All'AGEA  Ufficio  Monocratico Area
                                  Controlli    Area    Autorizzazione
                                  Pagamenti
                                  All'Organismo     pagatore    della
                                  Regione Veneto - AVEPA
                                  All'Organismo     pagatore    della
                                  Regione Emilia Romagna - AGREA
                                  All'Organismo     pagatore    della
                                  Regione   Lombardia   -   Direzione
                                  generale Agricoltura
                                  All'Organismo     pagatore    della
                                  Regione Toscana - ARTEA
                                  All'Organismo     Pagatore    della
                                  Regione Basilicata - ARBEA
                                  All'Organismo     Pagatore    della
                                  Regione   Piemonte   -  FINPIEMONTE
                                  S.p.A
                                  All'Ente Nazionale Risi
                                  Al   Centro   Assistenza   Agricola
                                  Coldiretti S.r.l.
                                  Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
                                  Al C.A.A. CIA S.r.l.
                                  Al CAA Copagri S.r.l.
                                  Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o
                                  CAA CANAPA
                                  e,  per  conoscenza:  Al  Ministero
                                  delle    Politiche    Agricole    e
                                  Forestali     Segreteria    tecnica
                                  Direzione  Generale delle Politiche
                                  Agroalimentari - PAGR V

1. Premessa

   La  presente circolare integra la circolare Agea n. ACIU.2005.129,
del  21  marzo  2005  relativa  alle  modalita'  e  condizioni per la
fissazione dei titoli provvisori.
   Nella  predetta  circolare sono specificate le caratteristiche dei
titoli  provvisori e sono descritte le modalita' per il calcolo degli
importi   e   delle   superfici  di  riferimento.  A  chiarimento  ed
integrazione  delle  disposizioni  contenute  nella  stessa,  con  la
presente   circolare   vengono  emanate  le  istruzioni  relative  al
trattamento  delle superfici di riferimento del triennio 2000, 2001 e
2002  ricavate  dalle  dichiarazioni degli agricoltori concernenti le
superfici  foraggere  e  viene altresi' modificato l'allegato 2 della
citata  circolare  relativamente  alle  modalita'  di  calcolo  degli
importi di riferimento relativi ai premi supplementari macellazione.

2. Superfici foraggere per agricoltori senza premi zootecnici

   L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ricomprende nella
superficie  di  riferimento l'intera superficie foraggera del periodo
di   riferimento,   intendendo  come  tale  la  superficie  aziendale
disponibile  durante  tutto  l'anno  civile  per  l'allevamento degli
animali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.2419/2001.
   Sulla  base  di  tale  disposto l'Agea ha calcolato e comunicato i
titoli  provvisori  considerando  tutte  le  superfici dichiarate nel
periodo  di  riferimento  nei  codici  compatibili  con  le superfici
foraggere,  come  specificato  nell'allegato 2 della citata circolare
Agea n. ACIU.2005.129.
   Pertanto gli agricoltori produttori di seminativi che:
      - non   hanno   richiesto   premi  comunitari  per  il  settore
zootecnico, bovino e ovicaprino e non sono intestatari di quote latte
e
      - hanno  dichiarato  nelle  domande di compensazione al reddito
del periodo di riferimento superfici foraggere,
   si   trovano   oggi  nella  situazione  di  avere  un  importo  di
riferimento  calcolato  unicamente sulle superfici che hanno prodotto
un reddito nel triennio (seminativi, set-aside) ma suddiviso su tutta
la  superficie  dichiarata nel triennio stesso, compresi quindi anche
tutti i terreni dichiarati nell'utilizzo "foraggere".

   Ai  sensi  di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 28 del
regolamento  (CE)  n.  795/2004,  l'agricoltore  puo' dimostrare, con
soddisfazione   dell'autorita'   competente,   che   nel  periodo  di
riferimento la superficie foraggera risultava inferiore.
   In   attuazione   di   tale  disposizione,  e'  stata  predisposta
un'apposita procedura per consentire agli agricoltori sopra descritti
di   poter   dichiarare   che  le  superfici  indicate  nell'utilizzo
"foraggere" nel periodo di riferimento e considerate dall'Agea per il
calcolo  dei  titoli,  non  erano,  come previsto dell'articolo 5 del
regolamento  (CE)  n.  2419/2001, disponibili per l'allevamento degli
animali per un periodo minimo di sette mesi.
   Tale  dichiarazione  consentira'  di non utilizzare tali superfici
per il calcolo dei titoli; l'operazione di ricalcolo sara' effettuata
in  automatico dall'AGEA entro il termine di cui all'art. 12, par. 4,
del  Reg.  (CE)  n.  795/2004.  Le  domande di fissazione e quelle di
aiuto,  eventualmente gia' presentate prima del ricalcolo dei titoli,
possono  quindi  ritenersi  valide  senza  essere  ne' modificate ne'
rinnovate.

