
diverse  da  quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione
comunitaria, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella
comunicazione  C  (88)  1696  della  Commissione CE, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. C/259 del 6 ottobre
1988.

   6.3 Contenuto delle domande ed allegati
   Ai  sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 382/2005, la domanda di aiuto
deve contenere almeno le seguenti informazioni:
      a) dati anagrafici e firma del richiedente;
      b) quantitativi per i quali e' richiesto l'aiuto, suddivisi per
partita;
      c) data in cui ogni partita e' uscita dall'impresa;
      d)  indicazione  che  da  ogni partita sono stati prelevati dei
campioni,  a  norma  dell'art.  10  par. 3 del reg. (CE) 382/2005, al
momento  dell'uscita  dall'impresa  di  trasformazione,  o al momento
della  fabbricazione,  nell'impresa  stessa, della miscela di foraggi
essiccati,    nonche'    qualsiasi    informazione   necessaria   per
l'identificazione dei predetti campioni;
      e)  indicazione,  per  ogni  partita,  di  tutte  le  eventuali
aggiunte,  precisandone  la  natura,  la  denominazione, il tenore di
sostanza  azotata  totale  rispetto  alla  sostanza  secca, nonche' i
rispettivi tassi di incorporazione nel prodotto finito;
      f)  in  caso  di  miscela, l'indicazione per partita del tenore
della   miscela  in  proteine  grezze  totali  di  foraggi  essiccati
nell'impresa, previa detrazione del tenore di sostanza azotata totale
conferito dalle aggiunte.
   Alla  domanda  di  aiuto,  unitamente  alla copia del documento di
riconoscimento  del rappresentante legale dell'impresa, vanno inoltre
allegati:
      - la  documentazione  relativa  al  referto  delle  analisi  di
laboratorio  dei  campioni di prodotto prelevati dalle partite per le
quali si richiede l'aiuto;
      - la  polizza  fidejussoria, in caso di richiesta dell'anticipo
nella misura dell'80%.


7 ISTRUTTORIA E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

   7.1  Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali
dichiarati nei contratti/dichiarazioni di consegna
   AGEA  sottopone  a  controllo  tutti  i contratti/dichiarazioni di
consegna  ricevuti, provvedendo ad effettuare ulteriori controlli nel
caso di discordanze riscontrate.
   I  controlli sulle particelle sono effettuati secondo le modalita'
previste dal Reg. (CE) n. 1782/2003 e dal Reg. (CE) n. 796/2004.
   I  controlli amministrativi sulle superfici prevedono l'esecuzione
di un primo controllo di esistenza delle particelle agricole indicate
nei  contratti  e/o  nelle dichiarazioni di consegna, e di un secondo
controllo relativo all'incrocio delle stesse rispetto alle particelle
agricole  dichiarate  dai  produttori agricoli nelle relative domande
uniche di pagamento.
   Tali controlli sono finalizzati alla verifica:
      - della presenza del piano di utilizzo;
      - della  congruenza  e  completezza  dei  riferimenti catastali
della particella (quali il codice ISTAT della provincia e del comune,
il numero del foglio e il numero della particella);
      - della  congruenza  della sezione censuaria rispetto al comune
dichiarato sulla particella;
      - della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate
attraverso l'incrocio con le informazioni risultanti dalla banca dati
del Catasto Terreni;
      - che   la   superficie   interessata   da   foraggi  destinati
all'essiccamento   su  ogni  singola  particella  catastale  non  sia
superiore alla superficie catastale della stessa (supero catastale);
      - della  congruenza  delle  superfici dichiarate nel contratto,
rispetto alla seminabilita' rilevata dai controlli del GIS;
      - che  la stessa superficie non sia stata dichiarata piu' volte
per  richiedere  un  aiuto,  in  regimi  di  intervento  diversi  che
comportino  la  dichiarazione di superfici, in conformita' con quanto
previsto dai Regg. (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004;
      - della   presenza  di  particelle  per  le  quali  piu'  volte
risultano identici gli elementi dichiarativi (particella duplicata in
domanda o con altra domanda);
      - della  presenza nella dichiarazione della tipologia di titolo
di conduzione della particella dichiarata.
   Nel  caso  in  cui  a  fronte  di  tali controlli vengano rilevate
anomalie  su  una  particella,  la  superficie  dichiarata per quella
particella   non   verra'   ammessa   nel  computo  della  superficie
amministrativamente accertata.
   Inoltre   l'AG.E.A.  potra'  effettuare  ulteriori  controlli  per
accertare  la  congruita'  delle  quantita',  per  le  quali e' stato
erogato l'anticipo dell'aiuto, con le superfici riscontrate.

   7.2 Controlli sulle domande di aiuto mensili

   7.2.1 Controlli effettuati dall'Organismo di controllo
   L'Organismo di controllo competente per territorio, all'atto della
ricezione della domanda effettua controlli formali quali:
      a.  data  di ricezione entro i termini previsti dalla normativa
vigente;
      b.  presenza  della firma del rappresentante legale della ditta
titolare  della  domanda  e della copia del documento di identita' in
corso di validita' dello stesso;
      c.  che sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e
corredata della documentazione richiesta.
   Oltre   a  tali  controlli  formali,  l'istruttoria  svolta  dagli
Organismi di controllo sulle domande di aiuto ricevute comprende:
      - controlli  anagrafici  sugli  intestatari  delle  domande  di
aiuto;
      - verifiche  sulla  contabilita'  di  magazzino  e  finanziaria
(ordinaria ed industriale);
      - controlli  in  loco presso i trasformatori, gli acquirenti di
foraggi,  i  produttori  agricoli,  i  destinatari finali dei foraggi
trasformati    e    presso    le   ditte   di   pura   o   prevalente
commercializzazione.
   Al termine di tale istruttoria, l'organismo di controllo trasmette
ad  AG.E.A.  per  ciascuna  domanda  di  aiuto ricevuta una relazione
finale,   indicandone   l'ammissibilita'  o  meno  alla  liquidazione
dell'aiuto   per   un  determinato  quantitativo  di  prodotto.  Alla
relazione  vengono  allegate copia della domanda, dei suoi allegati e
dei verbali dei controlli svolti dall'Organismo di controllo.

   7.2.2 Controlli effettuati da AGEA
   All'atto  della ricezione della domanda di aiuto e della relazione
dell'Organismo  di  controllo,  AGEA  provvede in proprio ai seguenti
controlli sulla totalita' delle domande di aiuto ricevute:
   1. Verifica della presenza della firma del richiedente
   La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto.
   Sara'  cura  dell'Organismo  di  controllo  fare  in  modo  che la
documentazione  consegnata in AG.E.A. sia debitamente sottoscritta in
tutte le sue parti.
   2.  Verifica  della  presenza  della autentica della firma o della
copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento in corso di
validita'
   Ai  sensi  dell'art.  38  del  D.P.R. n 445/2000 la sottoscrizione
della  domanda  non  e'  soggetta  ad autenticazione ove la firma sia
apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto  o nel caso in cui la
domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
di  identita'  del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di
deposito della stessa.
   3. Verifica della validita' della "certificazione antimafia"
   Nei  casi  in  cui la ditta debba percepire complessivamente nella
campagna   importi   uguali   o   superiori  154.937,07  euro,  viene
controllato  che  sia  pervenuto  in  AGEA  il  certificato antimafia
rilasciato dalla Prefettura competente in data non antecedente ai sei
mesi  rispetto  alla  data  di  erogazione  dell'aiuto  (L.  575  del
31/05/65,  art.  10  comma  3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2:
Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).
   Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai
sensi dell'art. 10 series comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art.
7  della  L.  55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di
esenzione.
   4.  Verifica  della  data  di  ricezione della domanda rispetto ai
termini previsti
   Le  ditte  che  richiedono l'aiuto, sono tenute alla presentazione
della  domanda  entro i termini previsti, come indicato nel paragrafo
6.1.
   5. Verifica della presenza degli allegati previsti
   Le  ditte  che  richiedono  l'aiuto  sono  tenute ad allegare alla
domanda  i  seguenti  allegati:  certificati  di analisi, certificato
camerale,   copia   documento   in   corso   di   validita',  polizza
fidejussoria.
   Qualora  AG.E.A.  rilevi la mancanza di uno dei suddetti allegati,
provvedera'  a  farne  richiesta  all'impresa  di  trasformazione e/o
all'Organismo di controllo competente.
   6.   Verifica   della  corretta  indicazione  della  modalita'  di
pagamento
   Al   fine  di  procedere  all'erogazione  dell'aiuto  deve  essere
verificata  la  corretta indicazione degli estremi del C/C bancario o
conto del Banco Posta.
   Se  tali  estremi  risultassero  mancanti,  incompleti  o  errati,
l'AG.E.A.   provvedera'  a  bloccare  il  pagamento  informandone  il
beneficiario,   in   attesa   di  sue  comunicazioni  atte  a  sanare
l'anomalia.
   L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di
aiuto  presentate  al  fine di garantire il rispetto delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, avendo cura
di  accertare  che le domande di aiuto non si riferiscano a quantita'
di  foraggi  ottenuti su superfici per le quali e' stato richiesto il
pagamento di aiuti di cui al titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.
   Al  fine  di  verificare  la congruenza delle informazioni e/o dei
dati  raccolti,  sia  nella  fase  di presentazione delle domande sia
nella  fase  di  controllo, l'AG.E.A. puo' integrare gli accertamenti
sopraindicati  delegati  agli  Organismi  di controllo, attraverso la
selezione  di  domande  e/o  contratti  da  sottoporre  ad  ulteriori
verifiche.


8 CONTROLLI IN LOCO
     Per  rendere  efficace  il  regime  di  aiuti al Settore Foraggi
essiccati  e  garantire  l'osservanza dei requisiti che danno diritto
all'aiuto,  e' previsto un sistema di controlli relativo alle fasi di
produzione  dei foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole da
macinare,  di  trasformazione degli stessi, di utilizzazione finale o
di  commercializzazione dei foraggi trasformati, come descritto negli
artt. 26 e 27 del reg. (CE) n. 382/2005.
     In  tal senso il sistema di controlli del settore coinvolgera' i
seguenti soggetti:
      a. le imprese di trasformazione;
   b. gli acquirenti riconosciuti;
      c. i produttori agricoli di foraggi da trasformare;
      d.  i  destinatari finali dei foraggi trasformati e le ditte di
pura o prevalente commercializzazione.
   All'atto  dei  controlli  deve  essere  presente il rappresentante
legale dell'azienda o dell'impresa oggetto del controllo.
   In  casi  eccezionali  il  rappresentante legale puo' delegare per
iscritto,   allegando   la  copia  fotostatica  di  un  documento  di
riconoscimento   in   corso  di  validita',  una  o  piu'  persone  a
presenziare  e  firmare  in contraddittorio i verbali redatti duranti
l'esecuzione degli accertamenti.
   I  controlli  sopraindicati  sono  finalizzati alla verifica della
tracciabilita'  fino  al  destinatario  finale  di almeno il 5% delle
partite  oggetto  di  una  domanda  di aiuto da parte dell'impresa di
trasformazione  (Reg.  (CE)  382/2005  art.27  comma  1  lett.  a)  e
all'accertamento  in  campo  di  almeno  il  5% dei contratti e delle
dichiarazioni di consegna per verificare la particella di provenienza
dei  foraggi  conferiti  alle  imprese  di  trasformazione (Reg. (CE)
382/2005 art.27 comma 1 lett. b).
   Gli  operatori  collegati all'impresa di trasformazione ed oggetto
di  controllo  in  loco  sono  selezionati  in base ad un'analisi dei
rischi  che  tiene conto dei seguenti fattori Reg. (CE) 382/2005 art.
27 comma 2):
      - dell'entita' dell'aiuto;
      - dell'andamento degli aiuti rispetto all'anno precedente;
      - il risultato dei controlli degli anni precedenti;
      - altri eventuali criteri definiti dall' AGEA.

   8.1  Controlli in loco da svolgersi fuori dell'ambito territoriale
dell'Organismo Pagatore competente per l'erogazione dell'aiuto
   Nell'ambito  del regime di aiuto puo' essere necessario effettuare
controlli  fuori  dell'ambito  territoriale  dell'Organismo  Pagatore
competente per l'erogazione dell'aiuto, individuato in base alla sede
legale  del  soggetto da controllare, sul territorio di competenza di
un altro Organismo Pagatore .
   In  tal  senso  i  controlli  in  loco  devono  essere  effettuati
conformemente  alle  procedure  indicate  nell'Accordo  tra Organismi
Pagatori del 16 settembre 2004.


9 CONTROLLI PRESSO LE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
   L'Organismo   di   controllo,   nel   corso   della   campagna  di
commercializzazione,   effettuera'   verifiche  presso  l'impresa  di
trasformazione finalizzate ai:
      - controlli  qualitativi e quantitativi dei foraggi trasformati
in uscita;
      - controlli   della   contabilita'   di   magazzino   e   della
contabilita' finanziaria (ordinaria ed industriale).
   Inoltre, a conclusione della campagna di commercializzazione, o di
un  periodo  che coinvolge piu' mesi, saranno effettuate verifiche da
parte di AG.E.A., su di un campione di imprese di trasformazione pari
almeno al 5% del totale delle imprese che hanno presentato domande di
aiuto,   selezionate   in   base   a   criteri  di  rischio  definiti
dall'Amministrazione.
   I  controlli per ciascuna impresa selezionata, saranno finalizzati
a:
      - verificare  la contabilita' di magazzino dell'intera campagna
di commercializzazione o di un periodo che coinvolge piu' mesi;
      - effettuare  un  controllo  di  congruita' tra le quantita' di
foraggi  trasformati,  per  i  quali  e'  stato  richiesto l'aiuto, e
l'impiego   di   energia   termica   ed  elettrica  nel  processo  di
trasformazione (controllo di "fine campagna").

   9.1 Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi in uscita.
   Le  caratteristiche  qualitative (tasso di umidita' e contenuto in
proteine   grezze   totali)   e   quantitative   (peso)  dei  foraggi
trasformati,  in  uscita  dall'impresa, sono vincolanti ai fini della
erogazione e della determinazione dell'aiuto.
     Il prelievo dei campioni e la registrazione del peso dei foraggi
trasformati   in   uscita  sono  finalizzati  all'accertamento  delle
caratteristiche sopraindicate.
   I  risultati  delle  analisi di laboratorio dei campioni prelevati
hanno valore vincolante ai fini della erogazione dell'aiuto.
   Si  ricorda,  inoltre,  che  le spese relative alle analisi sono a
carico dell'impresa di trasformazione.
     Gli  aiuti  sono  quindi erogati per tutte le partite di foraggi
trasformati  usciti  per  le  quali  l'esito delle analisi soddisfi i
requisiti richiesti dalla normativa comunitaria (cfr. art. 3 del Reg.
(CE) n. 382/2005).

   9.1.1 Adempimenti dell'impresa di trasformazione

   9.1.1.1  Pesatura  dei  foraggi  da  trasformare  e trasformati in
uscita
   L'impresa  di  trasformazione  e' tenuta ad effettuare la pesatura
sistematica  sia dei foraggi da disidratare e/o dei foraggi essiccati
al  sole da macinare consegnati alla stessa per la trasformazione sia
dei foraggi trasformati usciti.
   In  tal  senso  l'impianto  di pesatura deve essere affidabile e i
valori  delle pesate non arbitrariamente modificabile, per permettere
di rilevare correttamente i quantitativi.
   I   valori   delle  pesate  dei  foraggi  da  trasformare  saranno
riportati,  nel  campo  predisposto, sul registro di magazzino per le
operazioni di carico.
   I  valori  delle  pesate dei foraggi trasformati in uscita saranno
riportati,  sia  sul  registro  di  magazzino  per  le  operazioni di
scarico,  che  in  un  campo  predisposto  sul  DDT  o sulla bolla di
consegna, e saranno relativi al peso lordo del carico in uscita, alla
tara del mezzo trasporto e al peso netto del foraggio trasformato.
   In  alternativa  l'impresa  dovra'  conservare  il  cartellino  di
pesata.
   Si  ricorda  che  l'obbligo  della  pesatura  sistematica  non  e'
applicabile se la produzione dei foraggi trasformati dall'impresa non
e' superiore a 1.000 tonnellate per campagna e se la stessa dimostra,
all'AG.E.A.,  di  non aver la possibilita' di ricorrere ad un sistema
di  pesa  pubblica  situato  entro  un raggio di 5 km; in tal caso, i
quantitativi   consegnati   possono   essere   verificati  applicando
qualsiasi  altro metodo precedentemente approvato dall'AG.E.A. stessa
(Reg. 382/2005 art. 11 comma 2).

   9.1.1.2  Misurazione  del  tenore medio di umidita' dei foraggi da
disidratare
   L'impresa  e'  tenuta alla registrazione giornaliera, sul registro
di  magazzino  di  carico e scarico, del tenore medio di umidita' dei
foraggi  in  entrata  da  disidratare  calcolata, dal confronto tra i
quantitativi  di  foraggi  verdi  da  disidratare e i quantitativi di
foraggi trasformati ottenuti (Reg. 382/2005 art. 11 comma 3).

   9.1.1.3   Misurazione   e   registrazione   della  temperatura  di
disidratazione
   L'impresa  di trasformazione e' tenuta a dotarsi di un dispositivo
di   controllo   e   di  registrazione  della  temperatura  dell'aria
all'entrata dell'essiccatoio.
   Il  dispositivo  dovra'  segnalare, per mezzo di un allarme sonoro
e/o luminoso, temperature al di sotto dei 250 °C.
   Il  dispositivo dovra' inoltre permettere la stampa dei dati anche
su  sopporto  cartaceo e dovra' avere le caratteristiche tecniche per
poter registrare almeno un mese di rilevazioni.
   La  registrazione  della  temperatura dovra' essere correlata alla
data e alle ore di funzionamento del disidratatore.
   Nel  periodo  giornaliero  di funzionamento del disidratatore sono
permessi  due periodi di funzionamento al di sotto dei 250°C, uno per
l'avvio e l'altro per la fermata.
   Eventuali  altri  periodi  di  fermata e di partenza, provocati da
cause  esterne (incendio del foraggio, mancanze di potenza elettrica,
fermata  dell'elevatore  di alimentazione del foraggio verde), devono
essere  evidenziati  in  una dichiarazione scritta del rappresentante
dell'impresa  e  messi  a disposizione del funzionario incaricato del
controllo.
   I  dati  di  temperatura  e  le  eventuali  dichiarazioni di altre
fermate/partenze  oltre  a quella giornaliere devono essere acquisiti
dal funzionario incaricato del controllo.

   9.1.1.4 Prelievo dei campioni dei foraggi in uscita
   L'impresa  e'  tenuta  ad effettuare il prelievo dei campioni e la
registrazione del peso, su tutte le partite di foraggi trasformati al
momento  dell'uscita,  ai  fini  della  determinazione  del  tasso di
umidita'  e  del  contenuto in proteine grezze totali, rispettando la
metodologia  indicata  rispettivamente con il decreto ministeriale 18
luglio  1975,  Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del  12 agosto 1975 e il
decreto  ministeriale 12 aprile 1994, Gazzetta Ufficiate n. 92 del 21
aprile 1994.
   Se   i  foraggi  trasformati  vengono  miscelati  nell'impresa  di
trasformazione  con  materie  diverse da quelle di cui all'articolo 1
del  Reg. (CE) 1786/2003, il prelievo di campioni e la determinazione
del peso vengono effettuati prima di preparare la miscela
   Il  tenore  di  umidita'  e  il  tenore  di proteine grezze totali
vengono  determinati  prelevando  campioni  su  un  quantitativo  non
superiore  a  110  t  per  singola  partita di foraggi trasformati in
uscita   dall'impresa  di  trasformazione  o  miscelati  nell'impresa
stessa, secondo il metodo definito nelle disposizioni comunitarie che
stabiliscono  metodi  di  analisi  per  il  controllo ufficiale degli
alimenti per animali.
   In  caso di uscita dall'impresa di trasformazione o di miscelatura
di  piu'  partite,  che  risultino  di qualita' uniforme dal punto di
vista  delle  specie  che la compongono, del tenore di umidita' e del
contenuto  proteico  ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 110
t, si procede al prelievo di un campione per partita. L'analisi viene
tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni.
   Ogni partita di foraggi trasformati usciti deve risultare comunque
rintracciabile  attraverso  l'attribuzione  di  un numero progressivo
riferito a ciascun campione prelevato.
   Inoltre   la   rintracciabilita'   delle   partite  dovra'  essere
completata con i singoli carichi costituenti la partita sia per mezzo
del  DDT  e/o  buona  di  consegna  sia  attraverso l'indicazione sul
registro di carico e scarico.
   Tuttavia  nel  caso  in  cui  la  miscela  venga preparata prima o
durante    l'essiccazione,   il   campione   viene   prelevato   dopo
l'essiccazione  artificiale e sara' accompagnato da un'avvertenza che
indica   che   si   tratta   di  una  miscela  precisando  la  natura
dell'aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale
rispetto alla sostanza secca e il tasso d'incorporazione nel prodotto
finito.
   I   campioni   prelevati,  in  quattro  esemplari,  devono  essere
cartellinati e sigillati mediante piombatura od altro tipo di sigillo
non manomissibile, riportante un numero identificativo o alfanumerico
univoco  che  deve  essere  riportato  sul  cartellino  applicato sul
campione.
   Due  di  questi,  recanti almeno il numero della relativa partita,
sono  inviati  presso  i  laboratori  di  analisi  pubblici o privati
autorizzati  dall'AG.E.A.,  mentre  i  restanti  due  sono conservati
dall'impresa  di trasformazione per eventuali ulteriori analisi, fino
al momento del riscontro positivo delle analisi relative alle partite
campionate.
   Successivamente  al campionamento e prima dell'esito delle analisi
le  partite,  da  cui sono stati prelevati i campioni, possono uscire
dall'impresa.
   Nel   referto  di  analisi  deve  essere  inoltre  dichiarato  che
l'accertamento  e' stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi
ufficiali.
   Dovra'  inoltre  essere  rispettata la percentuale successivamente
indicata   del  prelievo  dei  campioni  in  contraddittorio  tra  il
funzionario  preposto  al controllo ed il rappresentante dell'impresa
interessata.
   Il  controllo in contraddittorio dovra' essere effettuato (secondo
il  metodo  di  cui  al decreto ministeriale 20 aprile 1978, Gazzetta
Ufficiale  n.  165  del 15 giugno 1978) per almeno il 5% del peso dei
foraggi trasformati usciti dall'impresa, ed almeno il 5% del peso dei
foraggi trasformati che nel corso della campagna sono stati miscelati
nell'impresa  stessa  (art.10  del Reg. (CE) n. 382/2005) con materie
prime diverse da quelle di cui l'art. 1 del Reg. (CE) n. 1876/2003.
   L'impresa  di  trasformazione  inoltre,  al  fine di consentire il
rispetto  della  percentuale  minima dei controlli in contraddittorio
con  il  funzionario  incaricato,  e'  tenuta  a comunicare ogni mese
all'Organismo  di  controllo, le quantita' di foraggi trasformati che
presumibilmente usciranno dall'impresa nel mese successivo.
   L'impresa  e'  altresi' obbligata, ai sensi all'art. 4 comma 1 del
DM  prot.  n.  D/99  del 15 marzo 2005, a notificare all'Organismo di
controllo,  con  almeno  due  giorni lavorativi di anticipo, ciascuna
uscita di foraggi trasformati o di miscele di questi, precisandone la
data e la quantita', onde permetterle di operare i controlli.
   Le  fasce orarie di uscita dei foraggi trasformati dall'impresa di
trasformazione   saranno   concordate  con  i  funzionari  incaricati
dall'Organismo  di  controllo,  per  permettere  a  questi  ultimi di
effettuare  le  dovute  verifiche  e  prelievi,  tenendo  comunque in
considerazione che le esigenze produttive e commerciali delle imprese
di trasformazione.
   L'impresa di trasformazione che lavora foraggi allo stato verde e'
tenuta a comunicare all'AG.E.A. e all'Organismo di controllo:
      entro il 5 luglio, il 5 ottobre, il 5 gennaio ed il 5 aprile:
      - il  tenore  medio  di  umidita'  dei  foraggi da disidratare,
determinato   per  differenza  tra  le  quantita'  di  foraggi  verdi
utilizzati  e  quelle  dei relativi foraggi trasformati, rilevato nel
corso del trimestre precedente come indicato al paragrafo 9.1.1.2;
      entro il 5 ottobre ed il 5 aprile:
      - il tenore medio di umidita' dei foraggi disidratati ed usciti
dall'impresa rilevato nel corso del semestre precedente;
      - la  temperatura  media dell'aria all'entrata dell'essiccatoio
rilevata nel corso del semestre precedente.

