IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente; Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2001, con il quale sono stati fissati da ultimo i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti; Considerata l'opportunita' di aggiornare tali dati prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonche' la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione; Visto l'art. 156 del citato testo unico, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente; Considerata l'opportunita' di aggiornare in base al tasso reale di inflazione i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento, in quanto gli stessi sono desunti dai dati piu' aggiornati in possesso del Ministero dell'interno relativi ai consuntivi dell'anno 2001; Sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali; Decreta: Art. 1. 1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province e' pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, rettificata con le seguenti modalita': a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto. 2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro. 3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.