All'AGEA  Ufficio  Monocratico Area
                                  Controlli    Area    Autorizzazione
                                  Pagamenti
                                  All'Organismo     pagatore    della
                                  Regione Veneto - AVEPA
                                  All'Organismo     pagatore    della
                                  Regione Emilia Romagna - AGREA
                                  All'Organismo     pagatore    della
                                  Regione   Lombardia   -   Direzione
                                  Generale Agricoltura
                                  All'Organismo     pagatore    della
                                  Regione Toscana - ARTEA
                                  All'Organismo     Pagatore    della
                                  Regione Basilicata - ARBEA
                                  All'Organismo     Pagatore    della
                                  Regione   Piemonte   -  FINPIEMONTE
                                  S.p.A.
                                  All'Ente Nazionale Risi
                                  Al   Centro   Assistenza   Agricola
                                  Coldiretti S.r.l.
                                  Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
                                  Al C.A.A. CIA S.r.l.
                                  Al CAA Copagri S.r.l.
                                  Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o
                                  CAA CANAPA
                                  e,  per  conoscenza:  Al  Ministero
                                  delle    Politiche    Agricole    e
                                  Forestali     Segreteria    tecnica
                                  Direzione  Generale delle Politiche
                                  Agroalimentari - PAGR V


   1. DEFINIZIONI:
      - CUAA:  Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole
e' il codice fiscale dell'azienda agricola o dell'agricoltore persona
fisica  e  deve  essere  indicato  in  ogni  comunicazione  o domanda
dell'azienda   trasmessa   agli  Organismi  pagatori.  Gli  Organismi
pagatori  indicano  in  ogni  comunicazione  il  CUAA.  Qualora nella
comunicazione  il  CUAA  fosse  errato,  l'interessato  e'  tenuto  a
comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
      - UTE:  l'unita'  tecnico-economica  e'  l'insieme dei mezzi di
produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole
condotte  a  qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica
attivita'   economica,   ubicato   in  una  porzione  di  territorio,
identificata  nell'ambito  dell'anagrafe  tramite il codice ISTAT del
comune  ove  ricade  in  misura  prevalente,  e  avente  una  propria
autonomia produttiva.
      - UT:  Ufficio  del  Territorio  del  Ministero dell'Economia e
delle Finanze.
      - S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg.
(CEE)  n.  1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di
gestione  e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di
utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati
alla complessita' e numerosita' delle domande di aiuto.
      - S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
      - G.I.S.:   Sistema   informativo   geografico  che  associa  e
referenzia  dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un
sistema  informativo,  finalizzato  a  fornire  agli stati membri uno
strumento  di  controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di
aiuto per superfici ai sensi del Reg. (CE) n.1593/00.
      - Organismo  pagatore  competente:  e' quello individuato sulla
base   della   sede  legale  dell'azienda  o,  nei  casi  di  impresa
individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

   2. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE
   La  costituzione  del  fascicolo  e'  obbligatoria nel caso in cui
l'agricoltore  presenti  domanda  per  la  prima  volta; se invece il
fascicolo  aziendale  risulta  gia'  costituito in una delle campagne
precedenti,  gli  agricoltori,  a  fronte di variazioni rispetto alla
documentazione   gia'   contenuta   nel   fascicolo,  sono  tenuti  a
presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

   Il  fascicolo  aziendale e' costituito presso l'Organismo pagatore
competente,  identificato  ai  sensi  del  precedente paragrafo 1. In
deroga  a  tale  principio  generale,  un'azienda  con una o piu' UTE
localizzate in territori ricadenti nella competenza di piu' Organismi
pagatori,  puo' richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale
in  territorio  diverso  da  quello della sede legale o di residenza,
purche'  in esso sia presente almeno un'UTE dell'azienda interessata.
Essa   deve   inoltrare  apposita  richiesta  all'Organismo  pagatore
competente,   a  quello  prescelto  ed  all'AGEA.  La  competenza  e'
attribuita,   al  termine  dell'istruttoria,  all'Organismo  pagatore
prescelto,  secondo  la procedura descritta nel manuale del fascicolo
aziendale.

   3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
   Le  domande  uniche  di  pagamento  2005 possono essere presentate
all'Organismo  pagatore  competente  come  specificato  al precedente
paragrafo 1.
   Qualora  il  fascicolo  aziendale  sia  stato trasferito presso un
altro  Organismo  pagatore,  in base a quanto indicato nel precedente
paragrafo  2,  la  domanda  unica di pagamento deve essere presentata
all'Organismo  Pagatore  presso  il  quale  e'  stato  costituito  il
fascicolo aziendale.
   La  domanda  unica e' predisposta in coerenza con gli articoli 12,
13  e  16 del Reg. (CE) n. 796/04 e contiene gli elementi necessari a
dimostrare  la  qualifica  di  agricoltore  del richiedente, ai sensi
dell'art. 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 1782/03.
   La  domanda  unica  2005  contiene  in  sintesi almeno le seguenti
informazioni:

                                  |Indicare tutti i dati di dettaglio
                                  |dell'azienda richiedente il
                                  |premio: titolare, rappresentante
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA  |legale, ubicazione,
---------------------------------------------------------------------
                                  |Indicare i dati di riepilogo
                                  |riguardanti titoli, superfici e
DATI Dl RIEPILOGO                 |capi.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Elenco delle dichiarazioni e degli
                                  |impegni attestanti la conoscenza
                                  |delle condizioni inerenti il
                                  |regime d'aiuto considerato per il
DICHIARAZIONI E IMPEGNI           |richiedente.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Elenco della documentazione
                                  |specifica da allegare in relazione
ALLEGATI DA PRESENTARE            |ai diversi regimi d'intervento.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Richiesta di accesso alla riserva
RISERVA NAZIONALE                 |nazionale.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Sottoscrizione delle
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI e    |dichiarazioni, e della domanda di
DOMANDA                           |pagamento unico
---------------------------------------------------------------------
                                  |Indicare le caratteristiche dei
                                  |titoli "nel portafoglio" del
                                  |richiedente (assegnati,
                                  |acquistati, affittati, ereditati).
                                  |Il richiedente deve indicare quali
                                  |intende utilizzare e,
                                  |eventualmente, quali intende
ELENCO DEI TITOLI - UTILIZZAZIONE |restituire alla Riserva Nazionale.

   3.1 Finalita' di presentazione della domanda
   Nella   compilazione   della   domanda   unica  di  pagamento,  e'
indispensabile  indicare  la finalita' di presentazione della domanda
stessa, indicando se si tratta di:
      1. Domanda iniziale;
      2.  Domanda  di  modifica  ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg.
(CE)  n.  796/04 nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo
le modalita' previste dai summenzionati articoli, come modifica (art.
15)   e/o   quale   revoca   parziale   (art   .  22)  della  domanda
precedentemente  presentata;  tale  domanda  deve  comunque pervenire
entro   la  data  ultima  del  31.05.2005,  fissata  dalla  normativa
comunitaria  in  vigore.  Occorre  indicare  il  numero della domanda
precedente che si intende modificare e sostituire.
      3.  Domanda  di  revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg.
(CE)  n.  796/04  nei  casi in cui si voglia revocare una parte della
domanda;  in  tal  caso  occorre  indicare  il  numero  della domanda
precedente che si intende modificare e sostituire.
      4.  Domanda  di modifica ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n.
796/04 nel caso in cui la domanda venga presentata, nei casi di forza
maggiore  e  circostanze  eccezionali  ai sensi dell'art. 40 del Reg.
(CE) n. 1782/03. In tal caso occorre indicare il numero della domanda
precedente che si intende modificare e sostituire.
      5.  Domanda  di modifica ai sensi dell'art. 74 del Reg. (CE) n.
796/04  nel  caso  in  cui  la  domanda venga presentata, nei casi di
cessione  di  azienda  previsti dal sopracitato articolo. In tal caso
occorre  indicare  il  numero della domanda precedente che si intende
modificare e sostituire.
   Qualora la finalita' della domanda non risulti indicata, la stessa
viene considerata domanda iniziale.

   3.2 Termini di presentazione delle domande
   Secondo  quanto  stabilito  dal  Reg. (CE) n. 1782/03, nonche' dai
regolamenti  di  applicazione emanati dalla Commissione e dal Decreto
MiPAF  del  5 Agosto 2004 n. 1787, la domanda di ammissione al regime
di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2005.
   Pertanto  le  date  di  presentazione  delle domande all'Organismo
pagatore competente, previste per la campagna 2005 sono:
      a) domande iniziali: 15 maggio 2005;
      b)  domande  di  modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg.
(CE) n. 796/04: 31 maggio 2005;
      c)  domande  di revoca parziale ai sensi dell'art . 22 del Reg.
(CE)   n.   796/04:   le  domande  possono  essere  presentate  anche
successivamente  al 31 maggio 2005 a condizione che l'agricoltore non
sia   stato   informato   dall'Organismo   pagatore   competente   di
irregolarita'  riscontrate  nella domanda unica o della intenzione di
svolgere un controllo in loco.
   Ai  sensi  dell'art.  20  del  Reg.  (CE)  n.  796/04 e successive
integrazioni  le  domande  iniziali  di cui al punto a) devono essere
presentate,  per  l'anno  2005,  entro lunedi' 16 maggio 2005, tenuto
conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel Decreto MiPAF del 5
agosto 2004, cade in giorno festivo.
   Per  le  domande  iniziali  di  cui al punto a), e' consentita una
presentazione  tardiva,  nell'ambito  di  un  periodo di 25 giorni di
calendario, a partire dal 15 maggio 2005.
   Pertanto,  il  termine  ultimo  di  presentazione  e' fissato al 9
giugno 2005.
   Ai  sensi  dell'art.  21,  par.  1  del  Reg.  (CE)  n. 796/04, la
presentazione    tardiva   della   domanda   iniziale   produce   una
decurtazione,  fatti  salvi  i  casi  di forza maggiore o circostanze
eccezionali  di cui all'art. 1 del D.M. 20 luglio 2004, n. 1628, pari
all'1  % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale
l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in
tempo  utile.  Le  domande  iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2005
sono irricevibili.
   Ai sensi dell'art . 21, par. 1, comma 2 del Reg. (CE) n. 796/04 in
caso  di  inoltro  tardivo  di  documenti giustificativi, contratti o
dichiarazioni  che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi
degli  art.  12 e 13 del Reg. n. (CE) 796/04, qualora tali documenti,
contratti    o    dichiarazioni    siano    determinanti    ai   fini
dell'ammissibilita' dell'aiuto in questione, si applica una riduzione
pari alt' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo all'importo dovuto
per   l'aiuto   cui  la  suddetta  documentazione  giustificativa  si
riferisce.
   La  presentazione  di una domanda di modifica ai sensi degli artt.
15  e  22  di  cui  al  punto  b) oltre il termine del 31 maggio 2005
comporta  una  riduzione  dell'  l% per giorno lavorativo di ritardo,
fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui
all'art.  1  del citato D.M. n. 1628. Le suddette domande di modifica
pervenute oltre il termine del 9 giugno, vale a dire oltre il termine
ultimo  per  la  presentazione  tardiva della domanda unica iniziale,
sono irricevibili.
   La data limite di semina e' stabilita al 31 maggio 2005.
   Le  domande  di  revoca  parziale  di  cui  al punto c), pervenute
successivamente  alla  comunicazione da parte dell'Organismo pagatore
competente  all'agricoltore  di eventuali irregolarita' della domanda
unica  o  della  intenzione  di  svolgere  un controllo in loco, sono
irricevibili.
   Con riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi
i  casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1
del citato D.M. n. 1628.

3.3 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/04

   Domande di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22

   E'  possibile  presentare  una  domanda di modifica ai sensi degli
articoli 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04 che consentono di modificare
alcuni  dati  dichiarativi  e,  contemporaneamente, di revocare parte
della  domanda  di  aiuto.  Qualora pervengano, entro i termini sopra
stabiliti,  piu'  domande  di  modifica  si considera valida l'ultima
pervenuta.

Domande di revoca ai sensi dell'art. 22

   E'  possibile presentare una domanda di revoca, parziale o totale,
ai  sensi  dell'art.  22  del  Reg.  (CE) n. 796/04, a condizione che
l'imprenditore  non  sia  stato  informato  dall'autorita' competente
dell'intenzione   di  effettuare  un  controllo  in  loco  ne'  delle
irregolarita'  riscontrate nella sua domanda. Le informazioni fornite
dall'imprenditore  hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla
situazione  reale.  Qualora  pervengano  piu'  domande  di revoca, si
considera valida l'ultima pervenuta.
   La  domanda  di  revoca  ai  sensi  dell'art.  22  deve  pervenire
all'Organismo pagatore competente entro il giorno precedente rispetto
al  quale l'imprenditore e' stato informato dall'autorita' competente
dell'intenzione   di  effettuare  un  controllo  in  loco  e/o  delle
irregolarita' riscontrate nella sua domanda.

Art. 72 - Cause di forza maggiore

   Qualora  ricorrano  cause  di  forza  maggiore  ovvero circostanze
eccezionali,  di  cui  all'art.  1  del  D.m. 20 luglio 2004 n. 1628,
l'agricoltore puo' presentare, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n.
796/04,  anche  al  di  fuori  dei  termini  in  precedenza indicati,
un'apposita   comunicazione   di   notifica   all'Organismo  pagatore
competente.

   I casi previsti sono:
      a) decesso del titolare;
      b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore;
      c) calamita' naturale;
      d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;
      e)   distruzione  fortuita  dei  fabbricati  aziendali  adibiti
all'allevamento;
      f) furto di animali.

Art. 74 - Cessione di azienda
   Nei  casi  previsti  dall'art.  74  del  Reg.  (CE)  n. 796/04, e'
consentito  all'agricoltore  (cessionario) che acquisisce una azienda
nella    sua   totalita'   da   un   altro   agricoltore   (cedente),
successivamente  alla  presentazione  da parte di quest'ultimo di una
domanda   di   aiuto,  la  presentazione  di  una  specifica  domanda
unitamente    alla    relativa   documentazione   probatoria,   volta
all'ottenimento dell'aiuto.
   L'istanza  e'  presentata entro il 30 settembre 2005 all'Organismo
pagatore   competente   che,   a  seguito  di  uno  specifico  esame,
provvedera' a verificarne l'ammissibilita' all'aiuto.
   Ai  fini  della  valutazione  e dell'accoglimento delle istanze in
questione,  e'  necessario  presentare  almeno  la copia dell'atto di
vendita,  di  donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante
la  cessione  dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente
al  cessionario,  debitamente  registrati  e  contenenti il dettaglio
delle particelle catastali dichiarate in domanda.

4. REGIMI DI INTERVENTO

4.1  Aiuti  Disaccoppiati  ai  sensi  del titolo III del Reg. (CE) n.
1782/03
   Il  regime  di  pagamento  unico  stabilisce  che ogni agricoltore
benefici  di  un  pagamento  unico  disaccoppiato  (svincolato  dalle
produzioni),  basato su quanto dallo stesso percepito nel triennio di
riferimento  2000-2001-2002  ai  sensi  di  almeno  uno dei regimi di
pagamento elencati nell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1782/03:
      - seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro;
      - legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce);
      - riso;
      - foraggi essiccati;
      - carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca
nutrice,
      - pagamenti  per  l'estensivizzazione, premi alla macellazione,
pagamenti supplementari;
      - ovini  e  caprini:  premio  per  pecora  e  per  capra, premi
supplementari;
      - latte  (in Italia a partire dal 2006) nuovi pagamenti diretti
introdotti con la riforma dell'Ocm latte;
      - olio d'oliva a partire dal 1/1/2006;
      - tabacco a partire dal 1/1/2006.
4.1.1 Tipologia titoli
   I titoli possono assumere le seguenti tipologie:
      - ordinari:  sono quelli calcolati a norma dell'articolo 37 del
Reg.  (CE)  n.  1782/03.  Essi  sono caratterizzati da un "importo di
riferimento"  ricavato  dalla  media  dei pagamenti percepibili dagli
agricoltori  nel  periodo  di  riferimento  nel  quadro dei regimi di
sostegno  elencati  nell'allegato  VI  del  citato  regolamento; tale
importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie
di  riferimento")  ammissibili  ai  fini  dei  pagamenti, compresa la
superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi
essiccati   ed   esclusa   quella  ritirata  obbligatoriamente  dalla
produzione;
      - speciali (o sottoposti a condizioni particolari): sono quelli
calcolati  a norma dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/03 spettanti ad
agricoltori  che  hanno  percepito pagamenti per premi zootecnici (ex
art.  47  del  Reg. (CE) n. 1782/03) nel periodo di riferimento per i
quali  non  risultano  esistere  superfici,  oppure il cui titolo per
ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli
possono   derogare   all'obbligo  di  fornire  un  numero  di  ettari
ammissibili  equivalente  al  numero  dei  titoli  purche' mantengano
almeno   il   50%  dell'attivita'  agricola  svolta  nel  periodo  di
riferimento espressa in unita' di bestiame adulto (UBA);
      - di ritiro: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del
Reg.   (CE)  n.  1782/03,  basati  sulla  superficie  ritirata  dalla
produzione  a  titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del
Reg.  (CE)  n.  1782/03,  i  titoli  di  ritiro  hanno la precedenza,
nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo;
      - derivanti  da  premi percepiti nell'ambito di un contratto di
soccida: disciplinati dalle circolari prot. n. ACIU.2005.181 dell' 11
aprile 2005 e n. ACIU.2005.194 del 15 aprile 2005.
   I  titoli  all'aiuto  possono  essere  dichiarati, per ricevere il
pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene.
   Possono  beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori
che,  in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai
sensi degli articoli da 33 a 43 del Reg. (CE) n. 1782/03, fissano due
diverse   date  per  l'inizio  del  periodo  di  dieci  mesi  di  cui
all'articolo  44,  paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1782/03 comprese tra
il  1°  settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione
della  domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30
aprile  dell'anno  civile  successivo.  Sulle particelle per le quali
presentano  domanda  di  pagamento, gli agricoltori devono esercitare
attivita'  agricole  nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del
Consiglio,   dei  regolamenti  (CE)  n.  795/04  e  n.  796/04  della
Commissione  e  di quanto stabilito nel decreto MiPAF del 15/03/2005,
salvo  quanto  disposto all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento
(CE)  n.  1782/03  e  salvi i casi di forza maggiore o di circostanze
eccezionali.
   Relativamente  ad  una  stessa  particella  catastale,  si possono
indicare due diverse date di decorrenza del periodo di dieci mesi, in
relazione   alle   diverse   porzioni   di  appezzamento  in  cui  e'
eventualmente   divisa  la  particella  stessa,  fermo  restando  che
nell'ambito  di una stessa azienda possono essere indicate al massimo
due diverse date comprese nel periodo summenzionato.
   Il  pagamento  unico  e'  condizionato  al  rispetto di criteri di
gestione  obbligatori  (allegato III del Reg. (CE) n. 1782/03) e/o al
rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV
del  Reg.  (CE)  n.  1782/03).  L'insieme  di  tali  obblighi e delle
disposizioni  previste  dal  decreto  MiPAF  del  13 dicembre 2004 n.
5406/St  e  successive  modifiche  nonche'  dalla  Circolare  AGEA n.
ACIU.2005.20  del  28.01.2005  costituisce la "condizionalita'" ed e'
vigente a partire dal 1° gennaio 2005.

   4.1.2 Titoli ordinari

   Uso dei titoli all'aiuto
   Ciascun  titolo  ordinario,  fissato dall'agricoltore, puo' essere
abbinato  a  una  superficie  massima  di  un  ettaro, e comunque non
superiore  a  quella  fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle
condizioni  di ammissibilita', definite dall'art. 44 del Reg. (CE) n.
1782/03 e ss.

   Sono ammissibili le superfici destinate a:
      1. seminativi;
      2. pascolo permanente;
      3.  le  sole  colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d)
del  Reg. (CE) n. 795/04 (come modificato dal Reg. (CE) n. 394/05) ed
i relativi vivai;

   Sono escluse le superfici destinate a:
      4. colture permanenti, comprese le colture pluriennali;
      5. colture forestali;
      6. usi non agricoli.

   Ai  fini  dell'articolo 44, comma 2 del suindicato regolamento, le
seguenti colture:
      alberi da bosco a breve rotazione;
      canna cinese (miscanthus sinensis);
      fettuccia d'acqua (phalaris arundicea);
      sono  considerate  ammissibili,  purche' siano state impiantate
nel  periodo  compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005,
ovvero  impiantate  anteriormente  al  30  aprile 2004 e acquistate o
affittate  nel  periodo  compreso  tra il 30 aprile 2004 e fino al 10
marzo 2005.
   A  tale  riguardo,  si  precisa  che  l'onere della prova rimane a
carico  dell'agricoltore  che  deve presentare all'Organismo pagatore
competente la documentazione probatoria dallo stesso definita.
   Le   suddette   colture   sono   considerate  sempre  ammissibili,
indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle
superfici  sulle  quali  sono  impiantate,  nel caso siano oggetto di
domanda  per  le  colture  energetiche ai sensi dell'art. 88 del Reg.
(CE)  n. 1782/03. In questi casi e' possibile abbinare tali superfici
ai  titoli  ordinari  e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le
colture energetiche.

Uso agricolo del suolo

   Sulle  superfici  per  le  quali  gli  agricoltori  richiedono  il
pagamento  unico,  puo'  essere  svolta qualsiasi attivita' agricola,
fatta eccezione per:
      1. le colture permanenti;
      2.  le patate diverse da quelle da fecola (articolo 51 del Reg.
(CE) n. 1782/03);
      3.  gli  ortofrutticoli  (i  prodotti  di  cui  all'articolo 1,
paragrafo  2  del  Reg. (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2
del  Reg.  (CE) n. 2201/96). Tuttavia, questi ultimi sono permessi in
secondo  raccolto,  se  si  tratta  di produzioni secondarie e per un
periodo  di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo
51  del  Reg. (CE) n. 1782/03, cosi' come modificato dal Reg. (CE) n.
864/04). La data di inizio ammissibile e' l'11 giugno con scadenza 11
settembre  (Reg.  (CE)  n.  606/05,  che  modifica il 795/04). A tale
proposito  si  precisa  che, nel caso in cui l'agricoltore inizi l'11
giugno   la   coltivazione   di   colture  orticole  come  produzione
secondaria,  trascorso  il  periodo  di  tre mesi durante il quale e'
ammessa  la  coltivazione  di tali colture, e' tenuto a proseguire il
periodo   di   disponibilita'   del   terreno   ai  fini  del  premio
disaccoppiato   richiesto,  fino  al  completamento  dei  dieci  mesi
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
   E' ammissibile l'utilizzazione delle superfici per la coltivazione
di ortaggi da seme.
   A  tale  riguardo,  si  precisa  che  l'onere della prova rimane a
carico dell'agricoltore che deve presentare all'Organismo pagatore la
relativa documentazione probatoria.

   La  coltivazione  della  canapa  e'  consentita nel rispetto delle
seguenti condizioni:
      - solo se tali superfici sono oggetto di un contratto,
      - si utilizzano sementi certificate pari a 35 Kg/ha;
      - le etichette in originale devono essere allegate alla domanda
depositata presso il CAA;
      - si  utilizzano varieta' con tenore di tetraidrocannabiolo non
superiore allo 0,2%;
      - la  coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo
la fine del periodo di fioritura.
   Le  superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto
e  mantenute  in  buone  condizioni agronomiche e ambientali ai sensi
dell'art.  5  del  Reg.  (CE) n. 1782/03, sono soggette alle seguenti
prescrizioni:
      - presenza di una copertura vegetale seminata o naturale;
      - attuazione  di pratiche agronomiche consistenti in operazioni
di  sfalcio,  trinciatura  o  altre operazioni equivalenti al fine di
conservare  l'ordinario  stato di fertilita' del terreno, tutelare la
fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di
incendi,  in  particolare nelle condizioni di siccita', ed evitare la
diffusione di infestanti.
   Ulteriori  adempimenti  e deroghe specifiche, inerenti la gestione
delle  superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito
delle  norme  sulla "condizionalita'" (norma 4.2 del decreto MiPAF n.
5406  del  13  dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio
2005) e nel decreto MiPAF 15.03.2005, art. 11, comma 2.
   In  riferimento al DM 15.03.2005, art. 11, comma 2, in presenza di
un  eccessivo  sviluppo  delle malerbe viene consentito l'utilizzo di
idonee  pratiche agronomiche al di fuori dei periodi consentiti dalla
norma 4.2 contenuta nel D.M. del 13 dicembre 2004, n. 5406.

4.1.3 Titoli di ritiro

Uso dei titoli all'aiuto

   Ciascun  titolo  di  ritiro, fissato dall'agricoltore, puo' essere
abbinato  a  una  superficie  massima  di  un  ettaro, e comunque non
superiore  a  quella  fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle
condizioni  di  ammissibilita',  definite  dall'art. 54, comma 2, del
Reg. (CE) n. 1782/03 e successive modificazioni.
   Sono  ammissibili  le  superfici  destinate  a  seminativi,  fatta
eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:
      1. colture permanenti;
      2. foreste;
      3. usi non agricoli;
      4. pascoli permanenti.

   Sono  ammissibili,  inoltre,  le  seguenti  tipologie di superfici
messe a riposo:
      - superfici  ritirate  dalla produzione ai sensi degli articoli
22-24  del  Reg.  (CE)  n.  1257/99,  che non sono ne' adibite ad uso
agricolo, ne' utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi
per   i  terreni  ritirati  dalla  produzione  nel  quadro  di  detto
regolamento;
      - superfici  rimboscate  a norma dell'articolo 31 del Reg. (CE)
n. 1257/99.

   Ai  sensi  dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1782/03 non sono soggetti
agli  obblighi  di  cui  sopra (art.54) gli agricoltori che conducono
l'azienda  interamente  con  metodi di produzione biologica di cui al
Reg.  (CEE)  n.  2092/91  e  i  produttori  che  destinano i prodotti
ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food).
   L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro.
Qualora la superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE)
n.   1782/03   sia   inferiore   al  numero  dei  titoli  di  ritiro,
l'agricoltore puo' chiedere di attivare il numero di titoli di ritiro
corrispondente alla superficie di cui dispone.

Uso agricolo del suolo

   Le   superfici  per  le  quali  gli  agricoltori  percepiscono  il
pagamento  unico  relativo  ai  titoli  di  ritiro  non devono essere
adibite per fini lucrativi ne' per la produzione di alcuna coltura ad
usi commerciali, fatta eccezione per:
      - gli  agricoltori  che  conducono  l'azienda  interamente  con
metodi  di produzione biologica di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 (art.
55, lettera a), del Reg. (CE) n. 1782/03);
      - gli agricoltori che destinano i prodotti ottenuti per fornire
materiale  per  la trasformazione in prodotti non destinati, in primo
luogo,  al  consumo  umano  o  animale (art. 55, b), del Reg. (CE) n.
1782/03).

   Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i
titoli di ritiro sono:
      - estensione  minima  non  inferiore  a  1000  metri  quadri  e
larghezza  non  inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri
quadri   e   con  larghezza  di  5  metri  possono  essere  prese  in
considerazione  a  condizione  che  sulle stesse non sia praticato il
diserbo chimico;
      - messa  a  riposo  per  un  periodo che inizia non oltre il 15
gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

   Secondo  quanto  previsto  dalle  norme  sulla condizionalita', le
superfici   destinate   a   riposo   sono   soggette   alle  seguenti
prescrizioni:
      - presenza di una copertura vegetale seminata o naturale;
      - attuazione  di pratiche agronomiche consistenti in operazioni
di  sfalcio,  trinciatura  o  altre operazioni equivalenti al fine di
conservare  l'ordinario  stato di fertilita' del terreno, tutelare la
fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di
incendi,  in  particolare nelle condizioni di siccita', ed evitare la
diffusione di infestanti.
   Ulteriori  adempimenti  e deroghe specifiche, inerenti la gestione
delle  superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito
delle  norme  sulla "condizionalita'" (norma 4.2 del decreto MiPAF n.
5406  del  13  dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio
2005) e nel decreto MiPAF 15.03.2005, art. 11, comma 2.
   La   copertura   vegetale   effettuata  con  specie  seminate,  ad
esclusione  delle colture contenute nell'allegato IX del Reg. (CE) n.
1782/03 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non puo'
determinare un raccolto nell'anno corrente ne' puo' essere utilizzata
per  l'alimentazione  animale.  Tale limitazione comprende le essenze
foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (ad esempio erba
medica,  trifoglio  ecc.)  per  le  quali  il  taglio non puo' essere
effettuato  per consentire una produzione nell'anno in corso, ma solo
a partire dalla stagione successiva.
   In    assenza    di    disposizioni   specifiche   emanate   dalle
amministrazioni  regionali,  provinciali,  comunali  o  da altri enti
deputati   a   vario  titolo  alla  gestione  del  territorio,  anche
relativamente   alla   delimitazione   di  zone  vulnerabili  tese  a
salvaguardare  il  paesaggio,  il  produttore  puo'  usufruire  delle
seguenti  deroghe  di  natura agronomica che consentono l'utilizzo di
alcune   specie   e   la  lavorazione  del  terreno  per  determinate
circostanze  da  riportare  dettagliatamente  in  domanda.  La deroga
prevede  che  il  periodo  dell'inerbimento  sia  condizionato  dalle
operazioni  agronomiche  previste per le diverse tipologie di seguito
riportate:
      - lavorazioni  meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine
delle   sole   specie  i  cui  raccolti  siano  ottenibili  nell'anno
successivo;
      - destinazione  dei terreni alla coltivazione di piante biocide
per  motivi  di  ordine  fito-sanitario,  fermo restando l'obbligo di
provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata
la finalita' perseguita;
      - copertura  vegetale  con  specie da sovescio, fatta eccezione
per  le specie contemplate dall'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/03.
Le  specie  seminate  dovranno  essere interrate in fase di fioritura
attraverso  l'aratura  del  terreno  entro il 15 maggio di ogni anno.
Tuttavia,  detto termine e' prorogato al 30 giugno nel caso in cui la
copertura  vegetale  e'  effettuata con specie normalmente utilizzate
per le semine primaverili;
      - costituzione  di  una  copertura  vegetale  con  miscuglio di
almeno  due  dei  semi  di  girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del
Decreto  Ministeriale  7 marzo 2002, e' possibile quindi utilizzare i
titoli  di ritiro con una copertura vegetale per scopi ambientali, da
rendere  disponibile  alla fauna selvatica come colture a perdere. La
superficie  deve  rimanere  in  campo  fino  al 28 febbraio dell'anno
successivo e comunque non oltre il 31 marzo.
      - Il  miscuglio  deve  essere  composto  di  almeno  due tra le
seguenti colture:
         - girasole
         - sorgo
         - mais
      - lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione (ruspature
per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi
a riposo, autorizzati dall'Organismo Pagatore competente.

   In  riferimento al DM 15.03.2005, art. 11, comma 2, in presenza di
un  eccessivo  sviluppo  delle malerbe viene consentito l'utilizzo di
idonee  pratiche agronomiche al di fuori dei periodi consentiti dalla
norma 4.2 del DM del 13 dicembre 2004 n. 5406.

Superfici ad uso non alimentare (no-food)

   L'agricoltore  puo'  destinare una superficie alla coltivazione di
prodotti   agricoli  da  destinare  alla  trasformazione  finalizzata
all'ottenimento  di  prodotti  ad  uso  non  alimentare,  oppure alla
trasformazione in biogas e/o energia termica nella propria azienda.
   Nessun  pagamento  e'  concesso  ai  titoli  di ritiro associati a
superfici  coltivate  a  barbabietola, topinambur e radici di cicoria
con  destinazione  no-food.  Tali  titoli sono considerati, tuttavia,
utilizzati e le superfici coltivate sono considerate messe a riposo.
   L'agricoltore  che  dichiara di utilizzare, in tutto o in parte, i
suoi titoli di ritiro deve avere stipulato, con un collettore o primo
trasformatore  riconosciuti,  uno  o  piu' contratti di coltivazione,
ovvero  dichiarazioni  sostitutive del contratto per la produzione di
biogas o energia termica nella propria azienda.
   Per  la coltivazione della canapa, ai sensi dell'art. 165 del Reg.
(CE)  n.  1973/04, si applicano le disposizioni dell'art. 29 del Reg.
(CE) n. 795/04 in relazione all'impiego di sementi e dell'art. 33 del
Reg.   (CE)   n.   796/04   per   quanto   riguarda   il   tenore  di
tetraidrocannabinolo.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Contratti e dichiarazioni
sostitutive

   I   contratti   no   food  e  le  dichiarazioni  sostitutive  sono
controllati nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.
   L'originale   del   contratto  e  la  relativa  fideiussione  sono
depositati,  a  cura  della  ditta  industriale,  presso  l'Organismo
pagatore competente della rispettiva domanda unica di aiuto.
   I  dati  del contratto presentato non possono essere piu' variati;
qualora   vi   fosse   necessita'  di  apportare  modifiche  ai  dati
dichiarati,  l'agricoltore  e' tenuto a comunicare le variazioni alla
ditta  industriale  che  procede  alla  compilazione del contratto di
modifica.    Quest'ultimo    documento,    deve   essere   presentato
all'Organismo  Pagatore  competente  entro  i termini previsti per la
presentazione delle domande di modifica.

Superfici   ad  uso  non  alimentare  (no-food)  -  Compilazione  dei
contratti

   Il  contratto,  di cui all'art. 147 del Reg. (CE) n. 1973/04, deve
riportare almeno le seguenti informazioni:
      - numero del contratto;
      - il tipo di prodotto;
      - anagrafica dei contraenti ed il CUAA;
      - la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale);
      - le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie;
      - il quantitativo di prodotto previsto;
      - eventuali    condizioni   applicabili   alla   consegna   del
quantitativo previsto di materia prima;
      - l'impegno  a  rispettare  gli  obblighi  di  conseguimento di
prodotti  industriali irreversibili non utilizzati nell'alimentazione
umana  e/o  animale,  combustibile  e  carburanti, energia termica ed
elettrica,  o  intermedi  ceduti  a  terzi  con  l'obbligo  di essere
destinati successivamente all'ottenimento dei prodotti su citati, nel
rispetto della prevalenza di valore dei prodotti non alimentari;
      - le  utilizzazioni  finali previste e conformi al Reg. (CE) n.
1973/04;
      - data e luogo della firma dei contraenti.

   Il  contratto, firmato congiuntamente dalle due parti, deve essere
presentato  dalla  ditta  di  trasformazione  all'Organismo  Pagatore
competente  entro  e non oltre la data di presentazione della domanda
unica.

Superfici  ad  uso  non  alimentare (no-food) - Materie prime che non
sono oggetto di contratto

   In  deroga  all'art.  147,  l'agricoltore che intende utilizzare i
terreni  ritirati  dalla produzione con coltivazioni di materie prime
per  le  quali  non  e' necessaria la stipula di un contratto, dovra'
impegnarsi  a presentare, unitamente alla domanda unica di aiuto, una
dichiarazione    sostitutiva   all'Organismo   Pagatore   competente,
precisando la destinazione dei prodotti.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Dichiarazione sostitutiva
del contratto per la produzione di biogas e di energia termica

   L'agricoltore  che  intende  trasformare  in biogas e/o in energia
termica,  presso  la  propria  azienda  agricola,  la  materia  prima
raccolta  su  superfici  con  colture  destinate  all'ottenimento  di
prodotti   industriali   irreversibili,   e'   tenuto  a  dichiararlo
all'Organismo  pagatore  competente,  ai  fini dell'effettuazione dei
controlli necessari.

Superfici  ad  uso non alimentare (no-food) -Modifica e/o risoluzioni
del contratto

   Qualora le parti contraenti modifichino la superficie dichiarata o
risolvano  il contratto, entro la data di presentazione della domanda
di  aiuto,  di  cui  al  precedente  paragrafo  3.2,  e'  sufficiente
presentare un nuovo contratto o atto di risoluzione dello stesso.
   Nel  caso  di variazione intervenuta oltre la data prevista per la
modifica  della domanda unica di aiuto di cui al precedente paragrafo
3.3,  il  richiedente,  per  il  pagamento dei titoli di ritiro, deve
informare   della  variazione  l'Organismo  pagatore  competente.  La
variazione  deve essere inoltre accompagnata da debita documentazione
giustificativa, rilasciata da organi competenti, riportando le stesse
modifiche nella domanda unica di aiuto.
   Nel  caso  di risoluzione del contratto oltre la data prevista per
la  modifica  della  domanda  unica  di  aiuto  di  cui al precedente
paragrafo  3.3, il produttore, per mantenere i titoli di ritiro, deve
rimettere  a  riposo  le  superfici  non  piu'  oggetto di contratto,
distruggendo   la   materia  prima  coltivata  alla  presenza  di  un
funzionario operante nel settore agricolo o sanitario.

Superfici  ad uso non alimentare (no food) - Modifica e/o risoluzione
della  Dichiarazione  sostitutiva  del  contratto  biogas  ed energia
termica

   Qualora,  per  causa di forza maggiore, si verifichi una riduzione
delle  rese  e delle quantita' dichiarate rispetto a quelle riportate
nella  dichiarazione,  l'agricoltore  che  ha  dichiarato di produrre
biogas  o  energia  termica  nella  propria azienda, per mantenere il
diritto  all'aiuto,  e'  tenuto  a  comunicare all'Organismo Pagatore
competente,  la nuova quantita' prevista. Tale variazione deve essere
accompagnata  da  debita documentazione giustificativa, rilasciata da
organi  competenti  quali  Ispettorati regionali, comunali o agronomi
iscritti all'albo.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Rese di produzione

   Le  rese  cui  fare  riferimento,  per il calcolo della produzione
prevista,  sono riportate nella nota ACIU.2005.140 del 25 marzo 2005;
per  le  rese  mais si fa riferimento a quelle indicate nell'All  "A"
del  Decreto  Mi.P.A.F.  del  4/4/2000, ricordando che il calcolo del
quantitativo deve essere espresso in chilogrammi (Kg).

Superfici  ad  uso  non  alimentare  (no food) - Determinazione delle
quantita' prodotte di biomasse

   Per   le   biomasse,  l'agricoltore  puo'  indicare  le  quantita'
previste,  riferite  alle  rese  note della zona di produzione, ed in
questo  caso l'Organismo pagatore competente, in una fase successiva,
dopo  controlli  tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli
esiti   all'agricoltore  ed  alla  ditta  industriale  per  eventuali
modifiche delle quantita' indicate.
   Per  quanto  concerne biomasse di prodotti tipicamente erbacei, in
deroga  al  metodo  comunemente  usato  per  la  determinazione delle
quantita'  di  materia  prima  prodotta,  e'  possibile  procedere al
calcolo  con  un  metodo  volumetrico,  mediante  moltiplicazione del
volume  della balla (od altro formato standard) per la densita' della
balla  stessa  per  il  numero  di  balle  o  rotoballe oggetto della
consegna.
   E' inoltre possibile, al fine di ottenere una prima disidratazione
spontanea    prima   del   trasporto   allo   stabilimento   per   la
trasformazione,  consegnare  il prodotto a bordo campo, eseguendo una
valutazione della variazione di peso per evaporazione dell'acqua.

Superfici  ad  uso  non  alimentare  (no-food)  -  Determinazione  di
biomasse per la produzione di biogas

   Per  quanto  riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla
produzione  di  biogas  e/o  energia  termica  nella propria azienda,
l'agricoltore  deve  far determinare volumetricamente dall' Organismo
di  controllo  tutta  la  materia  prima  raccolta  ed  istituire una
contabilita'   specifica   della   materia   prima  utilizzata  nella
produzione  di  biogas e/o energia termica. L'agricoltore richiedente
e' tenuto a comunicare alt' Organismo pagatore competente, con almeno
10  giorni  di  anticipo,  la  data  in cui puo' essere effettuata la
determinazione  volumetrica  della materia prima. Lo stesso Organismo
pagatore  esegue a campione, con tempistiche compatibili con il ciclo
colturale,  la  determinazione  volumetrica  ed  il  controllo  della
corretta  registrazione delle trasformazioni sui registri di carico e
scarico.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Dichiarazioni di raccolta
e di consegna

   Relativamente   agli   obblighi   previsti,   si  precisa  che  il
richiedente,  ultimata  la  fase  di raccolta, e' tenuto a consegnare
tutta  la  materia  prima, pari a quella ottenibile con le rese sopra
definite,  al  primo  trasformatore e/o acquirente collettore, che la
prende  in  consegna  e  comunica  all'Organismo  Pagatore competente
l'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del richiedente entro:
      - 31   dicembre   dell'anno  di  coltivazione  per  le  colture
primaverili ed autunnali;
      - 31  gennaio  per  le  colture  primaverili che richiedono una
raccolta  posticipata,  al  fine  del  conseguimento  di quantitativi
maggiori di biomasse.

Pagamento dei Titoli di ritiro

   L'art.  155 del Reg. (CE) n. 1973/04 prevede che il pagamento puo'
avvenire  prima della trasformazione industriale della materia prima,
purche'   la   materia  prima  sia  stata  consegnata  all'acquirente
collettore  e/o  primo  trasformatore  e l'autorita' competente abbia
accertato il rispetto degli obblighi di seguito elencati:
      a)  consegna del contratto all'Organismo pagatore competente da
parte dell'acquirente collettore e/o primo trasformatore;
      b)  inserimento  di una copia del contratto nella domanda unica
di aiuto;
      c)   comunicazione,   sottoscritta  dalle  parti  all'Organismo
pagatore  competente,  della  quantita'  di materia prima raccolta da
parte del primo trasformatore e/o acquirente collettore;
      d)   costituzione   di   una   cauzione  pari  a  250  Euro/Ha,
moltiplicato  per  la  somma di tutte le superfici, versata dal primo
trasformatore   e/o   acquirente  collettore  all'Organismo  pagatore
competente;
      e)  verifica  del  rispetto delle disposizioni impartite per la
domanda  unica  di  aiuto corrispondente e delle quantita' di materia
prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a
cause eccezionali.

   Nel  caso  di  coltura  biennale,  il  pagamento e' effettuato, in
ognuno  dei  due  anni  successivi  alla semina, dopo che l'autorita'
competente  abbia  accertato  gli  obblighi  previsti con le seguenti
modalita':
      - nel  primo  anno adempimenti previsti nelle lettere a) - b) -
d) sopra citate
      - nel  secondo  anno adempimento previsto nelle lettere c) - e)
sopra citate, nonche' la consegna effettiva del prodotto.

   L'art.  156  del  Reg.  (CE)  n. 1973/04 stabilisce che i prodotti
finali devono essere ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.

4.1.4 Titoli speciali

Uso dei titoli all'aiuto

   In  sede  di  presentazione  della domanda unica di pagamento, gli
agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a
mantenere almeno il 50% dell'attivita' agricola svolta nel periodo di
riferimento, espressa in unita' di bestiame adulto (UBA).
   Il   rispetto  dell'obbligo  di  mantenere  almeno  il  50%  della
attivita' agricola espressa in UBA si concretizza con il mantenimento
degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica,
e  viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali
titoli  con  il  totale  delle  UBA effettivamente detenute, ottenute
moltiplicando  i  seguenti  valori aziendali per i coefficienti sotto
riportati e sommando i relativi risultati:
      - consistenza  media,  nella  campagna di riferimento, dei capi
ovini e caprini di sesso femminile di eta' superiore ai 12 mesi o che
hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;
      - consistenza  media,  nella  campagna  di  riferimento,  delle
vacche  nonche' delle giovenche e dei bovini maschi di eta' superiore
a 24 mesi, moltiplicato per 1;
      - consistenza  media,  nella  campagna  di  riferimento,  delle
giovenche di eta' compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
      - consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli
maschi o femmina di eta' inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
      - numero  dei  bovini  maschi  di eta' compresa tra i 6 ed i 24
mesi  di  eta', che nel corso della campagna di riferimento risultano
presenti  in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi,
moltiplicato per 0,6;
      - numero  di  vitelli  macellati,  nel  corso della campagna di
riferimento,  ad  eta' inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento
per  un  periodo  di  almeno  2 mesi che finisce non piu' tardi di 30
giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;
      - numero  di  bovini  macellati,  nel  corso  della campagna di
riferimento,  ad eta' non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento
per  un  periodo  di  almeno  2 mesi che finisce non piu' tardi di 30
giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70.

4.2  Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell 'art. 69 del Reg.
(CE) n. 1782/03

I premi specifici, legati alla produzione sono disciplinati:
      - dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03:
         - Il premio qualita' per il grano duro;
         - Il premio proteiche;
         - L'aiuto specifico per il riso;
         - Il pagamento per la frutta in guscio;
         - Il premio per le colture energetiche
         - I premi di base e supplementare per il latte ;
      - dall'art. 69 del Reg.(CE) n. 1782/03, applicato in Italia dal
decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni :
         - premio supplementare seminativi;
         - premio supplementare carni bovine;
         - premio supplementare carni ovine e caprine.

   Per  quanto  concerne le disposizioni in merito all'attuazione del
suddetto  decreto  MiPAF si rimanda alla Circolare n. ACIU.2005.00130
del 21 marzo 2005.

4.2.1 Premio Qualita' per il grano duro

   Il  Reg.  (CE)  n.  1782/03 ha introdotto un premio specifico alla
qualita'  per  il  frumento  duro. L'art. 72 del suddetto regolamento
dispone  che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono
frumento  duro  di  cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce
che  l'erogazione  e' subordinata all'utilizzazione di un determinato
quantitativo  di  sementi certificate di varieta' riconosciute, nella
zona   di   produzione,   come  varieta'  di  alta  qualita'  per  la
fabbricazione  di  semolini  e paste alimentari. L'aiuto ammonta a 40
EUR/ha.
   L'agricoltore  deve  allegare alla domanda di aiuto la copia delle
fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle
varieta' e del numero di identificazione della partita "ENSE" .
   L'aiuto  viene  concesso per superfici fissate su base nazionale -
per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari - ripartite, sulla base
dell'entita'  degli  investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT
nel  biennio  1996/97,  in sottosuperfici di base a livello regionale
secondo  quanto  stabilito  dal  Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali con decreto del 15 marzo 2005.
   L'art. 75 del Reg. (CE) n. 1782/03 stabilisce che se la superficie
per  la  quale e' richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata
superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore
viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.
   Tale  riduzione sara' effettuata, dall'Organismo di coordinamento,
dopo  che,  all'interno  della superficie massima nazionale, e' stata
applicata  una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate,
attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte
delle  regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a
favore  delle  regioni  che  lo  hanno superato. Tale "compensazione"
verra'   applicata   tenendo   conto  dell'incidenza  percentuale  di
superamento,  propria  di ciascuna regione (art. 75, par. 2, del Reg.
(CE) n. 1782/03).
   L'art.  2,  par. 2, del decreto MiPAF del 15 marzo 2005 stabilisce
che  la  quantita'  minima di semente certificata di frumento duro da
utilizzare,  secondo le ordinarie pratiche agronomiche, e' pari a 180
kg. per ettaro.
   L'elenco  delle  varieta' di frumento duro che possono beneficiare
del  premio  per  la  campagna  di commercializzazione 2005/2006, con
relativa codifica, e' riportato nel D.M. 15 febbraio 2005.

4.2.2 Piante Proteiche

   Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:
      - piselli di cui al codice NC071310,
      - favette di cui al codice NC071350,
      - lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

   Per  lupini  dolci  si  intende  la varieta' di lupini in grado di
produrre  sementi  che  comprendono una percentuale massima del 5% di
semi  amari,  calcolata  mediante  la prova di cui all'allegato 1 del
Reg.  (CE) 1973/04, secondo le disposizioni dettate dall'art. 2, par.
5, del suddetto regolamento.
   Il  Titolo  IV  del  Reg. (CE) n. 1782/03, all'art. 77, prevede un
premio  speciale  pari  a  55,7 Euro per ettaro per colture proteiche
raccolte  dopo  la  fase  di maturazione lattea. Tuttavia, le colture
provenienti  da superfici interamente seminate e coltivate secondo le
norme  locali,  ma  che  non  hanno  raggiunto la fase di maturazione
lattea  a  causa  di  condizioni climatiche eccezionali, riconosciute
dallo  Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che
le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino
alla suddetta fase di maturazione.
   La  superficie  massima  garantita  (SMG)  e'  fissata,  a livello
nazionale,   a   1.400.000   ettari.  Qualora  la  richiesta  d'aiuto
risultasse  superiore alla SMG l'Organismo di coordinamento determina
la  percentuale di riduzione della superficie ammissibile per singolo
agricoltore.

4.2.3 Risone

   Ai  sensi  del  Reg.  (CE) n. 1782/03 viene concesso un aiuto agli
agricoltori  che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia,
le  colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate
secondo  le  norme  locali,  ma  che  non  hanno raggiunto la fase di
fioritura  a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute
dallo  Stato  membro  interessato,  rimangono ammissibili all'aiuto a
condizione  che  le superfici in questione non vengano utilizzate per
altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
   Per il risone si prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari
a  453 €/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006. L'aiuto
e' corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.
   La   suddetta   superficie   di  base  e'  ripartita,  sulla  base
dell'entita'  degli  investimenti  a  riso  rilevati  nel quinquennio
1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

               ZONE               |                            ETTARI
                I                 |                           219.148
                II                |                               314
               III                |                               126
              TOTALE              |                           219.588

   L'elenco  dei  comuni di appartenenza e' contenuto nell'allegato B
del Decreto MiPAF del 15 marzo 2005.
   Se  la  superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la
superficie  di  cui  sopra,  la  superficie  ammissibile  per singolo
agricoltore  viene  ridotta  proporzionalmente.  Tale riduzione sara'
determinata  dall'Organismo  di  coordinamento  dopo che, all'interno
della   superficie   massima   nazionale,   e'  stata  applicata  una
"compensazione"  tra  le  zone,  attraverso  il passaggio di quote di
superficie  "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto
il  proprio  limite  di  ettari,  a  favore  delle  zone che lo hanno
superato.   Tale   "compensazione"  verra'  applicata  tenendo  conto
dell'incidenza  percentuale  di superamento, propria di ciascuna zona
(art. 82, par. 2, del Reg. (CE) n. 1782/03).
   Il  riproporzionamento  viene  effettuato nelle modalita' previste
nell'allegato I del Reg. (CE) n. 1973/04.
   L'elenco  delle  destinazioni  produttive e delle varieta' di riso
che   possono   beneficiare   del   premio   per   la   campagna   di
commercializzazione  2005/2006 e' riportato in allegato alla presente
circolare.

4.2.4 Sementi certificate

   I  produttori  agricoli  che  intendono  richiedere l'aiuto per le
sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
      1.   Domanda   Unica   da  trasmettere  all'Organismo  pagatore
competente,  deve  contenere  le  dichiarazioni  delle  particelle  o
porzioni  di  esse, utilizzate per la moltiplicazione di semente, con
l'indicazione  della  specie.  Nell'ambito  della  domanda unica tali
superfici possono essere associate a titoli ordinari.
      2.  Contratti  di  moltiplicazione  stipulati  con  una impresa
sementiera oppure dichiarazione di coltivazione qualora il produttore
sia   una   ditta   sementiera   o  un  costitutore  che  moltiplichi
direttamente  il  prodotto.  Tali  documenti, riportanti il dettaglio
delle  superfici  oggetto  del  contratto  o  della  dichiarazione di
coltivazione,   devono   essere   trasmessi   all'Organismo  pagatore
competente entro il 15 settembre 2005, ed all'AGEA esclusivamente per
via telematica. I produttori sono tenuti ad indicare nel contratto, o
nella   dichiarazione,   soltanto   particelle  o  porzioni  di  esse
riconducibili a superfici gia' riportate nella domanda unica.
      3.  Comunicazione  integrativa  della domanda unica per l'aiuto
sementi  nella  quale  devono  essere  specificati  i quantitativi di
semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun
quantitativo,  relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE,
deve   essere  accompagnato  dalla  corrispondente  dichiarazione  di
avvenuta  certificazione  e  dalla  dichiarazione  attestante  che il
prodotto  sia  stato  avviato alla commercializzazione per la semina.
Tale  comunicazione deve essere trasmessa all'AGEA esclusivamente per
via  telematica,  entro  una  data  utile  da  fissare con specifiche
disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore competente.

4.2.5 Colture energetiche

   Ai  sensi  dell'art.  88  del  Reg. (CE) n. 1782/03 e dell'art. 2,
lettera c), del Reg. (CE) n. 795/04, l'agricoltore puo' conseguire un
premio supplementare sulle superfici con titoli ordinari ed investite
a   prodotti   destinati   a  "colture  energetiche",  conducendo  la
coltivazione  di  qualsiasi prodotto ad esclusione della barbabietola
da  zucchero,  a  condizione  che i prodotti ottenuti siano destinati
alla  produzione  di  energia  termica,  elettrica o meccanica e/o di
biocarburanti  e  biocombustibili,  nel  rispetto  del criterio della
prevalenza  del  valore  economico  dei prodotti energetici, che deve
risultare  superiore  al valore di tutti gli altri prodotti destinati
ad  altre  utilizzazioni,  ottenuti  durante  la trasformazione della
materia  prima.  L'agricoltore  e'  tenuto  a  sottoscrivere, entro i
termini  per  la  presentazione  della domanda unica, un contratto di
coltivazione,  o  deve  avere  presentato  una  o  piu' dichiarazioni
sostitutive  del  contratto  per  la  produzione  di biogas o energia
termica nella propria azienda.
   Per  la coltivazione della canapa, ai sensi dell'art. 165 del Reg.
(CE)  n.  1973/04,  si applicano le disposizioni all'art. 29 del Reg.
(CE) n. 795/04 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Reg.
(CE) n. 796/04 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

Colture energetiche - Contratti e dichiarazioni sostitutive

   Il  contratto,  di  cui  all'art.  26 del Reg. CE n. 1973/04, deve
riportare almeno le seguenti informazioni:
      - numero  del  contratto, composto dal numero di riconoscimento
della ditta piu' un progressivo
      - il tipo di prodotto
      - anagrafica dei contraenti e CUAA;
      - la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale)
      - le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie
      - il quantitativo di prodotto previsto
      - eventuali    condizioni   applicabili   alla   consegna   del
quantitativo previsto di materia prima
      - l'impegno  a  rispettare  gli  obblighi  di  conseguimento di
energia o prodotti energetici intermedi (carburanti e/o combustibili)
      - le  utilizzazioni  finali previste e conformi al Reg. (CE) n.
1973/04
      - data e luogo della firma dei contraenti.

