IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20  (supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15
settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti
in materia di registrazione dei presidi sanitari».
  Visto   il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal   decreto  legislativo  28 luglio  2004  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visti  i  decreti  con i quali i prodotti fitosanitari riportati in
allegato,  sono  stati autorizzati ad essere immessi in commercio per
un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194,  art.  5,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290;
  Viste   le   domande   presentate   dalle  imprese  titolari  delle
autorizzazioni,  al  fine  di  ottenere  il  rinnovo  nazionale delle
registrazioni dei prodotti di cui trattasi;
  Visti  i  decreti  di  recepimento delle direttive di iscrizione in
allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze
attive componenti, al termine dell'iter di revisione comunitaria;
  Viste  le  istanze  di adeguamento e di ri-registrazione presentate
dalle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
riportati   nell'elenco  allegato  al  presente  decreto  secondo  le
modalita'  stabilite  dai  rispettivi  decreti  di  recepimento delle
sostanze attive componenti;
  Considerati  i  tempi  necessari  per procedere alla valutazione di
alcuni aspetti emersi nel corso delle verifiche di applicazione delle
direttive  di  iscrizione  in allegato I, che richiedono un ulteriore
approfondimento  circa  l'adeguamento alle nuove condizioni d'impiego
dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede la concessione
di   una   proroga  temporanea  dell'autorizzazione  di  un  prodotto
fitosanitario  per  il periodo necessario per procedere alla verifica
delle sue condizioni di autorizzazione;
  Ritenuto   di   dover   comunque  garantire  la  continuita'  delle
registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo
concesse in attesa della conclusione delle verifiche ora in corso;
  Ritenuto  altresi'  di  poter applicare la tariffa minima di 258,23
euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto
la  concessione  della proroga di cui trattasi comporta una procedura
di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;
  Visti  i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto
ministeriale dalle imprese interessate;
                              Decreta:
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio e all'impiego dei
prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato al presente decreto,
sono prorogate fino al 30 giugno 2006, per procedere alla valutazione
di  alcuni  aspetti  emersi nel corso delle verifiche di applicazione
delle  direttive  di  iscrizione  in allegato I delle sostanze attive
componenti.
  Restano  invariate  le  condizioni  d'impiego  dei  prodotti di cui
trattasi,  fatto  comunque  salvo  il  loro  adeguamento  al  decreto
legislativo  del  14 marzo  2003,  n. 65, citato in premessa, nonche'
delle verifiche attualmente in corso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
    Roma, 31 maggio 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli