IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
  Visto  in  particolare il comma 62 dell'art. 1 della predetta legge
finanziaria  con  il  quale  sono  autorizzate,  a  carico di somme a
qualsiasi  titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e  debito  di  ciascuna  regione,  connessi  alle  perdite di entrata
realizzate   dalle  stesse  per  effetto  delle  disposizioni  recate
dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Considerato  che  ai  sensi  della  medesima  norma  gli importi in
questione  devono  essere indicati, solo a questo fine, nella tabella
di  riparto  approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, per essere compensati dal
Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato in quattro rate
annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005;
  Vista  la nota n. 1350/05/1.4.12.1 del 4 marzo 2005 con la quale la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano ha comunicato che nella
seduta del 3 marzo 2005 il Presidente della Conferenza ha formalmente
preso  atto  della presentazione da parte delle regioni del documento
concernente  le  compensazioni  previste dall'art. 1, comma 62, della
legge finanziaria 2005, trasmettendo la relativa tabella di riparto;
  Ritenuto  necessario  provvedere  all'approvazione della tabella di
riparto  proposta dalle regioni per le finalita' sopra richiamate e a
disciplinare le relative modalita' di compensazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2004, n.
311  (legge  finanziaria  2004)  e'  approvata  l'allegata tabella di
riparto,  che  forma parte integrante del presente provvedimento, con
la  quale  vengono  individuati  gli  importi  a  credito e debito di
ciascuna  regione,  connessi alla perdite di entrata realizzate dalle
stesse  per effetto delle disposizioni recate dall'art. 17, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2.  Il  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
alle  compensazioni  interregionali  degli  importi di cui al comma 1
nell'ambito  dei  trasferimenti  di  bilancio  statale destinati alle
medesime  regioni, le cui autorizzazioni di spesa sono iscritte nello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
riferimento al medesimo Dipartimento.
  3.  In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 62, della
legge  n.  311  del  2004  le  compensazioni  di  cui al comma 2 sono
effettuate   dal  predetto  Dipartimento  in  quattro  annualita',  a
decorrere  dall'anno  2005,  secondo  gli importi annuali individuati
nell'allegata tabella.
  4.  Gli importi a credito e a debito individuati ai sensi del comma
3,  sono  compensati  in  ciascun  anno  in  sede  di  erogazione dei
trasferimenti  richiamati  al  comma  2,  in  una  o piu' soluzioni e
comunque  fino a concorrenza degli stessi, a seconda delle specifiche
disponibilita'  di  bilancio  al riguardo utilizzabili e nel rispetto
delle  norme che regolano le cadenze temporali dei pagamenti a carico
del bilancio dello Stato.
  Il  presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 30 maggio 2005

                                              Il Ministro: Siniscalco