3. Superfici foraggere dichiarate come pascolo

   Gli  agricoltori  che hanno dichiarato superfici a pascolo (codice
38)  nel periodo di riferimento possono richiedere il ricalcolo delle
superfici e dei relativi titoli collegati ai terreni dichiarati nelle
domande  PAC  e  per  i  quali l'agricoltore specifica oggi, sotto la
propria  responsabilita',  che  si  trattava di pascolo arborato o di
pascolo cespugliato.
   La  ragione  di  questa  disposizione  e' legata al fatto che oggi
questi  terreni  possono  essere dichiarati al fine dell'utilizzo dei
titoli,  ma  sono sottoposti ad una riduzione percentuale al fine del
calcolo della superficie ammissibile.
   A  partire  dall'anno 2004, infatti, su indicazione dei competenti
servizi  della Commissione europea, e' stata adottata nelle regole di
ammissibilita'  delle  superfici in questione una "tara" percentuale,
ai  fini  di escludere dalla superficie utilizzata per l'attivita' di
pascolo lo spazio occupato dalle piante.
   Le  tare oggi adottate nella valutazione delle superfici a pascolo
sono le seguenti:
      - Tara   del  50%  della  superficie  dichiarata  come  pascolo
arborato (boschi)
      - Tara   del  20%  della  superficie  dichiarata  come  pascolo
cespugliato

   L'applicazione  di  queste  tare  sulle  superfici dichiarate oggi
potrebbe  causare  l'impossibilita' di utilizzare pienamente i titoli
provvisori  gia'  calcolati,  poiche' nel triennio di riferimento non
era  stata  ancora  introdotta  la  distinzione  tra pascolo, pascolo
arborato  e  pascolo cespugliato e, in conseguenza, tali terreni sono
stati  considerati  interamente  per  il  calcolo della superficie di
riferimento   e,   quindi,   del   numero  dei  titoli  da  assegnare
all'agricoltore.
   Di  conseguenza  l'Agea  ha predisposto una procedura che consente
agli  agricoltori  di chiedere il ricalcolo delle superfici foraggere
considerate   per  la  generazione  dei  titoli  che  derivano  dalle
dichiarazioni dei pascoli nel triennio di riferimento.
   Tale  procedura e' rivolta a quegli agricoltori che nel periodo di
riferimento  hanno  dichiarato  superfici foraggere con il codice 038
(pascolo).
   Questi agricoltori potranno effettuare le seguenti operazioni:
      1)  dichiarare, sotto propria responsabilita' che, ai sensi del
citato  articolo  28  del regolamento (CE) n. 795/2004, la superficie
foraggera  inserita  a "pascolo" e' sovrastimata, perche' all'interno
di  quel  dato  c'e' una parte di "pascolo cespugliato" o di "pascolo
arborato"  che  vanno riconsiderati alla luce delle vigenti regole di
ammissibilita' della superficie.
      2)  operare  la  suddivisione della superficie a pascolo in tre
valori:   pascolo  arborato,  pascolo  cespugliato,  pascolo  per  la
rimanenza  (il  totale  dei  tre  valori deve essere uguale al valore
originario); ciascun valore viene moltiplicato per un coefficiente di
riduzione:  rispettivamente  50%,  80%, 100%, la sommatoria dei nuovi
valori e' la nuova superficie foraggera a pascolo.

   Su  tale  base,  l'operazione  di  ricalcolo  sara'  effettuata in
automatico dall'AGEA entro il termine di cui all'art. 12, par. 4, del
Reg.  (CE)  n. 795/20043. Le domande di fissazione e quelle di aiuto,
eventualmente gia' presentate prima del ricalcolo dei titoli, possono
quindi ritenersi valide senza essere ne' modificate ne' rinnovate.

