IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  recante  norme  di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge
n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Noeva  Desislava Dimitrova, nata a
Targovishte  (Bulgaria) il 14 luglio 1973, cittadina bulgara, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di cui e' in possesso, conseguito in Bulgaria, ai fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
«ingegnere»;
  Preso   atto   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale  di  «Diploma za vishe obrazovanie-magister,
mashinen ingener», conseguito presso l'«Universita' Tecnica di Sofia»
in  data 16 dicembre 1996 e che il titolo cosi' conseguito conferisce
in  Bulgaria  il  diritto  ad esercitare la professione di ingegnere,
come  confermato  dalla  dichiarazione  di  valore  dell'Ambasciata a
Sofia;
  Preso    atto   della   documentazione   relativa   ad   esperienza
professionale;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 22 febbraio 2005;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   Ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto
opportuno richiedere misure compensative;
  Visti  gli  articoli  6  del decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 co. del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i
cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di Cagliari rinnovato in data 14 gennaio
2005 con scadenza il 1° dicembre 2006;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla   sig.ra   Noeva   Desislava  Dimitrova,  nata  a  Targovishte
(Bulgaria)  il  14 luglio 1973, cittadina bulgara, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   «ingegneri»   sezione   A   settore
industriale, e l'esercizio della professione in Italia.