   Il contratto, deve essere presentato dalla ditta di trasformazione
all'Organismo  Pagatore  competente  entro  e  non  oltre  la data di
presentazione della domanda unica.

Colture  energetiche  -  Dichiarazione  sostitutiva del contratto per
produzione di biogas e di energia termica

   L'agricoltore,  che  intende  trasformare in biogas e/o in energia
termica,  presso  la  propria  azienda  agricola,  la  materia  prima
raccolta  su  superfici  destinate a colture energetiche, e' tenuto a
presentare,   in   sostituzione   del  contratto,  una  dichiarazione
all'Organismo  Pagatore  competente,  per  permettere  allo stesso di
effettuare i controlli necessari per la verifica della finalizzazione
dichiarata.

Colture energetiche - Modifiche e/o risoluzioni del contratto

   Qualora  le  parti contraenti modifichino o risolvano il contratto
entro la data di presentazione della domanda di aiuto, e' sufficiente
presentare un nuovo contratto o atto di risoluzione dello stesso.
   Nel  caso  di variazione intervenuta oltre la data prevista per la
modifica  della domanda unica di aiuto il richiedente, per conservare
il   diritto   al  pagamento  delle  superfici  destinate  a  colture
energetiche,   deve   informare   l'Organismo   Pagatore  competente,
indicando  la  nuova  quantita'  prevista.  La variazione deve essere
inoltre   accompagnata   da   debita  documentazione  giustificativa,
riportando  le stesse modifiche nella domanda unica di aiuto ai sensi
dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04
   Nel  caso  di risoluzione del contratto oltre la data prevista per
la  modifica  della  domanda  unica  il  produttore, per mantenere il
diritto  all'aiuto,  deve  rimettere  a  riposo le superfici non piu'
oggetto  di  contratto,  distruggendo la materia prima coltivata alla
presenza di un funzionario operante nel settore agricolo o sanitario.

Colture  energetiche  - Modifiche e/o risoluzione della Dichiarazione
sostitutiva del contratto biogas ed energia termica

   Qualora,  per  causa di forza maggiore o altre cause, si verifichi
una  significativa  riduzione  delle  rese e delle quantita' raccolte
rispetto   a  quelle  riportate  nella  dichiarazione,  l'agricoltore
richiedente,  per  mantenere  il  diritto  all'aiuto, deve comunicare
all'Organismo  Pagatore  competente la nuova quantita' prevista. Tale
variazione   deve   essere   accompagnata  da  debita  documentazione
giustificativa, rilasciata da organi competenti.

Colture energetiche - Rese di produzione

   L'Organismo  di coordinamento determina ogni anno e comunque prima
del  raccolto,  le  rese  produttive  da  riportare nei contratti per
superfici  a coltura energetica e informa attraverso la pubblicazione
di  circolari  gli  agricoltori  interessati. La quantita' di materia
prima prevedibile, espressa in Kg., e' determinata dal prodotto della
resa   unitaria  (ton./ettari)  per  gli  ettari  coltivati,  facendo
riferimento   alle   rese  riportate  nelle  specifiche  disposizioni
dell'Organismo di coordinamento per le superfici a riposo destinate a
prodotti ad uso non alimentare.

Colture  energetiche  -  Determinazione  delle  quantita' prodotte di
biomassa

   Per le biomasse l'agricoltore puo' indicare le quantita' previste,
riferite  alle  rese note della zona di produzione, ed in questo caso
l'Organismo   pagatore  competente,  in  una  fase  successiva,  dopo
controlli  tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti
all'agricoltore  ed  alla  ditta  industriale per eventuali modifiche
delle quantita' indicate.
   Per  quanto  concerne le biomasse di prodotti tipicamente erbacei,
in  deroga  al  metodo  comunemente usato per la determinazione delle
quantita'  di  materia  prima  prevedibile, e' possibile procedere al
calcolo  con  un  metodo  volumetrico,  mediante  moltiplicazione del
volume  della balla (od altro formato standard) per la densita' della
balla  stessa  per  il  numero  di  balle  o  rotoballe oggetto della
consegna.
   E',   inoltre   possibile,   al   fine   di   ottenere  una  prima
disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la
trasformazione,  consegnare  il prodotto a bordo campo, eseguendo una
valutazione della variazione di peso per evaporazione dell'acqua.

Colture  energetiche  -  Determinazione di biomasse per produzione di
biogas

   Per  quanto  riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla
produzione  di  biogas  e/o  energia  termica  nella propria azienda,
l'agricoltore  deve  far determinare volumetricamente, dall'Organismo
di  controllo,  tutta  la  materia  prima  raccolta  ed istituire una
contabilita'   specifica   della   materia   prima  utilizzata  nella
produzione  di  biogas e/o energia termica. L'agricoltore richiedente
e'  tenuto a comunicare all'Organismo pagatore competente, con almeno
10  giorni  di  anticipo,  la  data  in cui puo' essere effettuata la
determinazione  volumetrica della materia prima. L'Organismo pagatore
competente  esegue  a  campione,  con  tempistiche compatibili con il
ciclo  colturale, la determinazione volumetrica ed il controllo della
corretta  registrazione delle trasformazioni sui registri di carico e
scarico.

Colture energetiche - Dichiarazioni di raccolta e di consegna

   Relativamente   agli   obblighi   previsti,   si  precisa  che  il
richiedente,  ultimata  la  fase  di raccolta, e' tenuto a consegnare
tutta  la  materia  prima  pari a quella ottenibile con le rese sopra
definite al primo trasformatore, che la prende in consegna e comunica
all'Organismo Pagatore competente l'avvenuto adempimento dell'obbligo
da parte del richiedente entro:
      - 31   dicembre   dell'anno  di  coltivazione  per  le  colture
primaverili ed autunnali.
      - 31  gennaio  per  le  colture  primaverili che richiedono una
raccolta  posticipata,  al  fine  del  conseguimento  di quantitativi
maggiori di biomasse.

Colture energetiche - Pagamento delle colture energetiche

   L'art.  88  del  Reg.  (CE)  n. 1782/03 prevede il pagamento di un
aiuto  pari  a  45,00  euro  per  ettaro  relativamente  alle colture
energetiche.  Tale  premio  viene sommato al premio stabilito per gli
utilizzi  previsti  dal  Reg.  (CE)  n. 1973/04, dopo che l'autorita'
competente ha accertato il rispetto degli obblighi previsti nell' art
. 32 dello stesso regolamento, di seguito elencati:
      a)  Consegna del contratto all'Organismo Pagatore competente da
parte del primo trasformatore;

      b)  Inserimento  di una copia del contratto nella domanda unica
di aiuto;
      c)  comunicazione  all'Organismo  Pagatore competente, da parte
del primo Trasformatore, della quantita' di materia prima raccolta;
      d) costituzione di una cauzione pari a 60 Euro/Ha, moltiplicato
per  la  somma di tutte le superfici, versata dal primo trasformatore
all'Organismo Pagatore competente;
      e)  verifica  del  rispetto delle disposizioni impartite per la
domanda  unica  di  aiuto corrispondente e delle quantita' di materia
prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a
cause eccezionali.

   Nel  caso  di  coltura  biennale,  il  pagamento e' effettuato, in
ognuno  dei  due  anni  successivi  alla semina, dopo che l'autorita'
competente  abbia  accertato  gli  obblighi  previsti con le seguenti
modalita':
      - nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere b), c) e d)
sopra citate;
      - nel  secondo anno adempimento previsto nella lettera a) sopra
citata

   Nel  caso  delle  colture  permanenti o pluriennali, per quantita'
consegnate  senza  espianto del ceppo produttivo, comprese le colture
per  le  quali  non si effettua annualmente il raccolto, il pagamento
dell'aiuto e' effettuato ogni anno applicando le condizioni stabilite
per le colture con raccolta annuale.
   L'art.  33  del  Reg.  (CE)  n.  1973/04 stabilisce che i prodotti
energetici   devono  essere  ottenuti,  al  massimo,  da  un  secondo
trasformatore.

4.2.6 Frutta a guscio

   L'art.  83  del Reg. (CE) n. 1782/03 istituisce un regime di aiuto
alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di
aiuto comprende:
      - mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
      - nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
      - noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
      - pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
      - carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

   Il  pagamento  per  superficie  destinata  a  frutta  a  guscio e'
differenziato in funzione della tipologia di prodotto.
   Ai  sensi  dell'art.  11  del  Decreto MiPAF del 16 marzo 2005 "In
applicazione dell'art. 87 del Reg. (CE) n. 1782/03 e dell'art. 16 del
Reg.  (CE) n. 1973/04, e' concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario
e alle medesime condizioni di ammissibilita', un aiuto nazionale pari
a 120,75"
   L'art.  15,  par.  3  del  Reg.  (CE)  n.  1973/04  stabilisce che
l'estensione  minima  di  un  frutteto  e'  fissata a 0,10 ettari. Il
numero  di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densita)
non puo' essere inferiore a:
      - 125 per le nocciole;
      - 50 per le mandorle;
      - 50 per le noci comuni;
      - 50 per i pistacchi;
      - 30 per le carrube.
   Il  comma  2  dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1973/04 stabilisce che
"sono  ammessi  a  beneficiare  del  pagamento  per superficie di cui
all'art.  83  del  Reg.  (CE)  n.  1782/03  soltanto  i  frutteti che
producono  frutta  a  guscio".  La  superficie  minima  e la densita'
suindicate    costituiscono    condizioni    necessarie    ai    fini
dell'ammissibilita'     dei     frutteti     all'aiuto.    Ai    fini
dell'ammissibilita' la superficie arborea investita a frutta a guscio
deve  essere  coltivata  nel rispetto del principio dell'ordinarieta'
delle colture.
   A  tal  fine  occorre  ricordare  che  per frutteto si intende una
superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio,
che   non   e'   attraversata   da  altre  colture  o  piantagioni  e
caratterizzata  da  continuita'  geografica  (cfr.  il  Reg.  (CE) n.
1973/04, cap. 5, art. 15).
   Non  sono  assimilabili  ad  un  frutteto gli alberi isolati o una
semplice  fila di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada
o accanto ad altre colture. Se le piante, pur rispettando la densita'
minima,  sono  disposte  lungo  il  perimetro  di  un appezzamento la
superficie  non  e'  ammissibile  all'aiuto in quanto la disposizione
delle  piante  non  risponde  ai criteri del paragrafo 1, art. 15 del
Reg. (CE) n. 1973/04.
   In  deroga  all'art.  19,  comma  2,  del Reg. (CE) n. 1973/04 che
prevede  "la presenza di alberi diversi di frutta a guscio purche' il
loro  numero  non  superi  il  10%  del  numero  di alberi fissato al
paragrafo  3"  (densita' minime) e' autorizzata la presenza di alberi
diversi  dagli  alberi da frutta a guscio, purche' il loro numero non
superi  il  10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per
ettaro.  E',  inoltre,  autorizzata la presenza di alberi di castagno
purche'  sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta
a guscio previsti per ettaro.

4.2.7  Premi  per  i  prodotti lattiero-caseari: premio base e premio
supplementare

   Gli aiuti erogabili sono:
      - Premio  per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del Reg.
(CE) n. 1782/03);
      - Pagamenti   supplementari  (articolo  96  del  Reg.  (CE)  n.
1782/03).

   Possono  presentare  domanda  di  premio  per  i prodotti lattiero
caseari,  nell'ambito  della  domanda  unica,  i  produttori di latte
vaccino,  titolari  di  un  quantitativo  individuale di riferimento,
disponibile al 31 marzo 2005.
   La   qualifica   di   "produttore"   e'  relativa  al  periodo  di
commercializzazione  2004/2005;  in  assenza di tale qualifica non e'
consentita  la  presentazione della domanda di premio, a meno che non
ricorra una delle seguenti condizioni:
      a)  aver avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore
per  il periodo 2004/2005, iscritta nel registro pubblico delle quote
di cui all'articolo 2 della legge n. 119/03;
      b)   dimostrare,  prima  del  termine  di  presentazione  della
domanda, di aver ripreso la produzione lattiera.

   Il  pagamento del premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo
95  del  Reg.  (CE)  n.  1782/03)  viene  erogato sul quantitativo di
riferimento  disponibile  al 31 marzo 2005, previa riduzione lineare,
da   effettuarsi  ai  sensi  dell'articolo  2  del  D.M.  23/04/2004,
nell'entita' necessaria a ricondurre la somma di tutti i quantitativi
individuali  ammessi  nell'ambito  del  quantitativo  di  riferimento
globale  assegnato  all'Italia  per  il  periodo  1999/2000,  pari  a
9.930.060 tonnellate.
   Effettuata  la riduzione lineare, per ciascun chilogrammo di quota
ammesso viene erogato un premio 2005 pari a 0,01631 Euro.
   I  pagamenti  supplementari  (art.  96  del  Reg. (CE) n. 1782/03)
vengono  erogati,  ai  sensi  dell'articolo  3  del  D.M. 23/04/2004,
ripartendo  l'importo  globale  assegnato  all'Italia per la campagna
2005,  pari  a  72.890.000  Euro,  tra  tutti i produttori ammessi al
premio per i prodotti lattiero-caseari sulla base del quantitativo di
riferimento effettivamente prodotto.
   Pertanto  viene conteggiato il totale dei quantitativi individuali
commercializzati, determinati come precedentemente descritto, ridotti
nei  limiti  della  relativa  quota  ammessa al premio per i prodotti
lattiero-caseari qualora superiore.
   La  divisione  dell'importo  globale  assegnato  all'Italia per il
totale  dei  quantitativi commercializzati sopra descritto, determina
l'importo unitario che viene erogato.
   Per  le  domande  in  cui  viene  determinato un importo erogabile
complessivo,  relativo  al premio lattiero caseario 2005, inferiore a
10  (dieci)  euro,  l'Organismo  pagatore  competente  non procede al
pagamento.

