IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Mittermayr Julia, nata a Scharding
(Austria),  il  21 ottobre  1973,  cittadina  austriaca,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in
Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di psicologo;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di   «Magistra   der  NaturwissenschaftenStudienrichtung-Psychologie»
presso la «Universitat» di Vienna in data 24 gennaio 2002;
  Considerato  che in Austria l'iscrizione degli psicologi in un albo
professionale e' necessaria soltanto per uno psicologo della salute e
psicologo  clinico,  come dichiarato dal «Das Zufunftsministerium» in
data   3 gennaio  2005  e  che  pertanto  l'istante  e'  in  possesso
dell'accesso alla professione di psicologo in Austria;
  Ritenuto  che la formazione accademica e professionale di cui e' in
possesso  la  richiedente  configura  una  parziale  corrispondenza a
quella richiesta a uno psicologo in Italia, ai fini dell'esercizio in
Italia   della   professione  di  psicologo  e  che  pertanto  appare
necessario applicare misure compensative;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 22 febbraio 2005;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Preso  atto  della  richiesta  di  riesame  presentata  in data del
22 marzo 2005 e della documentazione allegata;
  Ritenuto  che,  nonostante  l'esperienza  accademico-professionale,
sussistano  differenze  tra la formazione professionale richiesta per
l'esercizio  dell'attivita'  di psicologo - sez. A in Italia e quella
di  cui  e'  in  possesso  l'istante e che risulta pertanto opportuno
richiedere misure compensative nelle seguenti materie;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Mittermayr  Julia,  nata  a  Scharding  (Austria), il
21 ottobre  1973,  cittadina  austriaca,  sono  riconosciuti i titoli
denominati  in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo
degli psicologi - sez.A - e l'esercizio della professione in Italia.