IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, successivamente
modificata  (nel  seguito  indicato  come il «decreto-legge n. 351»),
recante   disposizioni   urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
valorizzazione  del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visti  i  decreti  emanati,  ai  sensi  del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge  n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, in
data  18 dicembre  2001 ed in data 21 novembre 2002, mediante i quali
sono state disciplinate le procedure di vendita rispettivamente della
prima  e  della seconda operazione di cartolarizzazione realizzate ai
sensi  del  decreto-legge  n.  351  per  il  tramite della S.C.I.P. -
Societa'  Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l.  (nel seguito
indicata come «SCIP Srl»);
  Visto  il  decreto-legge  23 febbraio  2004,  n. 41, convertito con
modificazioni   dalla   legge   23 aprile   2004,   n.  104,  recante
disposizioni  in  materia  di determinazione del prezzo di vendita di
immobili  pubblici  oggetto  di cartolarizzazione ai sensi del citato
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;
  Visto  il  comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio
2004,  n.  41,  il  quale  prevede  che per i conduttori delle unita'
immobiliari   ad   uso   residenziale,  non  di  pregio,  oggetto  di
cartolarizzazione  che  abbiano  manifestato  la  propria volonta' di
acquisto  entro  il  31 ottobre  2001  con  le modalita' previste dal
secondo  periodo  del  comma 20  dell'art. 3 del citato decreto-legge
25 settembre  2001,  n.  351,  il prezzo di vendita delle medesime e'
determinato  al  momento dell'offerta in opzione, con le modalita' di
cui  al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre
2001;
  Visto  il  comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio
2004,  n.  41,  il  quale  prevede che, ai fini dell'applicazione del
comma 1,  il  prezzo  di  vendita  e'  fissato  applicando  al prezzo
determinato  ai  sensi del comma 7 dell'art. 3, del citato decreto n.
351/2001, coefficienti aggregati di abbattimento;
  Considerato  in  particolare  il  comma  3  dell'art.  1 del citato
decreto-legge  23 febbraio  2004,  n.  41, che estende l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo anche agli
immobili   venduti   prima   della   data  in  entrata  del  medesimo
provvedimento  prevedendo  altresi'  che le risorse necessarie per il
maggior  prezzo  corrisposto  dai  predetti conduttori debbano essere
reperite  mediante  l'alienazione di ulteriori immobili di proprieta'
dello  Stato da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
30 settembre  2004  concernente l'individuazione degli ulteriori beni
immobili  dello  Stato ai sensi della legge n. 104/2004, con il quale
si  e' stabilito che le risorse per il rimborso previsto dall'art. 1,
comma 3  del  decreto-legge  23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  23 aprile  2004, n. 104, derivino dalla
dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello Stato individuati
nell'Allegato «A» del predetto decreto del 30 settembre 2004;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro dei beni culturali datato 23 dicembre 2004, con il quale gli
immobili  individuati dal citato decreto 30 settembre 2004 sono stati
trasferiti  al fondo di investimento immobiliare, costituito ai sensi
dell'art. 4 della legge 23 novembre 2001, n. 410, e denominato «Fondo
Immobili Pubblici»;
  Considerato che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello  Stato  sono  affluite,  fra  l'altro  le risorse necessarie ai
rimborsi  previsti  dal  comma 3 dell'art. 1 del decreto legge n. 41;
del 2004;
  Atteso,  altresi',  che il Ministero dell'economia e delle finanze,
in  proporzione  ai  rimborsi dovuti sulla base delle quantificazioni
effettuate  da  ciascun  Ente  gestore e dall'Agenzia del demanio, ha
provveduto  a ripartire le disponibilita' del fondo, di cui al citato
decreto-legge  n.  41  del  2004,  sui  conti  correnti  di tesoreria
intestati   agli   enti  gestori  originariamente  proprietari  degli
immobili, e per quanto riguarda l'Agenzia del demanio sul capitolo n.
3866  (unita' previsionale di base 6.1.2.7) dello stato di previsione
della spesa del bilancio dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il soggetto incaricato della vendita degli immobili (nel seguito
indicato   come  «Ente  gestore»)  trasferiti  alla  S.C.I.P.  S.r.l.
nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi
del  decreto-legge n. 351/2001 procede al rimborso del maggior prezzo
corrisposto  ai  soggetti  legittimati ai sensi dell'art. 3, comma 20
del  decreto-legge  n.  351  del 2001, i quali hanno acquistato prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2004, con applicazione
al  prezzo  corrisposto  per  l'acquisto  dell'unita' immobiliare del
coefficiente  aggregato di abbattimento contenuto nella prima tabella
di  cui  ai  comunicati  dell'Agenzia del territorio pubblicati nelle
Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana - serie generale - n. 74
del  29 marzo  2004,  e  n.  99  del 28 aprile 2004, nei limiti delle
risorse stabilite dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del
23 febbraio 2004.
  2.  Restano fermi gli effetti giuridici ed economici prodotti dagli
atti  di acquisto degli immobili per i quali si procede al rimborso e
dai relativi contratti di mutuo.