IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del
12 giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Mozzarella  di  Bufala  Campana»  nel  quadro della procedura di cui
all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il   decreto  25 giugno  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, con
il  quale  l'organismo  di  controllo denominato «CSQA Certificazione
qualita'  agroalimentare  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano  n.  74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;
  Visto  il  decreto  24 gennaio  2003,  con  il quale l'organismo di
controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via
S.  Gaetano  n.  74,  e'  stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella  di  Bufala
Campana»;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Mozzarella  di Bufala Campana» anche nella fase intercorrente tra la
scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa
fissata  al  24 giugno 2005, alle medesime condizioni stabilite nella
predetta autorizzazione;
   Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo denominato
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano  n. 74, con decreto 25 giugno 2002, ad effettuare i controlli
sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella  di  Bufala
Campana»  registrata  con  il  regolamento  della Commissione (CE) n.
1107/96  del  12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 24 giugno 2005.