IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Cuocci Nuncia, nata a Caracas il 1° ottobre 1956, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi di Palermo in data 11 aprile 2002 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 15 settembre 2004 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»; Considerato che e' iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 29 novembre 2004; Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo del 1° ottobre 1956; Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e del 28 aprile 2005; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Cuocci Nuncia, nata a Caracas il 1° ottobre 1956, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.