IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»; Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; Vista la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella quale si individuano le dighe per le quali sono ricorrenti i requisiti previsti dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, per la relativa messa in sicurezza; Ritenuto, pertanto, che per le dighe di Muraglione (comune di Montecatini Val di Cecina), Montestigliano (comune di Sovicille), Fosso Bellaria (comune di Civitella Paganica) sussistono i requisiti di legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione civile al fine di procedere alla messa in sicurezza dei predetti invasi; Vista la nota della regione Toscana del 2 marzo 2005; Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 marzo 2005; Vista la nota della regione Toscana del 24 marzo 2005; Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 6 aprile 2005; Vista la nota della regione Toscana del 20 aprile 2005; Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 26 aprile 2005; Vista la nota del Registro italiano dighe n. 3789 del 28 aprile 2005, pervenuta il 10 maggio 2005; Vista la nota della regione Toscana del 13 maggio 2005; Vista la nota del Registro italiano dighe n. 4256, del 5 maggio 2005, inerente alla possibilita' di stipulare apposite polizze assicurative; Acquisita l'intesa della regione Toscana; Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; Su proposta del Registro italiano dighe; Dispone: Art. 1. 1. Il direttore del settore infrastrutture del servizio integrato infrastrutture e trasporti le regioni Toscana - Umbria e' nominato commissario delegato per la messa in sicurezza delle dighe di Muraglione (comune di Montecatini Val di Cecina), Montestigliano (comune di Sovicille), Fosso Bellaria (comune di Civitella Paganica) e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, degli interventi di messa in sicurezza della predetta diga, anche tramite la eventuale dismissione definitiva mediante demolizione, anche parziale, dell'opera di sbarramento, purche' risulti comunque garantita la sicurezza del sito. Per le medesime finalita' il commissario delegato dispone per l'appalto e per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonche' per la direzione dei lavori e per la loro collaudazione. 2. Per consentire l'utilizzo della risorsa idrica il commissario delegato valutera', nell'ambito della progettazione preliminare, la possibilita' di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui al comma 1. 3. Il commissario delegato, qualora non abbia disposto per la dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la concessione; ovvero qualora si proceda alla dismissione definitiva delle opere, alla consegna di quelle residuali all'autorita' competente per l'asta fluviale. 4. Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza sono adottate previa acquisizione del parere tecnico di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge convertito n. 79/2004 secondo le modalita' previste dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 5. Per la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi di messa in sicurezza della diga di cui al comma 1 del presente articolo, il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.