Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul teminale tra i segni (( .. )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
               Bilanci di previsione degli enti locali

  1.  Il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno  2005  da  parte  degli  enti locali e' differito al 31 maggio
2005.
  2.  Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali  e  della  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio  sono  confermate,  per  l'anno 2005, le disposizioni di cui
all'articolo 1,  comma  1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
 
          Riferimenti normativi:

              - Il  testo dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge
          30 dicembre  2004, n. 314 (Proroga di termini), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, reca:
              «Art.  1  (Bilanci  di  previsione  degli enti locali).
          1. - (Omissis.).
              1-bis.   Ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio  di
          previsione   degli  enti  locali  e  della  verifica  della
          salvaguardia  degli equilibri di bilancio si applicano, per
          l'anno  2005,  le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e
          3,  del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.».