IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 settembre  2003,  n.  3311,  recante  «Ripartizione  delle risorse
finanziarie  autorizzate  ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n.  15,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n.
62,  ed ai sensi dell'art. 80, comma 59, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 settembre  2003,  n.  3312,  recante  «Assegnazione  delle risorse
finanziarie  autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 59, della legge
27 dicembre  2002,  n.  289, modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del
decreto-legge  7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione civile 23 ottobre 2003, n. 3321,
recante «Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare
i danni conseguenti all'eccezionale evento atmosferico che ha colpito
i  territori  delle  province di Pistoia e Lucca il giorno 23 ottobre
2002»;
  Vista la nota del 30 marzo 2005, con la quale la regione Toscana in
considerazione  della  scadenza  dello stato di emergenza, fissata al
31 dicembre  2004  ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate
le  ulteriori  fasi  per la prosecuzione delle erogazioni finanziarie
relative   agli   interventi  del  piano,  disponendo,  se  del  caso
un'eventuale   modifica   dello   stesso,  nonche'  provvedendo  alla
programmazione del trasferimento al bilancio regionale, delle risorse
giacenti sulla contabilita' speciale del commissario delegato;
  Considerato  che  permane  una  diffusa  situazione  di criticita',
sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile di completamento degli
interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da
possibili situazioni di pericolo;
  Ravvisata  la  necessita'  di assicurare continuita' alle attivita'
poste  in  essere  in regime straordinario dal precedente commissario
delegato  -  assessore  alla  protezione civile della regione Toscana
dott. Tommaso Franci;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
consentire  all'assessore  all'ambiente  con  delega  all'ambiente  e
tutela  del territorio, alla protezione civile e al coordinamento per
le  politiche  della  montagna - commissario delegato di procedere al
definitivo  superamento  della crisi ambientale in atto nei territori
delle province di Pistoia e Lucca;
  Acquisita l'intesa della regione Toscana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'assessore  all'ambiente  con delega all'ambiente e tutela del
territorio,  alla  protezione  civile  ed  al  coordinamento  per  le
politiche  della  montagna  della  regione  Toscana subentra, fino al
31 dicembre  2005, all'assessore alla protezione civile della regione
Toscana,  dott.  Tommaso Franci nell'incarico di commissario delegato
ed  assicura  continuita'  alle  attivita' precedentemente avviate in
regime   straordinario.   In  particolare,  il  commissario  delegato
provvede,  in  regime  ordinario,  all'attuazione ed al completamento
degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso.