IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Noeva Desislava Dimitrova, nata a Targovishte (Bulgaria) il 14 luglio 1973, cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Diploma za vishe obrazovanie-magister, mashinen ingener», conseguito presso l'«Universita' Tecnica di Sofia» in data 16 dicembre 1996 e che il titolo cosi' conseguito conferisce in Bulgaria il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come confermato dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata a Sofia; Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 febbraio 2005; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Cagliari rinnovato in data 14 gennaio 2005 con scadenza il 1° dicembre 2006; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Noeva Desislava Dimitrova, nata a Targovishte (Bulgaria) il 14 luglio 1973, cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.