IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento
della  direttiva  2001/21/CE  della  Commissione  del  5 marzo  2001,
relativo  all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Considerato   che   l'impresa  titolare  dell'autorizzazione  del
prodotto  fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2, del citato
decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
    Visto   il  parere  espresso  in  data  16 settembre  2004  dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria
di quei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva iscritta
in  allegato  I  del citato decreto legislativo n. 194/1995 che hanno
superato  positivamente  la  fase  di  adeguamento alle condizioni di
iscrizione,  fino  alla  scadenza di iscrizione della sostanza attiva
stessa;
    Visto  l'art.  1,  comma  1,  del citato decreto ministeriale del
20 novembre  2001  che  indica  il  31 dicembre  2011  quale scadenza
dell'iscrizione  della  sostanza  attiva  diquat  nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Considerato   che  l'impresa  titolare  della  registrazione  del
prodotto   fitosanitario   di   cui   trattasi   ha   presentato  una
documentazione  redatta  secondo  l'allegato  III  del citato decreto
legislativo  n.  194/1995  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, del citato
decreto ministeriale del 20 novembre 2001;
    Considerato  altresi'  che  e'  tuttora in corso l'esame di detta
documentazione  per la valutazione secondo i principi uniformi di cui
all'allegato  VI  del  citato  decreto  legislativo  n.  194/1995 del
prodotto fitosanitario di cui trattasi;
    Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011
il  prodotto  fitosanitario  indicato in allegato al presente decreto
fatti  salvi  gli  adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in
corso;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Il  prodotto  fitosanitario  indicato in allegato al presente
decreto,  contenente  la  sostanza  attiva  diquat,  e' ri-registrato
provvisoriamente  fino  al  31 luglio  2011 alle condizioni stabilite
dalla  direttiva di iscrizione della sostanza attiva diquat riportate
in  etichetta,  fatti  salvi  gli  adeguamenti alle conclusioni a cui
perverra'   la   valutazione  secondo  i  principi  uniformi  di  cui
all'allegato  VI  del  citato  decreto  legislativo  n.  194/1995 del
prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto.
    2.  E'  approvata  quale parte integrante del decreto l'etichetta
allegata, con la quale il prodotto fitosanitario indicato in allegato
al presente decreto deve essere posto in commercio.
    3.  L'impresa  medesima e' tenuta a rietichettare od a fornire ai
rivenditori  un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto
eventualmente  giacente sia presso i magazzini di deposito sia presso
gli  esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti
degli  utilizzatori,  idonea  ad  assicurare  un  corretto impiego in
conformita' alle nuove disposizioni.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

      Roma, 31 maggio 2005

                                     Il direttore generale: Marabelli