   9.1.2 Adempimenti dell'Organismo di controllo
   L'Organismo   di   controllo,   in   conformita'  con  le  vigenti
disposizioni di settore, pianifichera' i controlli per l'accertamento
delle caratteristiche qualitative e quantitative.
   Si  sottolinea  che  per  agevolare  le operazioni di accertamento
potra'  essere concordata, con l'impresa di trasformazione, la fascia
oraria  ed  i  giorni  della  settimana  in  cui  normalmente saranno
effettuate le uscite dei foraggi trasformati.
   I   campioni   di   foraggi   trasformati   saranno  prelevati  in
contraddittorio  tra  il  funzionario  preposto  al  controllo  ed il
rappresentante   dell'impresa   interessata  conformemente  a  quanto
indicato nel paragrafo precedente.
   All'atto  del  controllo  il  funzionario  incaricato redigera' un
apposito verbale.
   Con  l'ultima  domanda  di  aiuto  della campagna, relativamente a
ciascun  trasformatore,  l'Organismo di controllo dovra' allegare una
dichiarazione  nella quale sara' indicato il quantitativo complessivo
di foraggi trasformati usciti per il quale e' stato richiesto l'aiuto
e  il  quantitativo  controllato  con  il  prelievo  dei  campioni in
contraddittorio.

   9.2 Controlli sulla contabilita'
   L'Organismo  di  controllo verifica, mensilmente, che l'impresa di
trasformazione  abbia  provveduto  correttamente  agli adempimenti in
materia  di  contabilita'  di  magazzino  e finanziaria (ordinaria ed
industriale),  in  conformita'  a  quanto  previsto dai Regg. (CE) n.
1786/2003 e n. 382/2005.
   Il   controllo   sara'   finalizzato   ad  accertare  la  regolare
registrazione contabile delle operazioni finanziarie che l'impresa di
trasformazione ha effettuato sia con i fornitori di foraggi verdi e/o
essiccati al sole che con i destinatari dei foraggi trasformati.
   L'Organismo  di  controllo sara' tenuto a formalizzare i controlli
effettuati, con la compilazione di appositi verbali.

   9.2.1  Adempimenti  dell'impresa  di  trasformazione relativamente
alla contabilita' di magazzino
   L'impresa  di  trasformazione  e'  tenuta  ad avere una corretta e
regolare  contabilita'  di  magazzino,  attraverso  la  registrazione
dell'entrata (carico), della lavorazione e dello scarico (uscita) dei
foraggi, con l'evidenza:
      - delle specie, della quantita' dei foraggi verdi e/o essiccati
al  sole  in  ingresso  e  dell'umidita' (cfr. paragrafo 9.1.1.3) dei
foraggi verdi da trasformare;
      - della  tipologia  di  prodotti  trasformati usciti (eventuali
miscele),  gli eventuali additivi aggiunti ai foraggi trasformati, le
quantita' ed il tenore di umidita' e proteine dei foraggi in uscita;
      - giacenze iniziali e finali.
   Qualora  un'impresa  di trasformazione proceda alla produzione, da
un  lato,  di  foraggi  disidratati e/o di concentrati di proteine e,
dall'altro, alla lavorazione di foraggi essiccati al sole, le diverse
linee  di  lavorazione dovranno essere mantenute separate (art. 8 del
Reg. CE n. 382/2005) ed in particolare:
      - la  preparazione dei foraggi disidratati deve essere eseguita
in  locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione
dei foraggi essiccati al sole;
      - i  prodotti  ottenuti dalle diverse lavorazioni devono essere
immagazzinati in luoghi distinti;
      - e'   vietato   miscelare   all'interno  dell'impresa  diverse
tipologie di foraggi trasformati (disidratati ed essiccati al sole).
   L'impresa di trasformazione e' tenuta ad avere una contabilita' di
magazzino  distinta per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al
sole, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati.
   Inoltre,  se  l'impresa di trasformazione lavora o tratta prodotti
diversi  dai  foraggi  essiccati  richiesti all'aiuto (altri foraggi,
additivi,  leganti)  e'  tenuta  a  mantenere distinto il processo di
lavorazione  e  ad  avere,  per questi, una contabilita' di magazzino
distinta   dai   foraggi   essiccati  e  comunque  dovra'  mettere  a
disposizione  del  funzionario  incaricato del controllo, nel caso in
cui  quest'ultimo  lo  reputi necessario, la relativa contabilita' di
magazzino  e  tutti  i  documenti  necessari per l'espletamento degli
accertamenti.
   Si  evidenzia che nel caso in cui l'impresa di trasformazione, nel
corso   della   campagna,  abbia  necessita'  di  utilizzare  per  la
lavorazione  di foraggi essiccati al sole l'impianto impiegato per la
trasformazione   dei   foraggi   verdi,  o  viceversa,  dovra'  darne
comunicazione   all'Organismo   di   controllo   entro  dieci  giorni
dall'inizio  della  lavorazione. Quest'ultimo, dopo aver effettuato i
controlli   del   caso,   ne   dara'   tempestivamente  comunicazione
all'AG.E.A..
   Tale procedura dovra' essere rispettata anche nel caso di utilizzo
dell'impianto  per  la  lavorazione  di  prodotti diversi dai foraggi
essiccati.
   Qualora  i  foraggi  trasformati  non possano essere immagazzinati
entro  il  perimetro  dell'impresa  di  trasformazione, ogni luogo di
deposito  all'esterno  di esso, che offra sufficienti garanzie per il
controllo   dei   foraggi   immagazzinati,  validato  preventivamente
dall'Organismo di controllo, e' ammissibile.
   Nel  registro  di  magazzino  devono  essere  riportate  almeno le
informazioni indicate nell'allegato 4 relativamente:
      - alle entrate dei foraggi da trasformare;
      - ai passaggi dei foraggi in lavorazione;
      - ai passaggi dei foraggi trasformati nei relativi magazzini;
      - alle  uscite  dei foraggi trasformati e/o miscelati con altri
prodotti.
   Le   operazioni  contabili  saranno  registrate  sul  registro  di
magazzino  compilando una riga per ciascuna operazione e nel rispetto
della successione temporale.
   Relativamente  al carico dei foraggi da trasformare (operazioni di
entrata), dovranno essere indicati:
      - la data;
      - il produttore agricolo o l'azienda agricola;
      - i  dati  relativi  al  contratto  e/o  alla  dichiarazione di
consegna;
      - la specie botanica del foraggio da trasformare;
      - il numero di riferimento del DDT e/o buono di consegna;
      - la quantita' espressa in tonnellate;
      - la quantita' totale giornaliera espressa in tonnellate;
      - il  tenore  medio  di  umidita' dei foraggi da disidratare in
entrata, espresso in percentuale;
      - le eventuali giacenze.
   Nelle  operazioni  di  carico  dovranno anche essere riportati gli
eventuali  quantitativi  di  prodotti  destinati alla miscela e/o gli
additivi che saranno aggiunti.
   Il  passaggio  in  lavorazione  dei  foraggi  da trasformare sara'
contabilizzato indicando:
      - la data;
      - la  quantita', espressa in tonnellate, dei foraggi passati in
lavorazione;
      - la  tipologia  e  la  quantita'  espressa  in  tonnellate dei
foraggi trasformati;
      - la quantita' espressa in tonnellate di acqua evaporata (per i
foraggi disidratati);
      - quantita' totale giornaliera di foraggio trasformato.
   Lo  scarico (operazioni di uscita) indichera' l'uscita dei foraggi
trasformati.
   Tali operazioni saranno riportate con le stesse modalita' relative
al carico indicando:
      - la data dell'operazione;
      - il  destinatario  del  foraggio trasformato (cognome e nome o
denominazione sociale);
      - la tipologia dei foraggi trasformati;
      - la tipologia dei foraggi trasformati usciti;
      - la quantita' dei foraggi usciti espressa in tonnellate;
      - la  quantita'  totale  giornaliera espressa in tonnellate dei
foraggi trasformati;
      - le giacenze;
      - il numero di riferimento del DDT;
      - il numero di riferimento alla fattura e della data;
      - il  riferimento alla partita di foraggio uscito e al relativo
certificato di analisi.
   Nello  scarico  dovranno  essere  indicati  gli eventuali prodotti
miscelati  e/o  gli  additivi  aggiunti  ai  foraggi  disidratati e/o
macinati,  precisandone  la  natura,  la  denominazione, il tenore in
sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonche' il tasso
di incorporazione nel prodotto finito.
   All'atto  del  controllo,  il  rappresentante  dell'impresa dovra'
mettere   a   disposizione  del  funzionario  incaricato  la  propria
contabilita'   di   magazzino  e  tutti  i  documenti  necessari  per
l'espletamento del controllo, quali DDT riportante i dati di pesatura
(o  in  alternativa  le  bolle  di  pesata),  fatture,  contratti e/o
dichiarazioni di consegna e documenti giustificativi dei pagamenti.
   Qualora  l'impresa  di trasformazione produca foraggi disidratati,
dovra'  mettere  a  disposizione,  tra i documenti giustificativi, il
bilancio di energia elaborato come indicato nell'allegato 5.
   Saranno   accettati,   ai  fini  del  controllo,  anche  eventuali
documenti   provvisori   compilati  dall'impresa  di  trasformazione,
relativamente    alle   caratteristiche   qualitative   dei   foraggi
trasformati usciti, in attesa dell'acquisizione dei certificati delle
analisi qualitative di laboratorio.

