IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
  Vista  la  delibera  della  giunta comunale del comune di Ischia in
data 15 febbraio 2005, n. 31, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale di Lacco Ameno in data
3 marzo  2005,  n.  42,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e di
circolazione  sull'isola  di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola
Terme  in  data  24 febbraio  2005,  n. 16, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della regione Campania;
  Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data
11 marzo  2005,  n.  71,  concernente  il  divieto  di  afflusso e di
circolazione  sull'Isola  di  Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  del  comune di Barano
d'Ischia  in data 11 novembre 2004, n. 171, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di
soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di
Barano  d'Ischia  limitatamente  ad  un  solo autoveicolo per ciascun
nucleo familiare;
  Vista  la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara
Fontana  in  data  21 febbraio 2005, n. 13, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di
soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di
Serrara  Fontana  limitatamente  ad  un  solo autoveicolo per ciascun
nucleo familiare;
  Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n.
143  del  19 gennaio  2005  con  le  quali  si richiedeva all'Azienda
autonoma  di  cura,  soggiorno  e  turismo delle isole di Ischia e di
Procida, l'emissione del parere di competenza;
  Vista  la  nota della prefettura di Napoli prot. n 26.2 Gab/Urp del
29 aprile  2005  con  la  quale  si  esprime  il parere favorevole al
divieto  d'imbarco  e  circolazione  nel  periodo  estivo dei veicoli
nell'isola di Ischia;
  Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n.
703  del  18 aprile  2005  con  le  quali  si e' chiesto alla regione
Campania l'emissione del parere di competenza;
  Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo regionale per il
Lazio  -  Sez.  3°  -  n .  1109  del  18 giugno 1999 che considera i
soggetti  non  residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni
dell'isola  di  Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile
dell'isola stessa»;
  Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo regionale per la
Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione  di  riduzione  dei  veicoli  appartenenti alla popolazione
residente,  proposta  dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica;
  Vista  la  dichiarazione  di  assenso prodotta congiuntamente dalle
sopra richiamate amministrazioni comunali all'emanazione del presente
decreto;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                               Divieto

  Dall'11  giugno 2005 al 30 settembre 2005 sono vietati l'afflusso e
la  circolazione  sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme,
Barano  d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli
autoveicoli,   motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone
residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone
residenti  sul  territorio  della  regione Campania con esclusione di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'Isola.