IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  del  9 dicembre  1975  con  il  quale  e' stato
registrato al n. 1987 il prodotto fitosanitario denominato Neoron 25,
contenente  la  sostanza  attiva  bromopropilato, a nome dell'impresa
Syngenta  Crop  Protection  S.p.A.,  con  sede  legale in Milano, via
Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
  Considerato che nel suddetto decreto e' stato autorizzato l'impiego
del  prodotto  fitosanitario  in  oggetto  su  mele  e  pere  con  un
intervallo  di  sicurezza  di 21 giorni, necessario per consentire il
rispetto  del limite massimo di residuo comunitario allora vigente di
2 mg/kg;
  Visto  il  decreto del 25 luglio 2003, concernente la «Revoca delle
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
che  contengono  la  sostanza  attiva bromopropilato che non e' stata
iscritta  nell'allegato  I  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,   in   attuazione   del  regolamento  (CE)  n.  2076/2002  della
commissione del 20 novembre 2002»;
  Visto  il  decreto del 6 agosto 2003 concernente «Riammissione alla
produzione  ed  alla  commercializzazione, limitatamente agli usi ora
riconosciuti  essenziali,  di alcuni prodotti fitosanitari contenenti
la  sostanza  attiva  bromopropilato  in applicazione del regolamento
(CE)  n.  2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 modificato
dal  regolamento  (CE)  n.  1336/2003 della Commissione del 25 luglio
2003»,  con cui e' stato consentito nuovamente l'impiego del prodotto
fitosanitario Neoron 25 sulle colture di melo, pero, vite;
  Visto  il decreto del 18 dicembre 2003 «Recepimento delle direttive
2003/60/CE,  2003/62/CE  e 2003/69/CE e aggiornamento del decreto del
Ministro  della  sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi
di  residui  di  sostanze  attive contenute nei prodotti fitosanitari
tollerati  nei  prodotti  destinati  all'alimentazione,  con revoca e
modifica  di  alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari», con
cui  e'  stato  ridotto  il  limite massimo di residuo comunitario su
pomacee della sostanza attiva bromopropilato da 2 mg/kg a 0,05 mg/kg,
ed  e'  stato  fissato l'intervallo di sicurezza su tali colture a 90
giorni, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di
residui;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004,
concernente  «Prodotti  fitosanitari: limiti massimi di residui delle
sostanze  attive nei prodotti destinati all'alimentazione», che fissa
nuovamente  il  limite  massimo di residuo comunitario della sostanza
attiva bromopropilato sulle pomacee a 2 mg/kg;
  Vista  la  domanda  del  9 febbraio  2005,  presentata dall'impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  alla modifica del
testo  dell'etichetta relativamente alla riduzione dell'intervallo di
sicurezza  sulle colture di melo e pero da 90 a 21 giorni, al fine di
ripristinare le originarie condizioni di impiego;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  E'  autorizzata  la  modifica del testo dell'etichetta del prodotto
fitosanitario denominato Neoron 25, registrato al n. 1987 con decreto
del  9 dicembre  1975,  modificato successivamente con decreti di cui
l'ultimo  in  data  6 agosto  2003  a nome dell'impresa Syngenta Crop
Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139.
  Tale modifica consiste nella riduzione dell'intervallo di sicurezza
sulle colture di melo e pero da 90 a 21 giorni.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese  Scam S.r.l., in S. Maria di Mugnano (Modena); Diachem S.p.A.
U.P.  Sifa,  in  Caravaggio  (Bergamo);  Isagro  S.p.A.,  in  Aprilia
(Latina);  importato,  in  confezioni  pronte  per  l'impiego,  dagli
stabilimenti  dell'imprese  estere  Syngenta  Crop  Protection AG, in
Basilea  (Svizzera);  Syngenta  Agro  S.A.S., in Usine d'Aigues-Vives
(Francia);  Syngenta  Manufacturing  B.V.,  in  Roosendaal  (Olanda);
confezionato nello stabilimento dell'impresa PRO.PHY.M. sarl, in Z.I.
Les Attignours, La Chambre (Francia).
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml
10-20-50-100-125-150-200-250-300-500-750 e litri 1-5-10.
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Rimane invariata la validita' dell'autorizzazione alla produzione e
alla commercializzazione fino al 30 giugno 2007.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 18 maggio 2005

                                     Il direttore generale: Marabelli