   9.2.2  Adempimenti  dell'impresa  di  trasformazione relativamente
alla contabilita' finanziaria

   9.2.2.1   Adempimenti   dell'impresa   di  trasformazione  per  la
contabilita' ordinaria
   L'impresa  di trasformazione e' tenuta alla regolare registrazione
contabile  delle  operazioni  che  intercorrono  con i produttori e/o
acquirenti   riconosciuti   dei   foraggi  da  trasformare  e  con  i
destinatari dei foraggi trasformati.
   In   particolare,  per  quanto  riguarda  le  uscite  dei  foraggi
trasformati,  ai  fini dei controlli sulla contabilita' ordinaria, le
imprese  di  trasformazione  mettono a disposizione dell'Organismo di
controllo, i seguenti documenti giustificativi:
      a)  se  trattasi  di  un'impresa  di trasformazione che venda i
foraggi trasformati:
         - le fatture di vendita con l'indicazione:
         - della quantita' e del tipo di foraggi trasformati venduti;
         - del nome e indirizzo dell'acquirente;
         - la  documentazione che dimostri il pagamento della fattura
emessa;
      b)  se  trattasi  di un'impresa che trasformi la produzione dei
propri aderenti:
         - i  buoni d'uscita o altro documento contabile riconosciuto
dall'autorita' competente, con l'indicazione:
         - della quantita' e del tipo di foraggi consegnati;
         - del nome dei consegnatari;
         - la  documentazione  che,  relativamente  ai  rapporti  che
intercorrono  tra  l'impresa  di  trasformazione  e  i  propri  soci,
dimostri l'attribuzione dei costi del processo di trasformazione;
      c)  se trattasi di un'impresa che trasformi i foraggi per conto
dell'agricoltore, consegnando allo stesso i foraggi trasformati:
         - le fatture alle spese di produzione, con l'indicazione:
         - della   quantita'   e  del  tipo  di  foraggi  trasformati
consegnati;
         -  del nome dell'agricoltore;
         - la  documentazione che dimostri il pagamento della fattura
emessa relativamente alle spese di trasformazione.

   9.2.2.2 Adempimenti dell'impresa per la contabilita' industriale
     Il  rappresentante  dell'impresa  di  trasformazione e' tenuto a
comunicare all'Organismo di controllo:
      - tutti  gli  elementi  che  consentano la determinazione della
capacita' di produzione dell'impianto;
      - la  scorta  di  combustibile esistente all'inizio e alla fine
del periodo considerato;
      - le  ore  di  funzionamento degli impianti di disidratazione e
degli   altri  impianti  utilizzati  per  la  macinazione  e  per  la
pellettizzazione;
      - le ore di manodopera impiegate.
   Inoltre  l'impresa di trasformazione dovra' mettere a disposizione
del  funzionario  incaricato,  per  la  verifica  della  contabilita'
industriale i seguenti documenti giustificativi:
      - le  fatture  d'acquisto  dei combustibili impiegati (fossili,
biomasse,  GPL, ecc.) e le bollette relative al consumo di gas metano
e di elettricita' della campagna di commercializzazione;
      - ogni  altro  elemento  e dato in possesso dell'impresa, utile
per  la  determinazione dei consumi energetici e delle temperature di
lavorazione dell'impianto.

   9.2.3 Adempimenti dell'Organismo di controllo
   L'Organismo  di  controllo  verifica regolarmente, in occasione di
ciascun  controllo  relativo  alla  domanda  di  aiuto mensile presso
l'impresa   trasformatrice,   la   contabilita'  di  magazzino  e  la
contabilita'  finanziaria  (industriale ed ordinaria), verificando la
congruenza dei dati.
   L'Organismo  di  controllo  e'  tenuto  ad  inviare all'AG.E.A. la
relazione mensile ed i relativi verbali.
   Se  all'atto  della  verifica  non  fossero  disponibili tutti gli
elementi  e/o  i  dati  necessari,  i relativi campi predisposti, nei
verbali  e  nella  Relazione  mensile,  dovranno  essere  "barrati" e
firmati  dal  funzionario incaricato, in modo da attestare l'avvenuto
controllo.
   Inoltre  si  ricorda  che  l'Organismo  di  controllo  e' tenuto a
comunicare all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata.
   Nel  caso  di  constatazione  di infrazioni rilevanti, l'AG.E.A si
riserva   di   valutare   la   revoca  temporanea  o  definitiva  del
riconoscimento  all'impresa  di  trasformazione e/o l'applicazione di
sanzioni (Circolare AG.E.A n.11 del 6 aprile 2005).

