IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Vista  la  circolare  3 settembre  1990,  n.  20  (S.O.  Gazzetta
Ufficiale   n.  216  del  15 settembre  1990),  concernente  «Aspetti
applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei
presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 27 agosto 2004,
concernente  «Prodotti  fitosanitari: limiti massimi di residui delle
sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;
    Visti  i  decreti  con  i  quali sono stati registrati i prodotti
fitosanitari  elencati  nel  dispositivo  del presente decreto a nome
dell'impresa  Basf  Italia  S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno
(Milano), via Marconato, 8;
    Vista  la  domanda  presentata  in data 3 marzo 2005 dall'Impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  l'estensione d'impiego alla coltura
della  rucola  dei prodotti fitosanitari elencati nel dispositivo del
presente decreto;
    Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    E'  autorizzata  l'estensione d'impiego alla coltura della rucola
dei  seguenti  prodotti  fitosanitari  registrati a nome dell'Impresa
Basf  Italia  S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via
Marconato, 8:


N. reg.          Prodotto         Data reg.          Sostanza attiva
   -                 -                -                     -
10117       Stratos Ultra        30 luglio 1999      cicloxidim
 7984       Stratos              25 luglio 1991      cicloxidim

    Fino  all'emanazione  di  apposita  direttiva  comunitaria,  sono
approvati  sulla  rucola  i  seguenti  limiti massimi di residui, che
saranno  inseriti  nel  provvedimento  di  aggiornamento  del decreto
ministeriale 27 agosto 2004:


Sostanza attiva                      LMR (mg/kg)
       -                                  -
cicloxidim                               0,2

    Sono  approvate,  quale parte integrante del presente decreto, le
etichette  allegate,  con  le quali i prodotti devono essere posti in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 24 maggio 2005

                                      p. Il direttore generale: Ferri