Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
31 marzo  2005,  n.  45,  coordinato  con  la  legge  di  conversione
31 maggio  2005,  n.  89,  corredato  delle  relative  note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
                Assunzione e mantenimento in servizio
                 di personale della Polizia di Stato

  1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  dopo  le  parole: «Nell'ambito delle procedure e nei
limiti  di  autorizzazione  all'assunzione  di  cui  al  comma  96 e'
prioritariamente  considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte
le  seguenti:  «degli  addetti  a  compiti di sicurezza pubblica e di
difesa  nazionale,  ((  di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e
vigilanza  antincendio,  ))  nonche»; conseguentemente, la lettera h)
del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: «h) dei vincitori
di  concorsi  banditi  per  le  esigenze  di  personale  civile degli
arsenali   della   Marina   militare   ed  espletati  alla  data  del
30 settembre 2004».
  2.  Relativamente  alle  assunzioni  per  le  esigenze di sicurezza
pubblica  di  cui  al  comma  1,  da  effettuarsi  nell'anno 2005, e'
assicurata  la  precedenza  ai  volontari  in ferma breve delle Forze
armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie
per  l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative
ai bandi di concorso emanati ai sensi del (( regolamento di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
  3.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97,
541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze
connesse  con  la  prevenzione  ed il contrasto del terrorismo, anche
internazionale,  e della criminalita' organizzata e per assicurare la
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, (( entro
il  limite  di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460
euro  a  decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata )) l'assunzione, in
deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima
legge  n.  311 del 2004, (( fino a 189 agenti )) ausiliari trattenuti
della  Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente
ausiliario di leva della Polizia di Stato.
  4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3, fatte salve le eventuali
autorizzazioni  alle  assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e
97,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno,
nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  all'articolo 1, comma 548,
lettera  b),  della  medesima  legge  ed entro il limite di spesa di,
17.000.000  di  euro,  puo'  autorizzare l'ulteriore trattenimento in
servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori  del  61°  e  62° corso di allievo agente ausiliario di
leva,  i  quali  ne  facciano  domanda.  Restano  ferme  le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  nonche'  le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi
nono  e  decimo,  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ai fini della
copertura  dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge
23 agosto  2004,  n.  226.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini
della  copertura  dei  posti  di cui agli articoli 17, comma 2, e 18,
comma  2,  lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente  alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e
decimo, della citata legge n. 121 del 1981.
((  4-bis.   Fatte   salve  le  priorita'  di  cui  al  comma  2,  le
autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui al comma 96 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato,
devono  essere  utilizzate  in  modo da assicurare il soddisfacimento
delle  esigenze  prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale
assunzione,  entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per
esami  per  il  conferimento  di  640 posti di allievo vice ispettore
della   Polizia   di  Stato,  indetto  con  decreto  del  capo  della
polizia-direttore  generale  della pubblica sicurezza del 23 novembre
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3
dell'11 gennaio  2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per
l'accesso  alla  qualifica  di  commissario  della  Polizia di Stato,
indetti  ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con
decreti  del  capo  della  polizia-direttore  generale della pubblica
sicurezza  del  5  e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente
nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 17 febbraio
2004   e   nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero
dell'interno,  supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004.
))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo del comma 97 dell'art. 1 della
          legge   30 dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «97.  Nell'ambito  delle  procedure  e  nei  limiti  di
          autorizzazione   all'assunzione   di  cui  al  comma 96  e'
          prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
          addetti  a  compiti  di  sicurezza  pubblica  e  di  difesa
          nazionale,  di  soccorso  tecnico urgente, di prevenzione e
          vigilanza antincendio nonche':
                a) del personale del settore della ricerca;
                b) del  personale  che  presti  attualmente  o  abbia
          prestato  servizio  per  almeno  due  anni  in posizione di
          comando  o  distacco  presso  l'Agenzia  nazionale  per  la
          protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici ai sensi
          dell'art.  2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
          180,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
          1998, n. 267;
                c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
          degli  ufficiali  giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
          C1  dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
          idonei  al  concorso pubblico per la copertura di 443 posti
          di  ufficiale  giudiziario  C1,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
                d) del  personale  del  Consiglio per la ricerca e la
          sperimentazione in agricoltura;
                e) dei  candidati a magistrato del Consiglio di Stato
          risultati  idonei  al  concorso  a  posti di consiglieri di
          Stato   che   abbiano   conservato,   senza   soluzione  di
