IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  79  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   28 maggio   2004,   n.  139  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia di sicurezza di grandi dighe e di
edifici istituzionali»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2  del predetto decreto-legge che
dispone  che  alla  definizione  degli  interventi  per  la  messa in
sicurezza  sulle  grandi  dighe  si  provvede,  laddove sussistano le
condizioni  per  la  dichiarazione dello stato di emergenza, mediante
l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione  alla  messa  in  sicurezza  delle  grandi dighe di Figoi e
Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La
Para   e   Rio  grande  (Umbria);  Molinaccio  (Marche);  Muraglione,
Montestigliano   e   Fosso   Bellaria  (Toscana);  Pasquasia  e  Cuba
(Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
  Vista  la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella
quale  si  individuano  le  dighe  per  le  quali  sono  ricorrenti i
requisiti previsti dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  2004,  n.  139,  per la
relativa messa in sicurezza;
  Ritenuto,  pertanto,  che  per  le  dighe  di Molinaccio (comune di
Cessapalombo),  Sterpeto  (comune  di  Civitavecchia), Figoi e Calano
(comune  di  Genova)  sussistono  i requisiti di legge per provvedere
all'emanazione di ordinanze di protezione civile al fine di procedere
alla messa in sicurezza dei predetti invasi;
  Vista  la  nota  del  Registro italiano dighe n. 388 del 20 gennaio
2005;
  Vista  la  nota  del  Registro italiano dighe n. 3546 del 19 aprile
2005;
  Vista  la  nota  del  registro italiano dighe n. 3703 del 26 aprile
2005;
  Vista  la  nota  del  Registro  italiano dighe n. 4256 del 5 maggio
2005,  inerente  alla  possibilita'  di  stipulare  apposite  polizze
assicurative;
  Acquisita l'intesa delle regioni Liguria, Marche e Lazio;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione  di
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
  Su proposta del Registro italiano dighe;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato
infrastrutture  e trasporti per le regioni Emilia Romagna - Marche e'
nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza della diga di
Molinaccio (comune di Cessapalombo - Macerata) e provvede, al fine di
fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  in  atto  e  per eliminare le
connesse  situazioni  di  rischio, a porre in essere la progettazione
preliminare,  definitiva  ed  esecutiva, degli interventi di messa in
sicurezza della predetta diga, anche tramite la eventuale dismissione
definitiva   mediante  demolizione,  anche  parziale,  dell'opera  di
sbarramento,  purche'  risulti  comunque  garantita  la sicurezza del
sito.  Per  le medesime finalita' il Commissario delegato dispone per
l'appalto  e  per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonche'
per la direzione dei lavori e per la loro collaudazione.
  2.  Per  consentire  l'utilizzo della risorsa idrica il Commissario
delegato  valutera',  nell'ambito della progettazione preliminare, la
possibilita'  di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui
al comma 1.
  3.  Il  Commissario  delegato,  qualora  non  abbia disposto per la
dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la
concessione;  ovvero  qualora  si proceda alla dismissione definitiva
delle   opere,   alla  consegna  di  quelle  residuali  all'autorita'
competente per l'asta fluviale.
  4.  Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione
degli  interventi  e  delle opere di cui alla presente ordinanza sono
adottate  previa  acquisizione  del parere tecnico di cui all'art. 2,
comma  2 del decreto-legge convertito n. 79/2004 secondo le modalita'
previste  dal  decreto-legge  8 agosto  1994,  n. 507 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
  5.  Per  la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi
di  messa  in  sicurezza  della  diga  di cui al comma 1 del presente
articolo,  il  Commissario  delegato  provvede  per le occupazioni di
urgenza  e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una
volta  emesso  il  decreto  di occupazione d'urgenza, prescindendo da
ogni  altro  adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e
del  verbale  di  immissione  in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.