   9.2.3.1  Controllo  sulla  contabilita' di magazzino, ordinaria ed
industriale
   Il  funzionario  incaricato,  all'atto  del controllo, verifica la
corretta e congruente compilazione del registro di carico e scarico a
cui  segue  l'estrazione di un campione di operazioni in entrata e in
uscita pari ad almeno il 5% di quelle contabilizzate nel mese.
   Per  ciascuna  operazione selezionata sara' verificato il corretto
riporto  sul  registro  e  la  congruita'  con  quanto  indicato  nei
documenti  giustificativi  (DDT,  buoni  di  uscita  e/o  di entrata,
fatture)  fino  alla  verifica  delle  modalita'  e del buon fine dei
pagamenti.
   Il   controllo   sara'   formalizzato  indicando  nel  verbale  le
operazioni di carico e di scarico controllate oggetto di verifica.
   Nell'ambito   dello   stesso   controllo  mensile  il  funzionario
incaricato  verifica l'impiego di energia e combustibili nel processo
di trasformazione.
   Il  controllo sara' formalizzato con la compilazione di un verbale
sottoscritto   dal   funzionario   incaricato  e  dal  rappresentante
dell'impresa oggetto di controllo.
   Nell'ambito    della    chiusura    di    ciascuna   campagna   di
commercializzazione  sara'  effettuato il rilievo dei quantitativi di
foraggi  trasformati  in  giacenza  al  31  marzo presso l'impresa di
trasformazione. L'accertamento sara' formalizzato con la compilazione
di   un   verbale  sottoscritto  dal  funzionario  incaricato  e  dal
rappresentante dell'impresa ed inoltrato all' l'AG.E.A..

   9.3 Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati
   Al  termine  di  ogni  campagna  di  commercializzazione  e/o alla
conclusione di un periodo che coinvolge piu' mesi, l'AG.E.A. esegue i
controlli  "di  fine  campagna" verificando la congruenza dei dati di
tutta  la  campagna o del periodo oggetto di controllo, delle imprese
di   trasformazione   estratte   a   campione,   relativamente   alla
contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale).
   L'impresa   di   trasformazione,   al  fine  dei  controlli  della
contabilita' di magazzino e della contabilita' ordinaria, e' tenuta a
mettere   a  disposizione  del  tecnico  incaricato  dall'AG.E.A.  la
documentazione  necessaria  all'accertamento  quale  il  registro  di
carico  e  scarico  del  magazzino e tutti i documenti giustificativi
(buoni  di  entrata  e/o  uscita, DDT, fatture di vendita, le fatture
relative  all'addebito delle spese di trasformazione, ecc.) necessari
per l'espletamento dell'accertamento.
   L'incaricato del controllo dovra' elaborare, per la verifica della
contabilita' industriale, i bilanci di materia e di energia.
   La  congruenza  dei  dati  sara'  accertata mediante l'analisi dei
bilanci sopraindicati.
   Il   controllo   di   fine  campagna  sara'  formalizzato  con  la
compilazione di appositi verbali.


10 CONTROLLI PRESSO GLI ACQUIRENTI RICONOSCIUTI
   L'Organismo   di   controllo,   nel   corso   della   campagna  di
commercializzazione,  effettuera'  verifiche  presso  gli  acquirente
riconosciuti finalizzate:
      - al  controllo  della  contabilita'  del  registro di carico e
scarico  (o suo equivalente) relativa ai foraggi verdi da disidratare
e/o i foraggi essiccati al sole da macinare;
      -  alla "chiusura" del registro di carico e scarico.

   10.1 Adempimenti dell'acquirente riconosciuto
   L'acquirente  riconosciuto  e'  tenuto  ad  avere  una  corretta e
regolare  contabilita' dei foraggi da essiccare o da macinare al fine
di   poter  rintracciare  contabilmente  i  contratti  stipulati  con
l'impresa  di  trasformazione  attraverso  un  registro  di  carico e
scarico nel quale saranno registrate:
      - specie,   quantita'   e   riferimento  al  contratto  con  il
produttore agricolo;
      - specie,   quantita'   e   il   riferimento   dell'impresa  di
trasformazione che ha acquistato i foraggi da trasformare;
      - le eventuali giacenze iniziali e finali.
   Il   carico   dei   foraggi  acquistati  dai  produttori  agricoli
(operazione  di  entrata) sara' contabilizzato indicando per ciascuna
operazione:
      - la data;
      - la specie botanica del foraggio;
      - tipo  di  foraggio  (foraggio verde e/o foraggio essiccato al
sole);
      - la quantita' espressa in tonnellate;
      - i  dati  relativi al contratto (nome e cognome del produttore
ed eventuale numero di riferimento dell'atto);
      - il numero di riferimento del DDT e/o del buono di consegna;
      - le eventuali giacenze.
   Lo  scarico  dei  foraggi  venduti  all'impresa  di trasformazione
(operazione  di  uscita)  sara' contabilizzato indicando per ciascuna
operazione:
      - la data;
      - la specie botanica del foraggio;
      - tipo  di  foraggio  (foraggio verde e/o foraggio essiccato al
sole);
      - la quantita' espressa in tonnellate;
      - i   dati   relativi  all'impresa  di  trasformazione  che  ha
acquistato il foraggio da trasformare (cognome e nome o denominazione
sociale);
      - il numero di riferimento del DDT;
      - la fattura;
      - le eventuali giacenze.
   Nel  caso  in cui l'acquirente riconosciuto non venda direttamente
il  foraggio  da  trasformare all'impresa di trasformazione ma ceda a
quest'ultima  il  contratto a superficie, stipulato con il produttore
agricolo,  nel  registro  sara' contabilizzato il carico e lo scarico
delle relative superfici.
   All'atto  del controllo l'acquirente riconosciuto dovra' mettere a
disposizione  del  funzionario incaricato la contabilita' relativa ai
foraggi  da  essiccare  e/o  da  macinare e i documenti necessari per
l'espletamento del controllo.

   10.2 Adempimenti dell'Organismo di controllo
   L'Organismo  di  controllo  verifica  l'attivita'  dell'acquirente
riconosciuto,  effettuando almeno un controllo durante la campagna di
commercializzazione,   della  contabilita'  relativa  ai  foraggi  da
essiccare e/o da macinare, accertando la congruenza dei dati.
   L'acquirente  riconosciuto  potra'  essere  oggetto  di  controllo
durante  la  campagna  di  commercializzazione, per l'accertamento in
campo  della  provenienza  dei  foraggi  conferiti  alle  imprese  di
trasformazione  (Reg.  (CE)  382/2005  art.27  comma  1 lett. b) come
indicato al paragrafo 8.
   L'Organismo   di   controllo   al   termine   della   campagna  di
commercializzazione  effettuera' la chiusura del registro di carico e
scarico tracciando una riga e apponendo la data, la firma e timbro.
   L'Organismo  di  controllo  e'  tenuto  ad  inviare  all'AG.E.A. i
verbali relativi alla verifica.
   L'Organismo   di   controllo   e'   tenuto  inoltre  a  comunicare
all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata.
   Nel  caso  di  constatazione  di  infrazioni rilevanti l'AG.E.A si
riserva  di  valutare  la  revoca o la sospensione del riconoscimento
all'impresa di trasformazione o l'applicazione di sanzioni (Circolare
AG.E.A n.11 del 6 aprile 2005).

   10.3  Controlli  di fine campagna e/o di congruenza dei dati degli
acquirenti riconosciuti
   Al  termine  di  ogni  campagna  di  commercializzazione  e/o alla
conclusione  di  un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i
controlli "di fine campagna" degli acquirenti riconosciuti estratti a
campione,  verificando  la  congruenza  dei  dati  relativamente alla
contabilita'  del  registro  di carico e scarico (o suo equivalente),
nel periodo oggetto di controllo.
   L'acquirente  riconosciuto  e' tenuto a mettere a disposizione del
tecnico  incaricato  dall'AG.E.A  tutta  la documentazione necessaria
all'accertamento  quale  il  registro  di  carico  e  scarico  (o suo
equivalente)  e  tutti  i documenti giustificativi (buoni di entrata,
DDT, fatture di vendita, ecc.).
     Il  controllo  sara' formalizzato mediante la compilazione di un
verbale.