          continuita',  i  requisiti  per  la nomina a tale qualifica
          fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
                f) a  decorrere  dal 2006, dei dirigenti e funzionari
          del  Ministero  dell'economia e delle finanze delle agenzie
          fiscali,   ivi   inclusa   l'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli  di  Stato,  previo  superamento  di  uno speciale
          corso-concorso  pubblico  unitario,  bandito e curato dalla
          Scuola   superiore   dell'economia   e   delle   finanze  e
          disciplinato  con  decreto  non  regolamentare del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, anche in deroga al decreto
          legislativo  n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
          finalita'  istituzionali  della  suddetta  Scuola,  possono
          essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212;
                g) del   personale   necessario   per  assicurare  il
          rispetto  degli  impegni  internazionali e il controllo dei
          confini dello Stato;
                h) dei  vincitori di concorsi banditi per le esigenze
          di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
          espletati alla data del 30 settembre 2004.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del
          2 settembre  1997  reca:  «Regolamento  recante  norme  per
          l'immissione   dei   volontari  delle  Forze  armate  nelle
          carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
          Vigili  del  fuoco  e  del Corpo militare della Croce rossa
          italiana».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 95, 96, 541,
          542,  543,  548,  e 549 della sopracitata legge 30 dicembre
          2004, n. 311:
              «95.   Per   gli   anni   2005,   2006   e   2007  alle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          alle  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui agli
          articoli 62,  63  e  64  del  decreto legislativo 30 luglio
          1999,   n.  300,  e  successive  modificazioni,  agli  enti
          pubblici  non  economici, agli enti di ricerca ed agli enti
          di  cui  all'art.  70,  comma 4,  del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
          divieto  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
          indeterminato,  ad eccezione delle assunzioni relative alle
          categorie  protette.  Il  divieto  si  applica  anche  alle
          assunzioni  dei segretari comunali e provinciali nonche' al
          personale   di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Per le
          regioni,  le  autonomie  locali  ed  il  Servizio sanitario
          nazionale  si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
          Sono   fatte   salve   le  norme  speciali  concernenti  le
          assunzioni  di  personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
          70,  146  e  153,  e  nell'art.  4,  comma  64, della legge
          24 dicembre  2003,  n.  350;  nell'art. 2 del decreto-legge
          30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  31 marzo  2004,  n. 87, nell'art. 1, comma 2,
          della  legge  27 marzo  2004,  n.  77, e nell'art. 2, comma
          2-ter,   del   decreto-legge   27 gennaio   2004,   n.  16,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
          n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni connesse con la
          professionalizzazione  delle Forze armate di cui alla legge
          14 novembre  2000,  n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
          2001,  n.  215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
          altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
          del  Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 24 settembre 2004, e
          quelle  di  cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   27 luglio   2004,   pubblicati   nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   224  del  23 settembre  2004,  non  ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.  E'  consentito,  in  ogni  caso,  il  ricorso  alle
          procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».
              «96.   Per   fronteggiare   indifferibili  esigenze  di
          servizio  di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
          divieto  di  cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
          2006  e  2007,  le  amministrazioni  ivi  previste  possono
          procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
          procedure  di  mobilita',  nel  limite  di  un  contingente
          complessivo  di personale corrispondente ad una spesa annua
          lorda  pari  a  120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
          costituito  un  apposito  fondo  nello  stato di previsione
          della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
          uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
          a  160  milioni  di  euro per l'anno 2006, a 280 milioni di
          euro  per  l'anno  2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
          nel  limite  di  una  spesa  pari  a  40 milioni di euro in
          ciascun  anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
          autorizzazioni  ad  assumere  vengono  concesse  secondo le
          modalita'  di  cui  all'art.  39,  comma 3-ter, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
              «541.  Per  far  fronte  ad  esigenze  straordinarie di
          controllo  del  territorio, al fine di potenziare l'impiego
          del  poliziotto  e del carabiniere di quartiere, oltre alle
          autorizzazioni  alle  assunzioni  eventualmente disposte ai
          sensi  dell'art.  3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre
          2003,  n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno
          2005,  56  milioni  di  euro per l'anno 2006, 86 milioni di
          euro  per  l'anno  2007  e  88  milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2008,  per  l'assunzione,  in  deroga  a  quanto
          previsto  dal  comma  53 del medesimo art. 3 della legge n.
          350  del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della
          Polizia  di  Stato  e di 1.400 carabinieri, come incremento
          d'organico dei rispettivi ruoli.».
