Ai Prefetti della Repubblica
                              Ai Questori della Repubblica
                              Al   Commissario  del  Governo  per  la
                              provincia di Trento
                              Al   Commissario  del  Governo  per  la
                              provincia di Bolzano
                              Al  Presidente  della  giunta regionale
                              della Valle d'Aosta
                                e, per conoscenza:
                              Al Ministero degli affari esteri
                              Al Ministero della difesa
                              Al Ministero della giustizia
                              Al Ministero delle attivita' produttive
                              Al Ministero delle infrastrutture e dei
                              trasporti
                              Al  Dipartimento  dei vigili del fuoco,
                              del  soccorso  pubblico  e della difesa
                              civile
                              Al   Comando   Generale  dell'Arma  dei
                              carabinieri
                              Al  Comando  Generale  della guardia di
                              finanza
                              Al'Ispettorato   generale   del   Corpo
                              forestale dello Stato
                              Al   Commissario   dello   Stato  nella
                              regione Sicilia
                              Al  rappresentante  del  Governo  nella
                              regione Sarda
                              Al   Commissario   del   Governo  nella
                              regione Friuli-Venezia Giulia
                              Al   Presidente  della  Commissione  di
                              coordinamento nella Valle d'Aosta
                              Al S.I.S.M.I.
                              Al S.I.S.D.E.
                              All'Agenzia delle dogane
                              All'Agenzia delle entrate
  Nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 158 del 10 luglio
2003 e' stato pubblicato il decreto 1° luglio 2003 previsto dall'art.
10 del decreto interministeriale del 19 settembre 2002, n. 272 (d'ora
in  avanti  decreto  interministeriale n. 272/2002) di esecuzione del
decreto  legislativo  2 gennaio  1997, n. 7 (d'ora in avanti: decreto
legislativo  n. 7/1997), recante norme di recepimento della direttiva
93/15  CEE  relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia
di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.
  Ai  sensi  dell'art.  10  del predetto decreto interministeriale n.
272/2002, quindi, le disposizioni del decreto legislativo n. 7/1997 e
del  relativo  decreto  interministeriale  n. 272/2002 concernente la
disciplina  delle  materie  esplodenti,  sono in vigore in Italia dal
25 luglio 2003.
  Poiche' si e' evidenziata, nel tempo, l'esigenza di meglio chiarire
alcuni  aspetti applicativi del ripetuto decreto interministeriale n.
272/2002,  acquisito  il  conforme  parere  tecnico della Commissione
Consultiva  Centrale  per  il  Controllo  delle  armi per le funzioni
consultive  in  materia  di  sostanze  esplosive  ed infiammabili, si
ritiene   utile   fornire,  di  seguito,  indicazioni  relative  alle
innovazioni piu' rilevanti apportate dalla nuova normativa.
  A tal fine, la presente circolare affronta le questioni pratiche di
maggiore  richiamo emerse nella fase di prima attuazione e quelle che
rivestono  particolare rilievo e urgenza per la migliore tutela della
sicurezza  pubblica  ed un piu' efficace controllo della circolazione
degli  esplosivi civili, garantendo una migliore tracciabilita' degli
stessi.
  Al  riguardo  va,  innanzi  tutto,  precisato  che  ai  sensi della
normativa in parola sono esclusi dal novero degli esplosivi civili:
    a) quelli  destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di
polizia,  compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati
dagli  stabilimenti  militari dell'A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa),
tuttora diretta emanazione dell'Amministrazione militare;
    b) gli  articoli pirotecnici,  ovvero  i  manufatti  classificati
nella IV e V categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con
regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635  (per  i  quali e' in via di
definizione   il   decreto   previsto   dall'art.   20   del  decreto
interministerialoe  n.  272/2002 - allegato 1 -) e che, ai fini della
disciplina  comunitaria,  sono  qualificati come tali dalla direttiva
2004/57/CE  del  23 aprile  2004 (Gazzetta Ufficiale dell'U.E. del 29
aprile  2004)  con  riferimento al suo Allegato I (allegato 2) o che,
con  riferimento  alle  indicazioni  di  cui  all'Allegato  II  della
medesima Direttiva, possano essere riconosciuti come tali;
    c) le  munizioni  per  uso  civile,  salvo  quanto disposto dagli
articoli 1, comma 3, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 7/1997.
1) - Istanze e comunicazioni.