4.2.8 Aiuti per i tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69
del Reg. (CE) n. 1782/03

   La corresponsione degli aiuti per tipi specifici di agricoltura ai
sensi  dell'art.  69 del Reg. (CE) n. 1782/03 e del decreto MiPAF del
24.09.2004  n.  2026  e successive modifiche puo' essere richiesta da
qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto.
   L'importo  massimo dell'aiuto e' di 180 € ettaro per i seminativi,
180 €/capo per la carne bovina e di 15 €/capo per gli ovicaprini.
   Tali  importi  sono  puramente  indicativi  in  quanto  il  premio
erogabile  sara'  determinato  ogni  anno  sulla  base  del massimale
finanziario  nazionale  previsto  dall'allegato  II  del Reg. (CE) n.
118/05  e  sulla  base delle richieste di premio presentate a livello
nazionale.
   La  stessa  superficie  coltivata nel corso del medesimo anno puo'
beneficiare  di un solo premio ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n.
1782/03.
   Con  il modello di domanda unica e' possibile richiedere il premio
ai  sensi dell'art. 69. Il pagamento supplementare viene erogato agli
agricoltori che coltivano:
      a) frumento duro, di cui alle varieta' elencate nell'allegato A
del decreto ministeriale n. 2026 del 24.09.2004;
      b) frumento tenero;
      c) mais;
      d)  attuano  tecniche  di  avvicendamento almeno biennale delle
colture.

   Con riferimento all'obbligo di avvicendamento di cui al precedente
punto  d),  si  precisa  che  il  mancato  rispetto  di  tale obbligo
comporta,  oltre  alle  sanzioni  previste dagli articoli 50 e 51 del
Reg.  (CE)  n.  796/04 e dalla circolare AGEA n. ACIU.2005.130 del 21
marzo 2005, il recupero dell'importo eventualmente gia' pagato per il
primo   anno   del  periodo  di  avvicendamento.  E  fatta  salva  la
possibilita'   per   l'agricoltore   di   recedere   dall'obbligo  di
avvicendamento    dandone    comunicazione   all'Organismo   pagatore
competente.  Tale  comunicazione  puo'  essere  costituita  anche  da
apposita  indicazione  nella domanda unica presentata in relazione al
secondo anno del periodo biennale di avvicendamento. In tale caso non
saranno  applicate le sanzioni previste, ma si procede, in ogni caso,
al  recupero  dell'importo  erogato  per il primo anno del periodo di
avvicendamento.
   I quantitativi minimi di semente certificata da utilizzare ai fini
del pagamento del premio supplementare sono fissati per ettaro e sono
riportati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9.12.2004.
   Copia  della  fattura  deve essere obbligatoriamente allegata alla
domanda  unica  di pagamento. Qualora la fattura non sia completa dei
riferimenti   dei  cartellini  ufficiali  ENSE  o  omologo  Organismo
ufficiale  di  certificazione,  il  produttore deve obbligatoriamente
allegare  copia dei cartellini varietali. Fermo restando l'obbligo di
allegare  la  fattura di acquisto, qualora il produttore non disponga
piu'  dei  cartellini  varietali,  puo'  presentare una dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di notorieta' - resa ai sensi dell'art. 47 del
DPR  n.  445/00  -  nella  quale  sia  specificato  il  motivo  della
indisponibilita'   dei   cartellini   nonche'   l'indicazione   della
categoria, della specie e della varieta' impiegate per la semina.
   Devono   essere   utilizzate  sementi  certificate  non-OGM  ,  in
particolare:
      - mais  e  soia  devono  essere  conformi  al decreto MiPAF del
27.11.2003;
      - le  altre  sementi  devono  essere  prodotte  utilizzando  il
miglioramento  genetico  tradizionale,  senza  l'impiego  di tecniche
molecolari di modificazione genetica.
   Ai  fini  della dimostrazione della qualita' non-OGM il produttore
deve allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:
      - dichiarazione resa dalla ditta cementiera;
      - fattura (o cartellino) qualora risulti la denominazione della
ditta sementiera;
      - dichiarazione   del   produttore  (esempio  sotto  riportato)
qualora  dalla  fattura o dal cartellino non risulti la denominazione
della ditta sementiera:
DICHIARAZIONE
   Il  sottoscritto .................... nato a .....................
il  ..................  a conoscenza delle responsabilita' penali cui
puo'  andare  incontro in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA che
ha utilizzato i seguenti prodotti sementieri utilizzati per la semina
(campagna raccolto 2005):
     specie            ...........................           varieta'
........................               ditta               sementiera
.........................................   (come   cartellino  sulla
confezione)
     CUAA  ......................... In fede ........................
(il titolare della domanda)

   Si  rammenta  che i produttori sono obbligati a mantenere in campo
le  colture richieste al premio almeno fino allo stadio vegetativo di
completa  maturazione  in condizioni normali di crescita. Per colture
mantenute  in condizioni normali di crescita si intende "l'ordinaria"
tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

4.2.9  Aiuto  supplementare  settore delle carni bovine e delle carni
ovine e caprine - premi relativi al mantenimento degli animali

   I  requisiti  minimi  nel settore delle carni bovine e delle carni
ovine  e  caprine  per  l'ottenimento dell'aiuto supplementare di cui
all'art.  69  del Reg. (CE) n. 1782/03, sono definite nella Circolare
AGEA n. ACIU.2005.130 del 21 marzo 2005.
   Si specificano di seguito le tipologie di premio supplementare.

   Premi relativi al mantenimento degli animali
   Possono  accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al
mantenimento  degli  animali,  i detentori dei bovini, che ne abbiano
fatto  espressa  richiesta  nella  domanda  di  accesso  al regime di
pagamento  unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base
alle  informazioni  desunte  dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe
Nazionale  Bovina,  risulteranno  aver  rispettato  le  condizioni di
ammissibilita'   specificate   nella  richiamata  circolare  AGEA  n.
ACIU.2005.130 del 21 marzo 2005.
   I premi supplementari sono calcolati in base ai dati desunti dalla
Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina.
   Le categorie di animali che possono avere accesso al premio sono:
      - Vacche  nutrici, iscritte ai libri genealogici o nei registri
anagrafici di razze da carne;
      - Vacche   a   duplice   attitudine   allevate  secondo  metodi
estensivi;
      - Altre  vacche  nutrici, di eta' inferiore ai 7 anni, allevate
secondo  metodi  estensivi detenute in un'azienda avente un numero di
capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;
      - Altri  Bovini  allevati  secondo metodi estensivi, in aziende
aventi  un  numero  di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5
UBA  ,  di eta' compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti per almeno 7
mesi consecutivi.

Premi relativi alla macellazione
   Puo'   accedere  al  pagamento  dei  premi  supplementari  per  la
macellazione  dei  capi, il titolare delle aziende di allevamenti che
rispettino una delle seguenti modalita':
      - in   conformita'   ad   un   disciplinare   di  etichettatura
volontaria,  approvato  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e
Forestali  ai  sensi  del Reg. (CE) n. 1760/00 a condizione che rechi
almeno  le  indicazioni  di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12
del  D.M.  30  agosto  2000  relativamente a tecniche di allevamento,
metodi  di  ingrasso,  alimentazione  degli animali nonche' a razze o
tipo genetico.
      - previste dal Reg. (CE) n. 2081/92 (IGP);
      - previste  dal  Reg.  (CE)  n.  1804/99  (metodi di produzione
biologici);

   I  requisiti  minimi per l'ottenimento di tale aiuto supplementare
sono  definite  nella  Circolare  AGEA  n. ACIU.2005.130 del 21 marzo
2005.

   Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine
   Possono  accedere al pagamento supplementare i produttori con piu'
di  50  capi  che  conducono  gli  animali  al pascolo per almeno 120
giorni.
   In  particolare  sono  eleggibili  a  premio  solo i capi di sesso
femminile  condotti a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio
dell'anno  di  campagna  abbiano almeno 12 mesi di eta' o che abbiano
gia' partorito.
   I  requisiti  minimi per l'ottenimento di tale aiuto supplementare
sono  definite  nella  Circolare  AGEA  n. ACIU.2005.130 del 21 marzo
2005.

5. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO

   Le  compatibilita' tra i diversi regimi di aiuto previsti dal Reg.
(CE)  n.  1782/03 sono riportate nella tabella allegata alla presente
circolare (allegato 1).
   Di  seguito  vengono  esaminate,  per  ciascun regime di aiuto, le
possibili compatibilita' con gli altri regimi.

5.1  Compatibilita'  tra aiuti ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n.
1782/03 - seminativi e altri regimi di aiuto

   I   premi   ai  sensi  dell'art.  69  del  Reg.  (CE)  n.  1782/03
(seminativi) sono compatibili con:
      - i titoli ordinari
      - i  titoli  di  ritiro sui quali si richiede l'esenzione dalla
messa  a  riposo  per  le  aziende  che adottano metodo di produzione
biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91;
      - i  premi  previsti  dal  titolo  IV  del Reg. (CE) n. 1782/03
relativi a:
         -  grano duro qualita'
         - piante proteiche

   I  premi  ai  sensi  dell'art  .  69  del  Reg.  (CE)  n.  1782/03
(seminativi) non sono compatibili con:
      - I  premi  previsti  dal  titolo  IV  del Reg. (CE) n. 1782/03
relativi alle:
         - colture energetiche,
         - sementi   certificate   (in   quanto   non  oggetto  della
trattenuta    dell'8%,   applicata   alle   sole   colture   elencate
nell'allegato  IX  del  Reg.  (CE)  n.  1782/03,  relativa  ai  premi
supplementari seminativi)
      - I titoli di ritiro sui quali si richiede:
         - l' esenzione dalla messa a riposo no food;
         - l' esenzione dalla messa a riposo biogas.
      - Le    superfici    investite   a   foraggi   destinati   alla
trasformazione
   I   premi   ai  sensi  dell'art.  69  del  Reg.  (CE)  n.  1782/03
(seminativi), inoltre, non sono compatibili con:
      - Le superfici foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le
superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il
calcolo delle UBA, sono costituite da erbai);
      - i foraggi da trasformazione.

5.2  Compatibilita' tra regimi di aiuto da titolo IV del Reg. (CE) n.
1782/03 ed altri regimi di aiuto

   I  premi da titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 non sono cumulabili
tra loro.
   Tutti  i  premi  previsti  dal  titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03
(premio  alla  qualita' grano duro, piante proteiche, risone, sementi
certificate) non sono compatibili con:
      I titoli di ritiro sui quali si richiede:
         - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
         - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.
   I  premi  previsti  dal titolo 1V del Reg. (CE) n. 1782/03 (premio
alla   qualita'   grano   duro,  piante  proteiche,  risone,  sementi
certificate)  sono  compatibili  con  i titoli di ritiro sui quali si
richiede l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano
metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91;
   Il  premio  per  le  colture  energetiche non e' compatibile con i
titoli  di ritiro sui quali si richiede l'esenzione messa a riposo no
food  e biogas. E' compatibile, invece, con l'esenzione dalla messa a
riposo  per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai
sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91
   I  premi  previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 relativi
alle sementi certificate:

   Sono compatibili con:
      - foraggi tra trasformazione;
     - il premio per il risone;
      - l'esenzione  dalla messa a riposo per le aziende che adottano
metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91.

   Non sono compatibili con:
      - il premio per le colture energetiche ed energetiche biogas;
      - l'esenzione per la messa a riposo biogas;
      - l'esenzione per la messa a riposo no food;
      - superfici foraggere a fini UBA.

   Il  premio  previsto dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 per la
qualita' grano duro non e' compatibile con:
      - le foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici
foraggere  diverse  dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo
delle UBA, sono costituite da erbai);
     - i foraggi da trasformazione.

   Il  premio  previsto dal Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 per la
qualita'  grano duro e' compatibile con i premi ai sensi dell'art. 69
del Reg. (CE) n. 1782/03 per:
      - grano  duro  - art. 1 lett. d) decreto MiPAF del 24 settembre
2004, n. 2026;
      - avvicendamento   -  art.  1  lett.d)  decreto  MiPAF  del  24
settembre 2004, n. 2026.

   Le  superfici  interessate  da impegni agroambientali ai sensi del
Reg.  (CE)  n.  1257/99 sono compatibili con premi supplementari art.
69,  titolo  IV  e  titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei
titoli  ordinari vengono applicate le disposizioni previste dall'art.
16  del  Reg.  (CE)  n.  796/04  qualora  nella  fase di ricognizione
preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento
e,   contemporaneamente,   l'impegno  agroambientale  prosegua  nella
campagna 2005).

5.3 Compatibilita' tra regimi di aiuto da titolo III, cap. 3 del Reg.
(CE) n. 1782/03 ed altri regimi di aiuto

   I titoli ordinari (titolo III, cap. 3) sono compatibili con:
      - I premi ai sensi dell'art . 69 del Reg. (CE) n. 1782/03;
      - I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

   In  particolare  l'aiuto  previsto  per  le colture energetiche ed
energetiche  biogas,  al  fine di rispettare la compatibilita' con il
pagamento  dei  titoli  ordinari,  deve essere richiesto su superfici
investite a colture non permanenti.
   I titoli ordinari non sono compatibili con:
      - I  premi  previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 per
la frutta in guscio
      - I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
         - superfici messe a riposo;
         - l'esenzione  dalla  messa  a  riposo  per  le  aziende che
adottano  metodo  di  produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n.
2092/91;
         - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
         - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

5.4 Compatibilita' tra regimi di aiuto da titolo III, cap. 4 del Reg.
(CE) n. 1782/03 ed altri regimi di aiuto

   I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
      - superfici messe a riposo;
      - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
      - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;

   non sono compatibili con:
      - I  titoli ordinari; br;       - I premi ai sensi dell'art. 69
del Reg. (CE) n. 1782/03;
      - I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

   I  titoli  di  ritiro associati alla messa a riposo per le aziende
che  adottano  metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE)
n. 2092/91 sono compatibili con:
      - I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03;
      - I  premi  previsti  dal  titolo  IV  del Reg. (CE) n. 1782/03
(escluso l'aiuto per la frutta in guscio in quanto relativo a colture
permanenti).