4. Premi supplementari macellazione

   Ai  sensi  di quanto previsto dall'articolo 31-bis del regolamento
(CE)  n.  795/2004, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
con  lettera  prot. n. M/851 della Direzione Generale delle Politiche
Agricole  del 15 aprile 2005, ha dato istruzioni per il ricalcalo dei
titoli  derivanti  dai premi supplementari "etichettatura e qualita'"
dei capi macellati istituiti dalla campagna 2001.
   Sulla  base  di tali indicazioni Agea provvedera' al ricalcolo dei
titoli  provvisori  per  coloro  che hanno beneficiato di tali aiuti,
applicando  una media basata sulle annualita' per le quali tali premi
erano disponibili e non basata sull'intero periodo di riferimento.
   Il  punto  3 del paragrafo "Regole Generali" dell'allegato 2 della
circolare Agea n. ACIU.2005.129, del 21 marzo 2005, e' di conseguenza
sostituito dal seguente:

      "3.  Si  passa alla considerazione del divisore di prodotto per
il  calcolo  della  media  triennale. Questo divisore e' pari a 3 per
tutti i regimi di premio, con le seguenti eccezioni:
      - Lino da fibra: media su due anni (2001 e 2002)
      - Canapa: media su due anni (2001 e 2002)
      - Premio supplementare ovicaprini su un anno (2002)
      - Premi   supplementari  macellazione  consorzi  etichettatura:
media su due anni (2001 e 2002)
      - Premi supplementari macellazione aziende biologiche: media su
due anni (2001 e 2002)
      - Premi  supplementari macellazione capi IGP: media su due anni
(2001  e 2002)...".                       F.TO IL DIRETTORE DELL'AREA
DI COORDINAMENTO
                                 Giancarlo Nanni

-------------
          Note a chiusura
          L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 241912005 recita:

             Principi generali applicabili alle parcelle agricole.
          1. Ai fini del presente regolamento:
             a)  una  parcella costituita da colture arboree e da una
          delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE)
          n.3508/92  si considera come una parcella agricola, purche'
          la  suddetta  coltura  si  possa  effettuare  in condizioni
          comparabili  a  quelle  delle  parcelle  non  arboree della
          stessa regione;
             b)  in  caso  di  utilizzazione  in  comune di superfici
          foraggere,   le   competenti   autorita'   procedono   alla
          ripartizione  virtuale  delle medesime fra gli imprenditori
          interessati  proporzionalmente  alla  loro utilizzazione di
          tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;
            c)  ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile
          per  l'allevamento  degli  animali per un periodo minimo di
          sette  mesi a decorrere da una data determinata dallo Stato
          membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo.
          2.  Se  una  superficie  foraggera  e' situata in uno Stato
          membro  diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che
          la   utilizza,  detta  superficie  viene  considerata,  sai
          richiesta    dell'imprenditore,   come   parte   integrante
          dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che:
             a) sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda; e
             b)   gran  parte  delle  superfici  agricole  utilizzate
          dall'imprenditore  in  questione  sia  situala  nello Stato
          membro in cui questi ha sede.

          Il  par.  4,  dell'art.  12 del Reg. (CE) n. 795/04 recita:
          Articolo 12
          4.  La  fissazione  definitiva  dei  diritti  all'aiuto  da
          assegnare  nel  corso  del  primo  anno di applicazione del
          regime di pagamento unico e' subordinata alla presentazione
          di  una  domanda per tale regime, a nonna dell'articolo 34,
          paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ".
          Prima  della  loro  definitiva fissazione, non e' possibile
          alcun trasferimento definitivo dei diritti all'aiuto.
          I  diritti  all'aiuto  definitivi  devono  essere  comunque
          fissati  entro  il 15 agosto del primo anno di applicazione
          del  regime  di  pagamento unico. Ove particolari requisiti
          amministrativi   lo   richiedano,  per  il  primo  anno  di
          applicazione  del regime di pagamento unico lo Stato membro
          puo'  decidere  di far coincidere la data per la fissazione
          definitiva   con  quella  della  notifica  del  versamento,
          ammesso  che  questa  non sia successiva al 31 dicembre del
          primo anno di applicazione.
          vedi precedente nota n. 2