  Le   istanze   relative  agli  esplosivi  ed  agli  altri  prodotti
esplodenti  comunque  elencati  all'art. 1 del decreto legislativo n.
7/1997,  ciascuna  delle  quali  deve  riferirsi  partitamente  ad un
singolo prodotto o a «famiglie» di prodotti dello stesso tipo - cosi'
come  espressamente indicati nel singolo certificato CE del tipo, ove
previsto  -  devono  sempre  essere  effettuate  in carta legale (nel
rispetto  degli  adempimenti  previsti  dall'art. 38, terzo comma del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000). Esse, cosi'
come le altre comunicazioni previste dallo stesso decreto legislativo
e   dal   decreto   interministeriale  n.  272/2002,  debbono  sempre
contenere:
    a) l'indicazione delle generalita' complete del richiedente, che,
anche  nel  caso  di  importazioni, esportazioni e trasferimenti (1),
deve  essere  il titolare della licenza di polizia di cui all'art. 46
e/o 47 T.U.L.P.S.;
              (1) In  ambito  UE  i  movimenti di merci tra Stati non
          sono  piu' denominati esportazioni o importazioni, ma, come
          nel testo, «trasferimenti.».
    b) l'indicazione del codice fiscale del richiedente;
    c) l'indicazione  della  ditta  per  la  quale  il titolare della
licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A.;
    d) il  nome  dell'esplosivo  o  dell'artificio  per  il  quale si
effettua la comunicazione;
    e) l'ente  notificato  ed il numero del relativo certificato, ove
previsto.
  Agli  atti  ed ai documenti formati all'estero da autorita' estere,
comprese  le dichiarazioni di conformita' «CE del tipo» ed i relativi
allegati  da  valere  nello  Stato, redatti in lingua straniera, deve
essere   allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
conforme   al   testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un «traduttore ufficiale» ai sensi
dell'art.  33 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.
  Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto  che, ai sensi dell'art. 19,
comma  3,  lettera  a), del decreto interministeriale n. 272/2002 non
occorre  alcuna  domanda per l'iscrizione nella tabella A allegata al
Regolamento  di  esecuzione  del  T.U.L.P.S.  dei prodotti esplodenti
rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  decreto legislativo n.
7/1997,   in   quanto   si   provvede   d'ufficio  sulla  base  della
comunicazione  di  cui  qui  si  e'  detto,  sempre che la stessa sia
regolarmente effettuata dai produttori o dagli importatori, ossia dai
soggetti   muniti   di  autorizzazioni  di  polizia  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 T.U.L.P.S.
2) - Marcature CE.
  Si richiamano preliminarmente le disposizioni previste dall'art. 2,
commi  2 e 3, del decreto legislativo n. 7/1997 in base alle quali e'
vietato  detenere,  utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi
titolo,  trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile
che  siano  privi  della  marcatura  CE e che non abbiano superato la
valutazione  di  conformita'  prevista  nell'allegato  V  al predetto
decreto legislativo.
  Si  ricorda  che  dal 25 luglio 2003, data di entrata in vigore del
decreto interministeriale n. 272/2002, i produttori o gli importatori
che  intendano immettere sul territorio nazionale un esplosivo devono
preventivamente  munirsi  dell'attestato  di esame «CE del tipo» o di
altra  certificazione  di  conformita'  rilasciata  da  un  organismo
notificato  di  uno  Stato  dell'Unione  europea,  secondo  una delle
procedure  di  cui  all'allegato  V al decreto legislativo n. 7/1997,
dandone  immediata  comunicazione a questo Ministero con le modalita'
indicate  nell'art.  8,  commi 6 e 7 del decreto interministeriale n.
272/2002.
  Ove  il  certificato  «CE  del  tipo»  sia  rilasciato  da  un Ente
notificato   nazionale,   alla  comunicazione  dei  dati  concernenti
l'esplosivo  provvede  direttamente  quest'ultimo, ai sensi di quanto
previsto  dal  comma 6 del menzionato art. 8 e con le modalita' dalla
stessa norma stabilite.