6. PIANO DI UTILIZZAZIONE

   Per   consentire   di  eseguire  i  controlli  in  modo  efficace,
segnatamente  per  quanto  riguarda  il  rispetto  degli  obblighi di
condizionalita',  l'art.  14,  par. 1, del Reg. (CE) n. 796/04 impone
agli  agricoltori  l'obbligo  di dichiarare tutte le superfici di cui
dispongono,  a  prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una
domanda di aiuto o meno.
   L'indicazione   della  destinazione  produttiva  della  superficie
aziendale,  distinta  per  particella  catastale, e' fondamentale per
l'erogazione  dei premi accoppiati, mentre per la richiesta dei premi
disaccoppiati    e'   sufficiente   dichiarare   superfici   agricole
ammissibili  ai  sensi  degli  art. 44 e 54 del Reg. (CE) n. 1782/03,
impiegate agli usi agricoli del suolo sopra specificati.
   E'   indispensabile  indicare  la  destinazione  produttiva  delle
singole  particelle  secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa  di
settore comunitaria e nazionale, nel caso di superfici destinate alla
produzione di:
      - foraggi, per il calcolo del carico di bestiame (UBA/ha);
      - foraggi da trasformare;
      - sementi certificate;
      - canapa;
      - materie prime non destinate al consumo umano o animale;
      - grano duro;
      - piante proteiche;
      - riso;
      - frutta in guscio;
      - colture energetiche.

   E'  indispensabile,  inoltre,  indicare  le  varieta'  nel caso di
dichiarazione delle seguenti destinazioni produttive:
      - grano duro (allegato 2A) ;
      - canapa (allegato 2B)
      - risone (allegato 2C ).

   In   particolare,  la  sezione  censuaria  deve  essere  impostata
correttamente per quei comuni che la prevedono.
   Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto
per   impossibilita'  (riordino  fondiario)  o  indisponibilita'  del
materiale  (veto  per  motivi  militari),  deve  essere  prodotta  la
documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe
del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale.
   E'  obbligatorio,  inoltre,  indicare  correttamente  il  tipo  di
conduzione   di   ciascuna  particella  indicata  nella  domanda,  la
superficie catastale e la superficie utilizzata.

6.1 Casi particolari

Riordino fondiario
   Per  particelle,  individuate  con  numeri e mappe provvisorie, e'
necessario   acquisire  nel  fascicolo  aziendale  la  documentazione
rilasciata  dall'Ente (consorzi di bonifica) preposto al riordino che
individua la proprieta' assegnata al agricoltore.
   La   certificazione   rilasciata  dall'Ente  dovra'  riportare  le
seguenti informazioni:
      - lista  delle  particelle assegnate al agricoltore interessate
da riordino;
      - planimetria  o  estratto  di  mappa  con  l'indicazione delle
particelle interessate da riordino.
   Inoltre  per  le particelle ricadenti in zone a riordino fondiario
della  provincia  di  Udine e' possibile, al fine della dimostrazione
del  titolo  di  conduzione, integrare la documentazione prevista nel
fascicolo dell'azienda con la seguente documentazione:
      - elenco con i numeri delle particelle provvisorie associati ai
futuri   identificativi   che   saranno  acquisiti  dal  catasto  con
indicazione del numero di pagina del registro del consorzio;
      - copia  della  pagina  del  registro del consorzio relativa ad
ogni   singolo   agricoltore   che   riporta  i  dati  identificativi
dell'intestatario della particella;
      - tabella di decodifica del numero di riordino.

   Zona coperta da segreto militare
   E'  in  tal  caso  e'  necessario  che nel fascicolo aziendale sia
presente:
      - la  documentazione  idonea  a  dimostrare  la  titolarita' di
conduzione  dell'appezzamento. In particolare e' necessario acquisire
l'attestazione  da  parte  degli  organi  competenti  (Intendenza  di
finanza  o  altro)  della superficie data in concessione. Nel caso in
cui  si richiedano gli aiuti di cui al titolo IV e gli aiuti previsti
dall'art.   69   del   Reg.   (CE)   n.  1782/03  e'  necessario  che
l'attestazione  contenga anche la destinazione d'uso dei terreni dati
in concessione idonea al premio richiesto.
      - Planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio
catastale  ,  estratto  di  mappa,  stralcio,  mappetta  grafica  del
territorio) dove e' necessario delimitare la zona data in concessione
scrivendo  "terreno demaniale dato in concessione", e specificare che
la  zona  data  in  concessione  si trova a fronte o limitrofa di una
particella  presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio
del Territorio.

Particelle   interessate   da  usi  civici  nell'ambito  degli  aiuti
supplementari legali all'estensivizzazione
   Ai fini della determinazione del coefficiente di densita' relativo
al    premio   bovini,   il   Comune   dovra'   rilasciare   apposita
certificazione, riportante le seguenti informazioni:
      - lista  delle  particelle e/o totale della superficie concessa
in fida pascolo a tutti gli agricoltori;
      - numero  totale  dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale
della superficie;
      - per  il  singolo  agricoltore  indicazione  del  totale della
superficie  assegnata  e/o  del numero dei capi assegnati. Qualora la
superficie  assegnata  non  sia  esplicitata e' possibile ricavare la
relativa  quota  di  pascolamento  dal  numero  dei capi assegnati al
singolo  agricoltore  (es.  Sup.  assegnata  =  tot. Sup. destinata a
pascolo  dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati
a singolo agricoltore).

Appezzamenti demaniali
   Le  particelle  non  censite al catasto, in quanto appartenenti ad
aree  demaniali  (esempio  alvei  di  fiumi,  ecc.),  possono  essere
dichiarate   in  domanda  se  accompagnate  da  attestato  rilasciato
dall'Intendenza  di  Finanza  che ne certifica la coltivazione per la
campagna in corso.
   In  tali  casi  e'  necessario  che  nel  fascicolo  aziendale sia
presente:
      - la  documentazione  idonea  a  dimostrare  la  titolarita' di
conduzione  dell'appezzamento  in particolare e' necessario acquisire
l'attestazione  da  parte  degli  organi  competenti  (intendenza  di
finanza o altro) della superficie data in concessione.
      - planimetria  catastale (Foglio catastale , estratto di mappa,
stralcio)  dove  e' necessario delimitare la zona data in concessione
scrivendo  "terreno demaniale dato in concessione", e specificare che
la  zona  data  in  concessione  si trova a fronte o limitrofa di una
particella  presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio
del Territorio.

Particella   interessata  da  frazionamento  in  data  successiva  al
15.02.2005
   Le   particelle   catastali   oggetto  di  frazionamento  in  data
successiva   al   15.02.2005,  per  le  quali  l'agricoltore  attesti
l'esistenza  e  la  relativa  superficie attraverso la certificazione
catastale,  dovranno  essere  evidenziate sulla domanda integrando il
fascicolo  aziendale  con  la  seguente documentazione giustificativa
della conduzione:
      - visura  catastale  aggiornata  o  attualizzata  e  modello di
frazionamento/accorpamento "51F-TP" con timbro e data di approvazione
dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono,sia quelle con
le  informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi
ai  nuovi  identificativi  catastali  definitivi  assegnati  ed  alle
relative superfici       oppure, in alternativa,
      - visura  ampliata  aggiornata  o attualizzata delle particelle
nuove  e  delle  particelle  vecchie  ed  estratto di mappa catastale
aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT,
      oppure, in alternativa,
      - visura   ampliata   per  le  particelle  nuove  aggiornata  o
attualizzata  e  delle  particelle  vecchie  e  stralcio planimetrico
aggiornato   o   attualizzato   rilasciato  e  timbrato  dal  catasto
riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero
identificativo della particella interessata/e dal frazionamento.

Particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico
   Nel  caso  di particelle per le quali si dispone dell'estratto del
foglio  di  possesso  non  aggiornato  e'  possibile  ai  fini  della
dimostrazione  del  titolo  di conduzione integrare la documentazione
prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:
      - estratto/stralcio   planimetrico   del   foglio  di  possesso
abbinato alla visura tavolare
      - autocertificazione dell'agricoltore che confermi l'attualita'
della intestazione della visura tavolare.

Particelle appartenenti allo Stato estero
   Le  particelle  dichiarate  a  foraggere non seminabili permanenti
valide  solo  ai  fini  dell'aiuto  supplementare  zootecnia art. 69,
ricadenti  in territorio estero, possono essere dichiarate in domanda
purche' vengano rispettate le seguenti condizioni:
      - almeno  il  50%  della  superficie aziendale complessiva deve
essere ubicata entro i confini nazionali;
      - la  superficie  foraggera ricadente in territorio estero deve
essere  situata  nelle  immediate  vicinanze della superficie ubicata
entro i confini nazionali;
      - le   particelle   appartenenti  allo  Stato  estero  dovranno
comunque  essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a
dimostrarne   la  titolarita'  di  conduzione  (visure,  concessioni,
proprieta', contratti di affitto).

Particella ricadente su catasto urbano
   Tali   particelle   per   essere   riconosciute   dovranno  essere
accompagnate  da  documentazione giustificativa atta a dimostrarne la
titolarita' di conduzione.

7.  COMPATIBILITA'  TRA  DESTINAZIONI  D'USO  E  INTERVENTI  (MATRICE
PRODOTTO/INTERVENTO)

   L'allegato 2 si divide in due sezioni:
      1 colonne A e B, contenenti le seguenti informazioni:
         A. destinazione produttiva (descrizione);
         B.  varieta' (per le colture che le prevedono) o uso (per le
superfici foraggere e i terreni a riposo).
      2.  colonne  da  C ad AF, contenenti l'indicazione dei prodotti
ammissibili a ciascun intervento, compreso in uno dei regimi di aiuto
previsti dal Reg. (CE) n. 1782/03.
   Il  prospetto  seguente  illustra,  per  i diversi regimi di aiuto
previsti dal Reg. (CE) n. 1782/03,

Regime di aiuto    Riferimento         Descrizione intervento
                    normativo
                |Titolo III, Cap.|                 |
                |4, sez II, art. |                 |
                |54 Reg. (CE) n. |SUPERFICIE MESSA |
TITOLI DI RITIRO|1782/03         |ARIPOSO          |-
---------------------------------------------------------------------
                |Titolo III, Cap.|ESENZIONE DALLA  |
                |4, sez II, art. |MESSA A RIPOSO   |
                |55, a) Reg. (CE)|PER AZIENDE      |
                |n. 1782/03      |BIOLOGICHE       |-
---------------------------------------------------------------------
                |Titolo III, Cap.|                 |
                |4, sez II, art. |ESENZIONE DALLA  |
                |55, b) Reg. (CE)|MESSA A RIPOSO   |con contratto -
                |n. 1782/03      |PER NO-FOOD      |senza contratto
---------------------------------------------------------------------
                |Titolo III, Cap.|ESENZIONE DALLA  |
                |4, sez II, art. |MESSA A RIPOSO   |
                |55, b) Reg. (CE)|PER LA PRODUZIONE|
                |n. 1782/03      |DI BIOGAS        |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |DESTINAZIONI     |
                |                |PRODUTTIVE       |
                |Titolo III, Cap.|AMMISSIBILI AL   |
                |3, art. 44 Reg. |REGIME DI        |
TITOLI ORDINARI |(CE) n. 1782/03 |PAGAMENTO UNICO  |-
---------------------------------------------------------------------
TIT. IV Reg.(CE)|                |GRANO DURO       |
n. 1782/03      |Capitolo 1      |QUALITA'         |-
---------------------------------------------------------------------
                |Capitolo 2      |PIANTE PROTEICHE |-
---------------------------------------------------------------------
                |Capitolo 3      |RISONE           |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |FRUTTA A GUSCIO  |
                |Capitolo 4      |NOCCIOLA         |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |FRUTTA A GUSCIO  |
                |Capitolo 4      |MANDORLE         |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |FRUTTA A GUSCIO  |
                |Capitolo 4      |NOCI COMUNI      |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |FRUTTA A GUSCIO  |
                |Capitolo 4      |PISTACCHI        |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |FRUTTA A GUSCIO  |
                |Capitolo 4      |CARRUBE          |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |COLTURE          |
                |Capitolo 5      |ENERGETICHE      |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |COLTURE          |
                |                |ENERGETICHE      |
                |Capitolo 5      |BIOGAS           |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |PRODOTTI LATTIERO|
                |Capitolo 7      |- CASEARI        |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |PREMIO           |
                |                |SUPPLEMENTARE    |
                |                |PRODOTTI LATTIERO|
                |Capitolo 7      |- CASEARI        |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |SEMENTI          |
                |Capitolo 9      |CERTIFICATE      |-
---------------------------------------------------------------------
ART. 69 Reg.(CE)|Dm 2026/04 art.1|                 |
n. 1782/03      |lett. a)        |GRANO DURO       |-
---------------------------------------------------------------------
                |Dm 2026/04 art.1|                 |
                |lett. b)        |GRANO TENERO     |-
---------------------------------------------------------------------
                |Dm 2026/04 arti |                 |
                |lett. c)        |MAIS             |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |ammissibile al
                |                |                 |premio -
                |                |                 |compatibile - non
                |Dm 2026/04 art. |                 |ammissibile al
                |1 lett. d)      |AVVICENDAMENTO   |premio
---------------------------------------------------------------------
                |FORAGGI DA      |                 |
                |DESTINARE ALLA  |                 |
                |TRASFORMAZIONE  |FORAGGI DA       |
                |(REG. (CE) n.   |DESTINARE ALLA   |
ALTRO           |1786/03)        |TRASFORMAZIONE   |-
---------------------------------------------------------------------
                |                |FORAGGERE        |
                |                |(utilizzate ai   |
                |                |fini del calcolo |
                |DM 2026 art. 2  |del carico di    |
                |punto b), c), d)|uba)             |-
---------------------------------------------------------------------
DESTINAZIONI NON|ART. 51 del Reg.|DESTINAZIONI     |
AMMISSIBILI     |(CE) n. 1782/03 |PRODUTTIVE       |-
---------------------------------------------------------------------
AMMISSIBILI AI  |                |                 |
TITOLI DI RITIRO|ART. 51 del Reg.|DESTINAZIONI NON |
E ORDINARI      |(CE) n. 1782/03 |PRODUTTIVE       |-

7.1 Foraggere
   Ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.
2,  lettere  b),  c)  e  d)  del  DM  2026 del 24 settembre 2004, che
prevedono   l'allevamento   di   bovini   secondo  metodi  estensivi,
l'agricoltore  deve  garantire  una  quota  minima  di pascolabilita'
corrispondente  al 50% della superficie foraggera aziendale destinata
a pascolo permanente.

