IL DIRETTORE GENERALE per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica; Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 e le successive modificazioni: all'ufficio circondariale marittimo di Gela, in quanto compreso nel compartimento marittimo di Porto Empedocle, fu attribuita la sigla 2PE; all'ufficio circondariale marittimo di Ortona e a quello di Vasto, in quanto compresi nel compartimento marittimo di Pescara, furono attribuite rispettivamente la sigla 1PC e 3PC; alle delegazioni di spiaggia di Marina di San Vito e di Francavilla, in quanto comprese nel compartimento marittimo di Pescara, furono attribuite le sigle di 5PC e 10PC; alla delegazione di spiaggia di Tremiti, in quanto compresa nel compartimento marittimo di Manfredonia, fu attribuita la sigla 5MF; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, con il quale: gli uffici circondariali marittimi di Gela (Caltanissetta) e Ortona (Chieti) sono stati elevati a capitaneria di porto; le delegazioni di spiaggia di Marina di San Vito e di Francavilla sono state trasferite nella giurisdizione marittima della capitaneria di porto di Ortona con contestuale cancellazione da quella della capitaneria di porto di Pescara; la delegazione di spiaggia di Tremiti e' stata trasferita nella giurisdizione marittima della capitaneria di porto di Termoli con contestuale cancellazione da quella della capitaneria di porto di Manfredonia; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuta la necessita' di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, e' apportata la seguente variazione: dopo Scoglitti del compartimento marittimo di Pozzallo, aggiungasi: Compartimento marittimo di «Gela» sigla assegnata GELA; dopo Termoli, del compartimento marittimo di Termoli, aggiungasi: «Tremiti» sigla assegnata 1TM; dopo Tremiti, del compartimento marittimo di Termoli, aggiungasi: Compartimento marittimo di: «Ortona» sigla assegnata OR; «Vasto» sigla assegnata 1OR; «Marina di San Vito» sigla assegnata 2OR; «Francavilla» sigla assegnata 3OR.