11 CONTROLLI PRESSO I PRODUTTORI AGRICOLI DI FORAGGI DA TRASFORMARE
   L'AG.E.A.,   nell'ambito   del   sistema  integrato  di  gestione,
predispone   i  controlli  in  loco  sulle  particelle  condotte  dai
produttori  agricoli  o  dall'impresa  di trasformazione, a titolo di
proprieta'  e/o  affitto,  per  la  verifica  dei  dati riportati nei
contratti di acquisto e nelle dichiarazioni di consegna.
   Tale  controllo  sara'  e'  altresi'  effettuato  sulle particelle
dichiarate  nei  contratti  di acquisto e/o dichiarazioni di consegna
stipulati dagli acquirenti riconosciuti.
   I  controlli  sopraindicati  sono  finalizzati all'accertamento in
campo dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per la verifica
della   provenienza   dei   foraggi   conferiti   alle   imprese   di
trasformazione  (Reg.  (CE)  382/2005  art.27  comma  1 lett. b) come
indicato al paragrafo 8.
   Ulteriori   controlli   potranno   essere   effettuati,  presso  i
produttori agricoli di foraggi, a seguito di incongruenze evidenziate
durante  i  controlli  della  contabilita'  di magazzino, ordinaria e
industriale dell'impresa di trasformazione.


12 CONTROLLI PRESSO I DESTINATARI FINALE DEI FORAGGI TRASFORMATI E LE
DITTE DI PURA O PREVALENTE COMMERCIALIZZAZIONE
   L'aiuto  comunitario  per  i  foraggi  trasformati  si concretizza
all'uscita degli stessi dall'impresa di trasformazione. I destinatari
dei  foraggi  trasformati  possono configurarsi sia come utilizzatori
finali che come ditte di pura o prevalente commercializzazione.
   A tal fine il funzionario incaricato del controllo verifica presso
i  destinatari  finali,  eventualmente  attraverso le ditte di pura o
prevalente  commercializzazione,  l'acquisto delle partite di foraggi
usciti dall'impresa di trasformazione, accertando l'entrata contabile
del prodotto.
   Il  campione di operazioni in uscita verificate mensilmente presso
l'impresa  di trasformazione da rintracciare presso i destinatari dei
foraggi trasformati sara' conforme a quanto indicato al paragrafo 8.
   Il  controllo  sara'  formalizzato  mediante  la  compilazione del
verbale di verifica.
   L'Organismo di controllo e' tenuto ad inviare la copia del verbale
all'AG.E.A..

   12.1  Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati presso
le ditte di pura o prevalente commercializzazione.
   Al  termine  di  ogni  campagna  di  commercializzazione  e/o alla
conclusione  di  un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i
controlli  "di  fine  campagna" verificando la congruenza dei dati di
tutta  la campagna o del periodo oggetto di controllo, delle ditte di
pura o prevalente commercializzazione estratte a campione.
   La ditta e' tenuta a mettere a disposizione del tecnico incaricato
da  AG.E.A la documentazione necessaria all'accertamento contabilita'
ordinaria  ed in particolare il registro delle entrate e delle uscite
e tutti i documenti necessari all'espletamento del controllo.
   Il controllo sara' formalizzato con la compilazione di un verbale.


13 CHIUSURA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
   Per  tutte  le domande di aiuto mensili che presentino anomalie la
cui  rimozione  richieda  un intervento di correzione, l'Organismo di
controllo  e/o  l'AG.E.A.  notificano  tale situazione all'impresa di
trasformazione.
   Qualora   le   anomalie   non  venissero  sanate  dall'impresa  di
trasformazione   le   domande  di  aiuto  non  saranno  ammesse  alla
liquidazione.


14 SANZIONI DA PARTE DI AG.E.A.
   Per   quanto   riguarda   la  tipologia  di  sanzioni  applicabili
nell'ambito  del settore dei foraggi essiccati si fa riferimento agli
artt.  29  e  30  del  Reg.  (CE)  n. 382/2005, fatte salve ulteriori
sanzioni  applicabili in forza di altre normative comunitarie o delle
legislazioni nazionali.

   14.1 Riduzioni ed esclusioni dell'importo
   In  caso  di  presentazione  tardiva  della  domanda,  gli importi
dell'aiuto  ai  quali  l'impresa  avrebbe  avuto  diritto  se  avesse
presentato  la  domanda  entro il termine prescritto, vengono ridotti
dell'1% per giorno lavorativo di ritardo.
   Se  il  ritardo supera 25 giorni, la domanda e' irricevibile. Sono
fatte  salve  cause di forza maggiore di cui all'art.31 del Reg. (CE)
n. 382/2005.
   Nel  caso  in  cui  dalle  operazioni  di  controllo emerga che le
quantita'  di  foraggi trasformati, indicate in una o piu' domande di
aiuto,  risultino  superiori  a  quelle effettivamente ammissibili ai
sensi dell'art.3 del Reg.(CE) n. 1786/2003, si applicano le regole di
cui all' art. 29 del Reg.(CE) n. 382/2005:
      a)  se la differenza constatata per una domanda di aiuto non e'
superiore  al  20% dei quantitativi ammissibili, l'importo dell'aiuto
e' calcolato sulla base delle quantita' ammissibili, diminuito di due
volte l'eccedenza riscontrata;
      b)  se  la  differenza  constatata  per una domanda di aiuto e'
superiore  al  20% della quantita' ammissibili, non e' concesso alcun
aiuto e la domanda e' respinta;
      c)  se la differenza constatata per una domanda di aiuto non e'
superiore  al  20%  dei  quantitativi  ammissibili,  ma  risulta gia'
analoga  constatazione  nella  stessa campagna, non e' concesso alcun
aiuto e la domanda e' respinta;
      d)  se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera
il  50%  dei  quantitativi  ammissibili,  oppure  si  constati per la
seconda  volta  una  differenza  superiore al 20% ed inferiore al 50%
nella stessa campagna, non e' concesso alcun aiuto per la campagna in
corso.
   L'importo  da recuperare viene prelevato dai pagamenti degli aiuti
a  cui  l'impresa ha diritto in base alle domande di aiuto presentate
nel corso della campagna successiva a quella dell'accertamento.
   Ove  si  constati  che  le  irregolarita'  di cui sopra sono state
commesse   deliberatamente   dall'impresa   di   trasformazione,   il
beneficiario  e' escluso dall'aiuto per la campagna in corso e per la
campagna successiva.
   Qualora  nella domanda di aiuto delle uscite del mese di marzo, si
riscontrasse  una  eventuale non ammissibilita' di partite di foraggi
trasformati  a  causa  del mancato rispetto dei parametri qualitativi
indicati  dalla  normativa  comunitaria,  come precedentemente detto,
tali quantita' non produrranno sanzioni all'impresa di trasformazione
che all'atto della domanda non avesse ricevuto i relativi certificati
di analisi.
   Fermo  restando  le  sanzioni  di  cui  sopra,  se a seguito di un
accertamento,  l'Organismo di controllo rilevi che la contabilita' di
magazzino non soddisfa le condizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE)
n.  382/2005 oppure non sia possibile accertare la corrispondenza tra
contabilita'  di  magazzino,  contabilita'  finanziaria  e  documento
giustificativi,   all'impresa  di  trasformazione  e'  applicata  una
riduzione  tra  il 10% e il 30% dell'importo dell'aiuto richiesto per
la  campagna  in  corso, in funzione della gravita' dell'inadempienza
rilevata.
   Se  nel  corso  dei  due  anni successivi alla prima constatazione
vengono  nuovamente  riscontrate le stesse irregolarita', l'organismo
di   controllo  comunica  tale  circostanza  ad  AG.E.A.  che  potra'
revocare,  previa  contestazione  e  nel  rispetto  del principio del
contraddittorio,  il riconoscimento accordato per un periodo compreso
tra il minimo di un anno e il massimo di tre.

