IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Zugman Judith, nata a Sao Paulo il
5 novembre  1973, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale,  di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Brasile,  ai  fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diploma  de Psicologia» conseguito presso l'«Universidade Mackenzie»
il 17 marzo 1997;
  Considerato  che  la  richiedente  e'  iscritta presso il «Conselho
Regional de Psicologia Sao Paulo» dal 21 marzo 1997;
  Preso    atto    della    documentazione   professionale   prodotta
dall'istante;
  Viste  le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella
seduta del 22 febbraio 2005;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica-professionale  della  richiedente  appare completa ai fini
dell'iscrizione  all'albo  degli psicologi - sezione A, e l'esercizio
della  professione  in  Italia  e  che  pertanto  non  sia necessaria
l'applicazione di alcuna misura compensativa;
  Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente
soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni,
titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero
indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di
soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla  questura  di Udine, come da
quest'ultima confermato in data 9 aprile 2005;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Zugman  Judith,  nata a Sao Paulo il 5 novembre 1973,
cittadina   brasiliana,   e'   riconosciuto   il   titolo  accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  di  psicologia - sezione A, e l'esercizio della professione
in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

    Roma, 6 giugno 2005

                                          Il direttore generale: Mele