Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato 1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, (( di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio, )) nonche»; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: «h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004». 2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, e' assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, (( entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata )) l'assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, (( fino a 189 agenti )) ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di, 17.000.000 di euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981. (( 4-bis. Fatte salve le priorita' di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) cosi' come modificato dalla presente legge: «97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonche': a) del personale del settore della ricerca; b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002; d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge; f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato; h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.». - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 2 settembre 1997 reca: «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 95, 96, 541, 542, 543, 548, e 549 della sopracitata legge 30 dicembre 2004, n. 311: «95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale.». «96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». «541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'art. 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo art. 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli.». «542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede: a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non piu' di quattro anni, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.». «543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale: a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.». «548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate: a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Centro di responsabilita' pubblica sicurezza, e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante; b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Centro di responsabilita' sicurezza pubblica.». «549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresi' ripartite nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 47 (Nomina ad allievo agente di polizia). - L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalita' stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalita' di svolgimento del corso sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 6-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982. In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliaria siano immessi in ruolo. Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'art. 3, legge 8 luglio 1980, n. 343.». - Per completezza d'informazione si riportano i testi degli articoli 17, 18 e 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore): «Art. 17 (Posti non coperti). - 1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 16 e' superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo. 2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 e' inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.». «Art.18 (Aumento dei posti disponibili). - 1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'art. 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso art. 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. 2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'art. 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo art. 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. 3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni. 4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'art. 17.». «Art. 25 (Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa). - 1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti. 3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 17. 4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalita' previste dall'art. 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.». - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 reca: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78».