Ammissibilita' delle superfici foraggere
   Le  destinazioni  d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico
UBA sono parimenti elencate nell'allegato 2.

Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento
   L'art.  3  del Reg. (CE) n. 796/04 stabilisce per gli Stati membri
l'obbligo  di  mantenimento  della  superficie  investita  a  pascolo
permanente.
   Ai  sensi  dell'art.  4  del  Reg.  (CE) n. 796/04, ciascuno Stato
membro   provvede,  affinche'  sia  mantenuta  la  proporzione  della
superficie   investita   a   pascolo   permanente,  dichiarata  dagli
agricoltori  nel  2003  e  maggiorata  della  superficie  investita a
pascolo  permanente  dichiarata  nel  2005,  rispetto alla superficie
agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinche' la proporzione
di  cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a
pascolo  permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica
a livello nazionale.
   La  proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle
superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.
   Anche  i  pascoli  permanenti, ammissibili ai fini del calcolo del
carico UBA, sono elencati nell'allegato 2.

Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili
   In  presenza  di  superfici  foraggere  non  seminabili, destinate
esclusivamente  al  pascolo  permanente, la superficie da prendere in
considerazione,  sia per l'abbinamento dei titoli ordinari che per la
determinazione  del  coefficiente di densita' valida per la richiesta
del premio supplementare zootecnica art. 69, deve essere calcolata al
netto delle tare forfettarie nel seguente modo:
      1.  tara  del  20%  ,  in presenza di bosco pascolabile ad alto
fusto,  pascolo  cespugliato  e  pascolo  polifita,  tipo alpeggi con
presenza di roccia affiorante
      2.  tara  del  50%  in  presenza  di bosco pascolabile ceduo, e
pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

   Queste  classificazioni  determinano, quindi, l'applicazione della
tara  sui  codici colturali previsti nella matrice codici intervento.
La  tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata
(tara)  alla  superficie  dichiarata  in  relazione alla tipologia di
pascolo:
Tipologia di pascolo                                            |Tara
Pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato)               |20%
Pascolo arborato (bosco pascolabile ceduo)                      |50%
Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 20% (roccia affiorante)|20%
Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 50% (roccia affiorante)|50%

   Si  precisa  che,  in  presenza  di  roccia affiorante, diffusa in
misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale
da  non  pregiudicarne  la pascolabilita' - si dovra' decurtare dalla
superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

7.2 Tare e usi non agricoli

   Ai sensi all'articolo 30, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 796/04, la
superficie  da prendere in considerazione ai fini della domanda unica
deve  corrispondere  alla  superficie  utilizzata  secondo  le  norme
locali.
   Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per
tradizione  nelle  buone pratiche agricole di coltivazione od uso del
suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente
utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri.
   Inoltre  le  tare all'interno di un appezzamento colturale sono da
considerare  solo  se significative, cioe' superiori a 100 mq (100 mq
=1  ara).  Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie
utilizzata  dichiarata  nella  domanda.  Elementi  non ammissibili di
secondaria  importanza  (ad  es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere
detratti  soltanto  se  complessivamente rappresentino una superficie
significativa superiore a 100 mq.

Piante sparse (fino a 100 piante/ha)
   Nel  caso  di piante sparse si possono presentare due modalita' di
coltivazione:
      a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a
set aside.
      Se  all'interno  di  un  appezzamento  coltivato  ad  un  certo
utilizzo  o  set  aside  sono  presenti  piante sparse la cui area di
proiezione  della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il
set  aside),  e'  necessario  sottrarre alla superficie dichiarata la
superficie  corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5
mq; per le piante grandi 10 mq).
      b) Superfici coltivate sottochioma.
      Nel  caso  in  cui  l'area  della proiezione della chioma della
pianta  risultasse  coltivata, non e' necessario stimare il numero di
piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

    stima n. piante/ha     Tara in are         Tipologia tara
     da     |      a      |           |
     1      |     50      |     0     |     "tara non rilevante"
     51     |     100     |     1     |            "tara"

   Nel  caso  di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola
nessuna  tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sara'
detratta una superficie di 1 ara.

Seminativo arborato
   Nel  caso  di  superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo
frutta  in  guscio  dove  non  e'  prevista  nessuna  consociabilita)
consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si
dovra'  sottrarre  alla superficie da dichiarare l'area di proiezione
della  chioma  delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero
delle  piante  presenti  per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq
(per le piante grandi).

   In  presenza  di  filari  la superficie in mq da sottrarre, dovra'
essere  calcolata  misurando la lunghezza media del filare per numero
dei filari per larghezza filare stabilita (2 metri).

Coltivazioni arboree specializzate
   Viene  definita  coltura  arborea specializzata un impianto in cui
non e' possibile praticare una consociazione con una coltura agraria.
Una coltura sara' classificata "specializzata" quando:
      - negli  impianti  a  sesto  regolare: la distanza tra i filari
(interfila)  e'  inferiore  a  m  5  oppure quando la distanza tra le
chiome delle piante tra i filari e' inferiore a m 3;
      - negli  impianti  a sesto irregolare la densita' di piante per
ettaro  e'  superiore  a 400 piante o la distanza tra le chiome delle
piante tra i filari e' inferiore a m 3.

   Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale
superficie  come  `non seminabile', associata al tipo di coltivazione
arborea riscontrata.
   Nel  caso  di  colture  arboree  specializzate,  potranno comunque
essere  riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo
e  foraggere  effettivamente  riscontrati  (al netto della proiezione
della   chioma)   ad   esclusione   delle  superfici  ritirate  dalla
produzione,  per  l'incompatibilita'  della finalita' lucrativa delle
superfici.
   Si  ricorda  che  negli  impianti dichiarati a frutta a guscio non
sono ammissibili consociazioni erbacee.

Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici
   In  riferimento all'articolo 30, paragrafo 1 del Reg. (CE) 796/04,
e  in  riferimento  alla  tecnica di misurazione utilizzata, e' stata
determinata  una  tolleranza  tecnica  di  misurazione definita dalla
competente autorita'.
   Con  tale  definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di
accertamento  e  misurazione  delle  superfici dichiarate in domanda,
dovute  al  sistema  di controllo applicato, cioe' il telerilevamento
aereo.
   Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza
tecnica di particella cosi' calcolata: quando la differenza (positiva
o   negativa)   tra   la  superficie  dichiarata  e  quella  misurata
(oggettiva)  di una particella e' inferiore al 5%, fino ad un massimo
di  0,50  ettari,  sara'  accettata la superficie dichiarata, in caso
contrario sara' accettata la superficie oggettiva.

8. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

   I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati
al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1786/03 e n. 382/05) che intendono
stipulare   nel   corso   della   campagna   2005/06   contratti  e/o
dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la
domanda  unica di pagamento campagna 2005 (che siano o no assegnatari
di titoli).
   Le  particelle  dichiarate  nella  domanda unica di pagamento come
"sementi   certificate",  sono  equiparate  e  compatibili,  ai  fini
dell'aiuto  previsto  dai  Regg.  (CE)  n.  1786/03 e n. 382/05, alle
particelle  dichiarate  a  foraggi  essiccati, in quanto la normativa
vigente consente la cumulabilita' degli aiuti tra foraggi essiccati e
sementi  certificate,  con  esclusione delle piante da foraggio sulle
quali  sono  stati  raccolti  i  semi  (Reg.  (CE)  n.  382/05 art.4,
paragrafo 2), come indicato nella tabella compatibilita' degli aiuti.
   I  produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che
intendono  stipulare  contratti in data successiva alla presentazione
della  domanda  di pagamento per superfici possono, entro la data del
31 maggio, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15
e  22 del Reg. (CE) n. 796/04, delle superfici investite a foraggi da
destinare alla trasformazione, anche in aumento.

9. PRODUTTORI CHE ADERISCONO AL REGIME SEMPLIFICATO

   I  produttori  che  aderiscono al regime semplificato ai sensi del
Reg.  (CE)  n.  1/02  e richiedono i premi previsti dal titolo IV e i
premi  supplementari  di  cui  all'art.  69  del Reg. (CE) n. 1782/03
devono  utilizzare  il modello di domanda unica per le sole superfici
relative ai suddetti premi.
   I  suddetti  produttori  possono richiedere, inoltre, pagamento di
titoli provenienti da attribuzioni diverse, utilizzando il modello di
domanda unica.

10. RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

   Il  produttore,  in  possesso di almeno uno dei requisiti previsti
dal  Reg.  (CE) n. 1782/03, artt. 42 e 40, par. 5, richiede l'accesso
alla riserva nazionale mediante la presentazione della domanda unica,
fornendo all'Organismo pagatore competente le informazioni necessarie
e  la documentazione richiesta con le modalita' e nei tempi stabiliti
dalle disposizioni emanate dallo stesso Organismo pagatore.
   In sintesi, l'accesso alla riserva nazionale e' riconducibile alle
seguenti fattispecie:
      - richiesta di assegnazione titoli;
      - richiesta di allineamento del valore alla media regionale;
      - richiesta di consolidamento del valore.
   Le   disposizioni   applicative   nazionali  sulla  riserva  e  le
condizioni  tecniche  per  l'accesso  alle fattispecie sopraelencate,
sono  contenute  nel  decreto  MiPAF  del  24  marzo  2005  n. D/118,
"Disposizioni  nazionali di attuazione dell'articolo 42 del Reg. (CE)
n.  1782/03  concernente  la  gestione della riserva nazionale" e nel
Decreto  MiPAF  del  7  aprile 2005 n. D/137 "Condizioni tecniche per
l'accesso  alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo
3  del  Decreto  ministeriale 24 marzo 2005", nonche' nella circolare
AGEA n. ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005.

11. CONDIZIONALITA'

   In  relazione  alle  disposizioni  e  agli  impegni  relativi alla
condizionalita'  di  cui  al  titolo  lI  Capitolo I del Reg. (CE) n.
1782/03, nonche' alle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al
decreto  Mipaf 13 dicembre 2004 n. 5406 e successive modificazioni si
rimanda alla circolare AGEA ACIU.2005.20 del 28 gennaio 2005.

12. RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

   In  conformita'  con quanto disposto dall'art. 73 del Reg. (CE) n.
796/04, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di
restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
   Gli  Stati  membri  possono decidere che l'indebito sia recuperato
tramite  detrazione  da  uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti
effettuati  a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti
di  cui  ai  titoli  III  e  IV  del  Reg.  (CE)  n.  1782/03, previa
notificazione  della  decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore
interessato   puo'   effettuare  il  rimborso  senza  attendere  tale
detrazione.
   Inoltre,  si  applica  una sanzione amministrativa da comminarsi a
cura  dell'Ispettorato  Centrale  Repressione  Frodi  (ICRF) ai sensi
dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.
   Gli    interessi    decorrono    dalla   data   di   notificazione
all'imprenditore  dell'obbligo  di  restituzione  sino  alla data del
rimborso  o  detrazione  degli importi dovuti, salvo i casi di frode,
rispetto  ai  quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione
dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso

   d'interesse  e'  pari  al  tasso  legale  vigente al momento della
notifica  al  agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito.
Gli  interessi  non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito
sia avvenuto per errore dell'Organismo pagatore competente.
   La  restituzione  dell'indebito  puo'  avvenire  con due modalita'
diverse:
      - restituzione   delle   somme   direttamente   da   parte  del
beneficiario;
      - restituzione  delle  somme  tramite  compensazione  con altri
pagamenti.

   Nel  primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il
momento  in  cui  e'  stato  notificato  al beneficiario l'obbligo di
restituzione  ai  sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/04 e quello
restituzione delle somme indebitamente erogate.
   Nel  secondo  caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra
il  momento  in  cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di
restituzione  ai  sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/04 e quello
di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si
intende utilizzare per effettuare la compensazione.
   L'obbligo  di restituzione non si applica se il periodo intercorso
tra  la  data  di  pagamento  dell'aiuto  e quella in cui l'autorita'
competente  ha  notificato  per  la  prima  volta  al beneficiario il
carattere  indebito  del  pagamento  effettuato  e' superiore a dieci
anni.  Se  il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo
e'  ridotto  a quattro anni.                        F.TO IL DIRETTORE
DELL'AREA DI COORDINAMENTO
                                 Dr. Giancarlo Nanni