  Nel  caso,  invece,  in  cui  il certificato sia rilasciato da Enti
notificati  di altro Paese europeo, alla comunicazione, devono essere
allegati, come prescrive il comma 7 del richiamato art. 8 del decreto
interministeriale  n. 272/2002, l'attestato di esame «CE del tipo» e,
ove  non  gia'  presente  nell'attestato,  una  descrizione  completa
dell'esplosivo.  A tale atto deve essere unita, se non gia' compresa,
l'ulteriore certificazione dell'Ente notificato che attesti il numero
di  identificazione  delle  Nazioni  Unite  e  la classe di rischio o
equivalente   attestazione   dell'autorita'   competente   del  Paese
d'origine  dell'esplosivo,  ai sensi di quanto disposto dal paragrafo
2.2.1.1.3 del decreto 2 settembre 2003 (Traduzione in lingua italiana
del  testo  consolidato  della versione 2003 delle disposizioni degli
allegati  A  e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci  pericolose  su  strada  (ADR), di cui al decreto del Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003), pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre
2003 - serie generale.
  In  particolare,  anche  a  garanzia  della  «identificabilita» del
prodotto, le schede tecniche e gli altri allegati alla certificazione
«CE  del  tipo» dovranno essere trasmessi a questo Dipartimento prima
dell'inizio    della   produzione   industriale   o   dell'immissione
dell'esplosivo sul territorio dello Stato.
3) - Etichette.
  Per   una   corretta  individuazione  del  prodotto  esplosivo  nel
territorio  nazionale  e  per consentirne una migliore tracciabilita'
amministrativa, finalizzata alla piu' efficace tutela della sicurezza
pubblica  (art.  11  Direttiva  93/15/CEE  e  art. 1, comma 4 decreto
legislativo   n.   7/1997),   dovra'  altresi'  essere  trasmesso  un
fac-simile   dell'etichetta   che,   all'atto   dell'immissione   sul
territorio  nazionale,  dovra'  essere  apposta  sull'imballaggio. Ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  11  Direttiva 93/15/CEE e
dell'art.  1,  comma  4 decreto legislativo n. 7/1997, si provvedera'
affinche'  l'etichettatura  riunisca,  oltre  a quanto previsto dalla
direttiva  93/15  CEE  e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
(Gazzetta  Ufficiale  n.  87  del  14 aprile  2003  serie  generale -
«Attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imbal-laggio  e all'etichettatura dei preparati
pericolosi»), anche, in un unico riquadro, i seguenti dati:
    denominazione del prodotto;
    numero di identificazione ONU e codice di classificazione;
    numero di certificato «CE del tipo»;
    categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S.;
    nome del fabbricante;
    elementi   identificativi   dell'importatore   o  del  produttore
titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli
nel maneggio e trasporto;
    il  numero  del  provvedimento  di  presa  d'atto  ministeriale e
classificazione  ai  sensi  dell'art.  19,  commi  2  e 3 del decreto
interministeriale n. 272/2002.
  Particolare  attenzione  dovra'  essere  posta  nel  verificare  la
coincidenza  puntuale  della  denominazione dell'esplosivo e del nome
del  fabbricante riportati nella documentazione prodotta, richiamando
l'attenzione  degli interessati sul fatto che eventuali modificazioni
della  ragione sociale comportano un aggiornamento del certificato CE
del tipo presso l'Ente notificato.
4) - Movimentazione degli esplosivi.
  Occorre distinguere:
    a) esplosivo munito di certificato «CE del tipo».
  Il   decreto   legislativo   n.   7/1997,  recependo  la  direttiva
comunitaria  93/15/CEE,  riconduce  alla  competenza  dei Prefetti il
rilascio  dell'autorizzazione  per  le movimentazioni degli esplosivi
per uso civile marcati CE (articoli 8 e 9).
  In  attesa che sia reso operativo lo schedario informatizzato degli
esplosivi  muniti di certificazione «CE del tipo», i signori Prefetti
procederanno  a  rilasciare  le  prescritte autorizzazioni sulla base
delle  indicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza circa il
corretto  adempimento degli oneri di comunicazione di cui all'art. 8,
comma 7 del decreto interministeriale n. 272/2002.
  A tal fine il Dipartimento della pubblica sicurezza dara', di volta
in volta e per ciascun nuovo esplosivo o gruppo di esplosivi, formale
comunicazione  a  tutti  gli  Uffici  territoriali  del Governo delle
procedure   espletate,   adottando   un   numero  di  protocollo  che
contraddistinguera' anche il decreto di aggiornamento dell'Allegato A
al     Regolamento     di     esecuzione     del    T.U.L.P.S    (Es.
557/PAS.5431.XVJ/25/2004-CE (6)).
  Lo  stesso numero di protocollo sara' indicato dagli interessati in
tutte  le  successive istanze concernenti gli esplosivi, unitamente a
quello  del  certificato  «CE  del tipo», e dall'Amministrazione, sui
relativi   provvedimenti,   in   modo   da  semplificare  l'attivita'
amministrativa   e   perfezionare,   nel   contempo,  il  sistema  di
tracciabilita' amministrativa degli esplosivi stessi.
  Sul portale del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza  - Ufficio per l'Amministrazione Generale, sotto la colonna
servizi  e' presente il collegamento alla pagina dell'Ufficio per gli
affari  della  polizia  amministrativa  e  sociale,  (indirizzo  rete
multimediale interna I.P. http://10.249.8.214), alla voce CE DEL TIPO
ove  saranno  pubblicate, in tempo reale ed in ordine cronologico, le
comunicazioni di cui sopra;
    b) esplosivi   esclusi   dalle   disposizioni   della   direttiva
93/15/CEE.
  Fermo  quanto  previsto  dalle  norme  in  materia di importazione,
esportazione  e transito di materiali ricompresi nella legge 9 luglio
1990,   n.  185  (avente  ad  oggetto:  «Nuove  norme  sul  controllo
dell'esportazione,   importazione   e   transito   dei  materiali  di
armamento»),  continueranno  ad  essere oggetto di autorizzazione del
Ministro    dell'interno   l'importazione,   l'esportazione   ed   il
trasferimento degli esplosivi non ricompresi, secondo quanto detto in
premessa, nel campo di applicazione della richiamata direttiva 93/15.
  Resta,    altresi',    sottoposta    alla    medesima    competenza
l'autorizzazione  all'importazione  di  esplosivi  civili  marcati CE
provenienti   da  Paesi  esclusi  dall'applicazione  della  direttiva
93/15/CEE.   Anche   in   quest'ultimo   caso,  l'importatore  dovra'
presentare la comunicazione prevista dell'art. 8, comma 7 del decreto
interministeriale n. 272/2002, nei termini sopra riportati.
  Per  quanto  riguarda le campionature di materie riconducibili alle
fattispecie  degli esplosivi nuovi o sperimentali, che debbono essere
movimentate  o  trasferite  in  ambito  UE,  per  esigenze  quali  la
sottoposizione  a prova degli Organismi notificati, nel richiamare le
specifiche   disposizioni   previste   dall'art.  99  Regolamento  di
esecuzione  del T.U.L.P.S., si conferma che esse continuano ad essere
assoggettate alle licenze del Ministero dell'interno.
  Sono anche escluse le importazioni di esplosivi che siano destinati
ad  essere direttamente impiegati («utilizzati») dalle Forze armate e
di polizia dello Stato, ovvero dagli stabilimenti da esse posseduti e
direttamente controllati e gestiti (A.I.D.).
  Si  fa,  pero', presente che la direttiva 93/15/CEE sugli esplosivi
non  puo'  non  esplicare  i  suoi effetti anche con riferimento agli
esplosivi  destinati  ad essere utilizzati - da aziende private - per
la  realizzazione  dei materiali contemplati della legge n. 185/1990,
con  particolare  riferimento alla definizione stessa degli esplosivi
in parola ed al relativo sistema autorizzatorio delle importazioni.
  La  lettura  sistematica degli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, lettera
a), della predetta legge n. 185/1990 e della successiva direttiva CEE
(v. art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997), infatti, consente
di affermare che, fermo quanto prescritto dalla soprarichiamata legge
n.  185/1990 in materia di programmi internazionali o in ambito NATO,
le  ditte  che  abbiano  ricevuto commesse dalle Forze armate o dalle
Forze  di  polizia  e  che debbano importare direttamente dall'estero
materiali   esplodenti   (ossia:   prodotti  esplosivi,  semilavorati
esplosivi, componenti finiti esplosivi) potranno, alternativamente, o
importare  materiali  gia'  muniti  di marchio CE, che saranno quindi
assoggettati alle prescrizioni ed alle procedure previste dal decreto
legislativo  n.  7/1997,  o  materiali privi di marchio CE. In questo
ultimo  caso  le  ditte  (producendo  la  prevista commessa) dovranno
sempre  preventivamente  assoggettare  i materiali al diverso sistema
del  riconoscimento  e  classificazione disciplinato dal T.U.L.P.S. e
richiedere la licenza d'importazione al Ministro dell'interno.
  Devono,  dunque,  restare  sempre  sottoposti  al controllo diretto
delle Autorita' di pubblica sicurezza tutti i prodotti esplosivi che,
a  qualsiasi titolo, siano introdotti nel territorio nazionale e che,
non  essendo  destinati ad essere direttamente utilizzati da parte di
militari o di Forze di polizia, siano introdotti nel ciclo produttivo
di  un'azienda  come  parti di ricambio o componenti specifici per la
costruzione  di materiale d'armamento, ai sensi del ricordato art. 2,
comma 4, lettera a) legge n. 185/1990;
    c) modulistica.
  Si  richiama l'attenzione sul fatto che, fermo quanto in precedenza
detto,  a  far  data  dal  24 ottobre 2004, data di entrata in vigore
della   Decisione   della  Commissione  Europea  del  15 aprile  2004
(Gazzetta  Ufficiale  dell'U.E. 24 aprile 2004), per l'autorizzazione
al  trasferimento  intracomunitario  di  esplosivi dovra' utilizzarsi
l'apposito modulo che, anche nella versione bilingue per la provincia
di  Bolzano,  si  allega  in copia. Tale documento di accompagnamento
degli  esplosivi, rilasciato nel rispetto delle vigenti normative sul
bollo,  sara'  utilizzato  ordinariamente  per  le  movimentazioni in
ambito UE (allegato 3).
  Su di esso (o, ove necessiti, su di un'appendice allegata) potranno
essere     riportate     le     opportune    prescrizioni    previste
dall'autorizzazione  al  trasferimento  contemplata  dalla richiamata
Decisione.
5) - Istanze relative alle munizioni.
  Come  noto,  le  munizioni  sono  sottratte  alla  disciplina della
Direttiva; tuttavia il decreto legislativo n. 7/1997 precisa (art. 1,
comma  3,  lettera  c), che ad esse si applicano le previsioni di cui
agli articoli 10, 11 e 12 del medesimo decreto.
  Pertanto  le  istanze  intese  ad  ottenere  l'autorizzazione  alle
movimentazioni  ivi  previste  devono  comunque  contenere  tutte  le
indicazioni  richieste  dagli  articoli 10  e  11  del citato decreto
legislativo  ed  ogni altra indicazione che, per motivi di sicurezza,
il Prefetto richieda espressamente.
  In particolare:
    a) per i trasferimenti in ambito U.E.
  La  movimentazione  e' assoggetta alle disposizioni contenute negli
indicati  articoli 10,  11  e  12  del decreto legislativo n. 7/1997,
nonche'  a  quanto  previsto  dalla legge 6 dicembre 1993, n. 509, ad
oggetto  «Norme  per il controllo sulle munizioni commerciali per uso
civile».
  Si ricorda che per le istanze intese ad ottenere l'introduzione nel
territorio  italiano  di  munizioni  provenienti  da uno Stato membro
dell'U.E.  o  il  trasferimento  delle  stesse  verso  un altro Stato
effettuati  da soggetti diversi da quelli qualificati come «armaioli»
sono  specificamente  da  acquisire anche le informazioni previste al
comma  3,  lettere  e)  ed  f)  del  predetto  art.  11.  Si richiama
l'attenzione, inoltre, sulle previsioni della lettera d) del medesimo
comma, nonche' su quanto disposto dal comma 1 dell'art. 10, in merito
alla  verifica  dell'avvenuto  rilascio  dell'autorizzazione da parte
delle competenti autorita' dello Stato di partenza;
    b)  importazione da Paese non U.E.
  L'importazione  continua ad essere assoggettata alla licenza di cui
all'art. 54 T.U.L.P.S.;
    c) esportazione verso un Paese non U.E.
  Continua ad essere richiesta l'autorizzazione del Prefetto ai sensi
del  combinato  disposto  degli  articoli 38  e 93 del Regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S.
  Si richiama l'attenzione sulla necessita' che siano rispettate, per
le  munizioni, le disposizioni in materia di esportazioni verso Paesi
soggetti  ad embargo o alle misure restrittive del Codice di condotta
europeo,   in   forza  delle  quali  il  rilascio  della  licenza  e'
sottoposto, in ogni caso, al previo nulla osta di questo Ministero;
    d) transito verso Paesi extraeuropei.
  Nulla  e'  mutato  in materia di rilascio della licenza di transito
dei materiali esplodenti. L'art. 54, ultimo comma, del T.U.L.P.S., in
particolare,   dispone  che  per  il  transito  degli  esplosivi  «e'
sufficiente  la  licenza  del  Prefetto  della  provincia  per  cui i
prodotti  entrano nello Stato». Si precisa, ad ogni buon fine, che la
licenza  di  transito  deve essere richiesta anche quando trattasi di
quantitativi o tipologie di materiali il cui trasporto, a mente degli
articoli 97  e  98  del  ripetuto  regolamento, non e' assoggettato a
licenza di polizia.
6) - Altre sostanze esplodenti.
  Anche  se  il clorato di potassio, il clorato di bario e il clorato
di  sodio  gia' iscritti, come prodotti esplosivi, nell'Allegato A al
Regolamento  di  esecuzione  del  T.U.L.P.S.  e classificati nella 1ª
categoria,  gruppo  B,  non  sono oggi compresi nel nuovo Allegato A,
cosi'  come novellato dal decreto interministeriale n. 272/2002 (art.
19,  punto  2),  si  deve  rilevare che essi sono, nondimeno, tuttora
inseriti nell'Allegato B.
  In  relazione  a  cio',  sulla  scorta del parere dalla Commissione
Consultiva  Centrale  per  il  controllo  delle armi, per le funzioni
consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso
nella seduta del 5 maggio 2004, si precisa che dette sostanze restano
comunque  soggette,  anche nell'interesse della pubblica incolumita',
alle   prescrizioni  concernenti  il  deposito,  giuste  le  espresse
disposizioni  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal
relativo Allegato B del Regolamento di esecuzione.
7) - Disposizioni finali e transitorie.
  Gli  esplosivi gia' prodotti o importati nel territorio dello Stato
alla  data  d'entrata  in  vigore  del  decreto  interministeriale n.
272/2002,   riconosciuti   e  classificati  sulla  base  delle  norme
anteriormente vigenti, possono essere smaltiti, ai sensi dell'art. 21
del  predetto Regolamento, entro il 31 dicembre 2005; il loro consumo
e'  pero' limitato al mercato interno ed all'esportazione verso Paesi
non  appartenenti  all'Unione  europea,  ferme  restando  le relative
autorizzazioni.
  Alla  scadenza  di  tale  termine  le giacenze non smaltite debbono
essere distrutte.
  Entro  lo  stesso  termine  dovranno essere distrutti gli esplosivi
gia'  esportati  verso  piattaforme in mare aperto, al fine di essere
ivi  impiegati,  i  quali, se non utilizzati, potranno, per motivi di
sicurezza,  essere  reimportati  dalle  stesse  piattaforme in Italia
anche  se non sono muniti del certificato «CE del tipo», previo nulla
osta di questo Ministero.
  In  ogni  caso,  per  quanto riguarda le modalita' dei trasporti di
esplosivi,  si  richiama  quanto  disposto  dall'Allegato  C  al Reg.
T.U.L.P.S.,   cosi'   come   modificato   dall'art.  17  del  decreto
interministeriale  n. 272/2002, che richiama, oltre alle citate norme
dell'ADR  per  i  trasporti di merci pericolose su strada, quelle del
RID  (via ferrovia), dell'I.C.A.O. (via aerea), dell'IMO (via mare) e
dell'ADNR (acque interne).
  In  particolare, si richiama, in materia di controlli dei trasporti
su  strada,  quanto  disposto dal paragrafo 1.8.1. e 1.8.2 del citato
decreto  2 settembre  2003  del  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
  Le  presenti disposizioni amministrative sono state adottate previo
adempimento  degli  obblighi  di  preventiva  informazione  in ambito
comunitario  che  concernono  le  «regole  tecniche» (legge 21 giugno
1986,  n.  317,  e  successive  modifiche,  attuativa delle direttive
98/34/CE  e  98/48/CE,  anche per gli effetti dell'accordo OTC di cui
alla Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994) e, per le disposizioni
di  salvaguardia  dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica, ai sensi
dell'art. 11 della direttiva 93/15/CEE.
    Roma, 5 maggio 2005
                                                  Il Ministro: Pisanu