   14.2 Indebito percepimento di fondi comunitari
   Fatto  salvo  quanto  specificato  al  precedente  paragrafo ed in
conformita' a quanto disposto dall'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004,
in  caso  di  pagamento  indebito,  l'imprenditore  ha  l'obbligo  di
restituire  il  relativo importo, maggiorato di un interesse al tasso
legale.  Detto  interesse e' calcolato ai sensi del comma 3 dell'art.
73 del Reg. (CE) n. 796/2004.
   L'indebito e' recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli
anticipi  o  dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel
quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del Reg. (CE) n.
1782/2003.  Tuttavia,  l'imprenditore  interessato puo' effettuare il
rimborso senza attendere tale detrazione.


15 MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

   15.1 Anticipo e garanzia
   L'AG.E.A.,   sulla   base   dell'attestazione   di  liquidabilita'
dell'aiuto  redatta dall'Organismo di controllo, provvede al relativo
pagamento  dell'anticipo  entro 90 giorni dalla data di presentazione
della  domanda  all'Organismo  di  controllo da parte dell'impresa di
trasformazione.
   L'AG.E.A.  applica  un  sistema di anticipi sull'aiuto, sulla base
dell'esito positivo dei controlli del diritto all'aiuto, su richiesta
dell'impresa  di  trasformazione  e  previa  verifica  della garanzia
(polizza fidejussoria) da allegare alla domanda.
   Il  diritto  al versamento dell'anticipo e' riconosciuto solo dopo
l'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.
   L'AG.E.A.  opera  i  controlli necessari per verificare il diritto
all'aiuto. A verifica avvenuta, procede al versamento dell'anticipo.
   L'importo deI pagamento anticipato e' pari a:
      - 26,40 Euro /t, se l'impresa ha costituito una garanzia pari a
6,60 Euro/t;
      - 19,80 Euro/t, negli altri casi;
   l'anticipo  puo'  essere  versato prima che sia stato accertato il
diritto all'aiuto, a condizione che il trasformatore abbia costituito
una cauzione pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 10%. Detta
cauzione  e' costituita a garanzia anche di quanto sopra specificato.
Essa  e'  diminuita  al livello sopra specificato appena accertato il
diritto  all'aiuto  e  viene  totalmente svincolata al versamento del
saldo dell'aiuto.

   15.2 Calcolo dell' importo dell'aiuto
   L'importo dell'aiuto concesso per i foraggi trasformati e' fissato
dall'articolo  4  del Reg. (CE) 1786/2003 nella misura di 33 Euro per
tonnellata.
   Tuttavia,   l'aiuto   e'  concesso  per  un  quantitativo  massimo
garantito  (QMG)  a  livello  comunitario  di foraggi disidratati e/o
essiccati  al  sole pari a 4.855.900 tonnellate. Tale quantitativo e'
ripartito  tra i Paesi membri come da art. 5 del reg. (CE) 1786/2003;
per l'Italia il massimale nazionale e' fissato a 685.000 tonnellate.
   Qualora  in  una  campagna di commercializzazione, la quantita' di
foraggi  essiccati  per  la  quale  viene  chiesto  l'aiuto a livello
comunitario superi il QMG, l'aiuto per la campagna in questione negli
Stati  membri la cui produzione abbia superato il massimale nazionale
e' ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza.
   La  verifica  del  superamento del QMG comunitario e dei massimali
nazionale  dei  singoli Paesi membri avviene a cura della Commissione
Europea, a fronte delle comunicazioni dei quantitativi di foraggi per
i  quali  e' stato richiesto l'aiuto che i Paesi membri sono tenuti a
fare ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) 382/2005.
   L'importo definitivo dell'aiuto cosi' ricalcolato viene pubblicato
a  cura  della  Commissione  Europea  nella  Gazzetta Ufficiale della
Comunita' Europea.
   15.3 Pagamento del saldo
   Nel  caso di versamento di un anticipo dell'aiuto, successivamente
alla  pubblicazione  da  parte della Commissione dell'importo fissato
per  l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, verra'
pagato  il  saldo pari all'eventuale differenza tra l'importo erogato
dall'anticipo  stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto, entro e
non oltre 60 giorni dalla pubblicazione stessa.
   Anticipatamente    al    pagamento   del   saldo,   l'impresa   di
trasformazione e' tenuta ad inviare ad AG.E.A. la relativa richiesta,
allegando  un prospetto riepilogativo dei quantitativi per i quali e'
richiesto l'aiuto entro il 30 giugno.
   Si  ricorda inoltre che per il pagamento del saldo, nel caso che i
contratti e/o le dichiarazioni di consegna presentino anomalie emerse
dai  controlli  effettuati  ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 e del
Reg. (CE) n. 796/2004 l'AG.E.A., provvedera' a richiedere all'impresa
di trasformazione e all'Organismo di controllo la documentazione atta
a  sanare  le  anomalie  di  cui  sopra  entro  il  termine ultimo di
presentazione  della  documentazione  (50  giorni dalla pubblicazione
dell'importo fissato per l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale Europea).
   Qualora  la  documentazione  richiesta  per  la  risoluzione delle
anomalie  non  venga  prodotta  entro il termine ultimo stabilito, il
procedimento  amministrativo  di  definizione  della  domanda  e'  da
considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti.
   Tale provvedimento sara' notificato da AG.E.A. all'interessato con
una comunicazione scritta.

   15.4 Restituzione delle fidejussioni
   Dopo  aver  effettuato  il  pagamento  dei  saldi, non sussistendo
ulteriori motivi ostativi, l'AG.E.A. provvede alla restituzione delle
fidejussioni  prestate,  comunicando  per  iscritto agli Enti Garanti
tale evenienza, e per conoscenza alle imprese interessate.


16 COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
   Come  indicato  nel  Regolamento (CE) n. 382/2005 all'articolo 33,
ciascuno  Stato  membro e' tenuto ad effettuare ogni anno le seguenti
comunicazioni:
      A.  all'inizio  di  ogni  trimestre,  i quantitativi di foraggi
essiccati  per i quali nel trimestre precedente sono state presentate
domande di aiuto, ripartendo i quantitativi per mese di uscita;
      B.  entro il 31 maggio, i quantitativi di foraggi essiccati per
i  quali  il  diritto  all'aiuto  e'  stato  riconosciuto  durante la
campagna di commercializzazione precedente;
      C.  entro  il  30  aprile, la stima dei quantitativi di foraggi
essiccati in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo;
      D. entro 31 maggio, il numero di riconoscimenti nuovi, ritirati
e provvisori della campagna precedente;
      E.  entro  il  31  maggio,  un  bilancio del consumo di energia
utilizzata  per  la produzione dei foraggi disidratati, e l'andamento
delle superfici investite al leguminose e altri foraggi verdi, per la
campagna precedente;
      F. nel corso del mese successivo al termine di ogni semestre, i
tenori  medi di umidita' constatati nel corso del semestre precedente
sui foraggi disidratati e comunicati dall'imprese di trasformazione;
   Inoltre, per l'anno 2005, lo Stato membro dovra' comunicare:
      - entro  il 30 aprile 2005 i quantitativi di foraggi essiccati,
in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo 2005;
      - entro  il 1° maggio 2005, le misure adottate per l'attuazione
dei  Regg. (CE) n.1786/2003 e n. 382/2005, in particolare le sanzioni
nazionali previste a norma dell'articolo 30 del Reg. (CE) 382/2005.

                                                      F.to Titolare
                                                     Paolo Gulinelli