IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del
12 luglio  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Provolone  Valpadana»  nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  2 luglio  2002,  con  il  quale  l'organismo di
controllo  «C.S.Q.A  Certificazione Qualita' Agroalimentare Srl», con
sede  in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
«Provolone Valpadana»;
  Visto  il  decreto  24 gennaio  2003,  con  il quale l'organismo di
controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via
S.  Gaetano  n.  74,  e'  stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Provolone
Valpadana»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della
predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa
fissata  al  1° luglio 2005, alle medesime condizioni stabilite nella
predetta autorizzazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»  con  sede  in  Thiene  (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla   denominazione   di  origine  protetta  «Provolone  Valpadana»
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del
12 luglio  1996,  e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 1°
luglio 2005.