IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
    Vista  la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990,
n.  20  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15 settembre 1990),
concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194 di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto
ed  integrato  dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004, n. 260, di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Visti  i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in
allegato sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un
numero  limitato  di  anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194,  art.  5,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290;
    Viste   le   domande  presentate  dalle  imprese  titolari  delle
autorizzazioni,  al  fine  di  ottenere  il  rinnovo  nazionale delle
registrazioni dei prodotti di cui trattasi;
    Visti  i  decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in
allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze
attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea;
    Viste  le istanze di adeguamento e di ri-registrazione presentate
dalle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
riportati   nell'elenco  allegato  al  presente  decreto  secondo  le
modalita'  stabilite  dai  rispettivi  decreti  di  recepimento delle
sostanze attive componenti;
    Considerati  i  tempi  tecnici  necessari per procedere ad alcune
verifiche  amministrative  e alla conseguente emanazione dei relativi
decreti   di   ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  di  cui
trattasi;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del sopra citato decreto
che    prevede    la    concessione   di   una   proroga   temporanea
dell'autorizzazione  di  un  prodotto  fitosanitario  per  il periodo
necessario  per  procedere  alla  verifica  delle  sue  condizioni di
autorizzazione;
    Ritenuto   di  dover  comunque  garantire  la  continuita'  delle
registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo
concesse in attesa della conclusione delle verifiche ora in corso;
    Ritenuto  altresi' di poter applicare la tariffa minima di 258,23
euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto
la  concessione  della proroga di cui trattasi comporta una procedura
di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;
    Visti  i  relativi  versamenti  effettuati  ai  sensi  del citato
decreto ministeriale dalle imprese interessate;
                              Decreta:

    Le  autorizzazioni  all'immissione in commercio e all'impiego dei
prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al presente decreto
sono  prorogate  fino  al  30 giugno 2006 per concludere le verifiche
amministrative preliminari ai provvedimenti di ri-registrazione.
    Restano  invariate  le  condizioni  d'impiego dei prodotti di cui
trattasi,  fatto  comunque  salvo  il  loro  adeguamento  al  decreto
legislativo  del  14 marzo  2003,  n. 65, citato in premessa, nonche'
delle verifiche attualmente in corso.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed avra' valore di notifica alle imprese
interessate.
      Roma, 12 maggio 2005
                                      p. Il direttore generale: Ferri