IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328  contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza   del  sig.  Pollicino  Fabio,  nato  a  Hannover
(Germania)   il   10 giugno  1976,  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003, il
riconoscimento  del  proprio  titolo  tedesco  di «ingenieur» ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato  che  l'istante  ha  conseguito  il «Diplom-ingenieur»,
presso la «Universitat Hannover» in data 8 novembre 2002;
  Preso  atto  inoltre  che l'istante ha anche documentato esperienza
professionale  presso  la  «Germanischer  Lloyd Wind Energie GmbH» di
Amburgo;
  Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 28 aprile
2005;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  -  sez.  A,  settore civile ambientale e
quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante  e  che pertanto risulta
opportuno  richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1)
architettura  tecnica,  2)  deontologia professionale o, a scelta del
candidato, un tirocinio di sei mesi;
  Visto  l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Pollicino  Fabio, nato a Hannover (Germania) il 10 giugno
1976,  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«ingegneri»  sez.  A  - settore civile ambientale e l'esercizio della
professione in Italia;