              «542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia
          di Stato di cui al comma 541, si provvede:
                a) nel  limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante
          reclutamento   riservato   prioritariamente   agli   agenti
          ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al
          momento   della  presentazione  delle  domande  e,  per  il
          restante,  ai  giovani  che, al momento della presentazione
          delle  domande,  hanno  concluso  il periodo di servizio di
          leva  nella  Polizia  di  Stato o nell'Arma dei carabinieri
          quali  ausiliari da almeno un anno e da non piu' di quattro
          anni,  secondo  le  modalita'  ed  i  criteri stabiliti con
          decreto  del  capo della polizia - Direttore generale della
          pubblica  sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore
          della  difesa.  Anche  al  predetto personale si applica la
          disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che
          abbiano  chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e
          assistenti della Polizia di Stato;
                b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267
          posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate,
          in  servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai
          bandi  di  concorso  ai  sensi  del  regolamento  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
          n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
          n.  36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si
          provvede  attraverso  l'immissione diretta dei volontari in
          ferma  prefissata  di  un anno delle Forze armate idonei ed
          utilmente  collocati  nelle graduatorie di cui all'art. 16,
          comma  3,  della  legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta
          alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.».
              «543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui
          al  comma 541,  l'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzata a
          procedere  ad  un  reclutamento  di  carabinieri  in  ferma
          quadriennale:
                a) nel  limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante
          reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano
          completato  il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o
          richiamati   nelle   forze   di  completamento,  oppure  ai
          carabinieri  ausiliari,  congedati da non oltre un anno, da
          riammettere  in  servizio  ai sensi dell'art. 8 del decreto
          legislativo   12 maggio   1995,   n.   198,   e  successive
          modificazioni;
                b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441
          posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate,
          in  servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai
          bandi  di  concorso  ai  sensi  del  regolamento  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
          n.  332,  a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
          n.  47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si
          provvede  attraverso  l'immissione diretta dei volontari in
          ferma  prefissata  di  un anno delle Forze armate idonei ed
          utilmente  collocati  nelle graduatorie di cui all'art. 16,
          comma  3,  della  legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta
          alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.».
              «548.  Per  le specifiche esigenze dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e
          le   altre  forze  messe  a  disposizione  delle  autorita'
          provinciali   di   pubblica   sicurezza,  finalizzate  alla
          prevenzione   e   al   contrasto   del   terrorismo,  anche
          internazionale,   e   della  criminalita'  organizzata,  ad
          integrazione  di  quanto  previsto dall'art. 3, commi 151 e
          152,   della   legge   24 dicembre   2003,   n.  350,  sono
          autorizzate:
                a) la  spesa  di  34 milioni di euro per l'anno 2005,
          per   le   esigenze  di  carattere  infrastrutturale  e  di
          investimento,  di  cui  la  spesa  di  31  milioni  di euro
          iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dell'interno - Centro di responsabilita' pubblica
          sicurezza,  e  la  spesa  di  3 milioni di euro iscritta in
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione
          all'opera  del  Ministro, per il rinnovo e il potenziamento
          della rete nazionale cifrante;
                b) la  spesa  di  53 milioni di euro per l'anno 2005,
          per  le  esigenze  correnti,  iscritta in apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno -
          Centro di responsabilita' sicurezza pubblica.».
              «549.  Ferma  restando  la specifica finalizzazione, le
          somme di cui al comma 548 possono essere altresi' ripartite
          nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base
          interessate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
          comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari e alla Corte dei conti.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  47  della  legge
          1° aprile     1981,     n.    121,    (Nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
              «Art.  47  (Nomina  ad  allievo  agente  di polizia). -
          L'assunzione   degli  agenti  di  polizia  avviene  con  le
          modalita'  stabilite  dall'ordinamento  del personale della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
              Il  personale  assunto  ai  sensi  della legge 8 luglio
          1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora
          ne   faccia   richiesta  e  non  abbia  riportato  sanzioni
          disciplinari  piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere
          trattenuto  per  un  altro  anno con la qualifica di agente
          ausiliario trattenuto.
              Al  termine  del  secondo anno di servizio, l'anzidetto
          personale,   qualora   ne  faccia  richiesta  e  non  abbia
          riportato  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della  pena
          pecuniaria,  puo'  essere ammesso nel ruolo degli agenti di
          polizia,  previa  frequenza di un corso della durata di sei
          mesi,   durante   il   quale   e'  sottoposto  a  selezione
          attitudinale  per  l'eventuale  assegnazione ai servizi che
          richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza
          del  predetto  corso  il personale conserva la qualifica di
          agente  di  polizia  giudiziaria  e  di  agente di pubblica
          sicurezza.  Le  modalita'  di  svolgimento  del  corso sono
          stabilite  con  il regolamento di cui all'art. 6-bis, comma
          6,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
          6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.
              In  ogni  caso  il  servizio  gia'  prestato dalla data
          dell'iniziale  reclutamento  e'  valido a tutti gli effetti
          sia  giuridici  che economici qualora gli agenti di polizia
          ausiliaria siano immessi in ruolo.
              Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'art. 3,
          legge 8 luglio 1980, n. 343.».
              - Per  completezza  d'informazione si riportano i testi
          degli  articoli 17,  18 e 25 della legge 23 agosto 2004, n.
          226  (Sospensione  anticipata  del servizio obbligatorio di
          leva   e  disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma
          prefissata,  nonche'  delega  al Governo per il conseguente
          coordinamento con la normativa di settore):
              «Art.  17  (Posti non coperti). - 1. Se il numero delle
          domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui
          all'art.  16  e'  superiore  al quintuplo dei posti messi a
          concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in
          aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
              2.  Se  il  numero  delle  domande di cui al comma 1 e'
          inferiore  al  quintuplo  dei posti messi a concorso, per i
          posti  eventualmente  non  coperti  possono  essere banditi
          concorsi  ai  quali partecipano i cittadini in possesso dei
          prescritti requisiti.».
              «Art.18  (Aumento  dei  posti  disponibili).  -  1. Se,
          concluse  le  procedure concorsuali di cui all'art. 16, per
          cause  diverse  dall'incremento  degli  organici  risultano
          disponibili,  nell'anno  di  riferimento,  ulteriori  posti
          rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso
          art.  16,  alla  relativa  copertura  si  provvede mediante
          concorsi  riservati  ai volontari in ferma prefissata di un
          anno   raffermati   ovvero   in  congedo  in  possesso  dei
          prescritti requisiti.
              2.   Se,  concluse  le  procedure  concorsuali  di  cui
          all'art.   16,  a  seguito  di  incremento  degli  organici
          risultano  disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori
          posti,  rispetto  alla programmazione di cui al comma 1 del
          medesimo  art.  16,  alla  relativa  copertura  si provvede
          mediante concorsi:
                a) riservati,   nelle   misure   percentuali  di  cui
          all'art.  16,  comma 4, lettera a), ai militari in servizio
          di  leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di
          polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo,
          in possesso dei prescritti requisiti;
                b) riservati,   nelle   misure   percentuali  di  cui
          all'art.  16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze
          armate   raffermati  ovvero  in  congedo  in  possesso  dei
          prescritti requisiti.
              3.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono
          immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative
          amministrazioni.
              4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni
          previste dall'art. 17.».
              «Art.  25  (Reclutamento  nelle carriere iniziali delle
          Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile e militare, del
          Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco e del Corpo militare
          della  Croce  Rossa).  -  1.  Negli  anni  2004 e 2005, nel
          rispetto  dei  vincoli  normativi  previsti  in  materia di
          assunzioni del personale e fatti salvi i posti gia' coperti
          attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
          n.  332,  gli  ulteriori posti disponibili non derivanti da
          incremento  degli  organici  sono  riservati  a  coloro che
          prestano  o  hanno prestato servizio di leva in qualita' di
          ausiliari  nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento
          civile  e  militare  e  nel  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.  Per  la  copertura  dei posti si procede secondo le
          modalita'  previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti
          eventualmente  non  coperti possono essere banditi concorsi
          ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti
          requisiti.
              2.   Negli  anni  2004  e  2005  alla  copertura  degli
          ulteriori  posti  di cui al comma 1 derivanti da incremento
          degli organici si provvede mediante concorsi:
                a) riservati,   nelle   misure   percentuali  di  cui
          all'art.  16,  comma 4, lettera a), a coloro che prestano o
          hanno  prestato  servizio  di leva in qualita' di ausiliari
          nelle  rispettive  Forze di polizia ad ordinamento civile e
          militare, in possesso dei prescritti requisiti;
                b) riservati,   nelle   misure   percentuali  di  cui
          all'art.  16,  comma 4,  lettera b), ai volontari di truppa
          delle  Forze  armate, in servizio o in congedo, in possesso
          dei prescritti requisiti.
              3.  Per  i  posti  non coperti con i concorsi di cui al
          comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 17.
              4.  Nei  concorsi  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,  relativi all'accesso nelle carriere iniziali del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e' fatta salva la
          riserva  del  25  per  cento  dei posti, di cui all'art. 1,
          comma   3,  del  decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  512,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre
          1996, n. 609.
              5.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 4,
          per  la  copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della
          lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di
          cui  ai  numeri  3),  4)  e  5)  della medesima lettera b),
          relativi  all'anno  2010, sono indetti concorsi, secondo le
          modalita'  previste  dall'art. 12 del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
          n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate
          che  hanno  completato senza demerito la ferma triennale. I
          vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali
          delle relative amministrazioni.».
              - Il  decreto  legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 reca:
          «Riordino  dei  ruoli  del  personale direttivo e dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
          legge 31 marzo 2000, n. 78».