IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Cuocci  Nuncia,  nata a Caracas il
1° ottobre  1956,  cittadina  italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, cosi' come
modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento
del  titolo  professionale di «abogado», conseguito in Spagna ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«laurea  in  giurisprudenza»  conseguito  presso  l'Universita' degli
studi  di  Palermo in data 11 aprile 2002 e che detto titolo e' stato
omologato  con  il  corrispondente titolo accademico spagnolo in data
15 settembre 2004 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;
  Considerato  che  e'  iscritta  all'«Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid» dal 29 novembre 2004;
  Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto
pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato
dal  Consiglio  dell'ordine  degli avvocati di Palermo del 1° ottobre
1956;
  Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle
sedute del 22 febbraio 2005 e del 28 aprile 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella seduta sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Cuocci  Nuncia,  nata  a  Caracas il 1° ottobre 1956,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.