IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
    Visto  l'art.  1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, il quale
prevede  che per il triennio 2005-2007 alle amministrazioni pubbliche
di  cui  agli  articoli 1,  comma  2,  3  e  70, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  e'  fatto  divieto di procedere ad assunzioni di
personale  a  tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni relative
alle categorie protette;
    Visto  l'art.  1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, il quale
stabilisce  che,  in  deroga al divieto di procedere ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato,  per  fronteggiare  indifferibili
esigenze  di  servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga
al  divieto  di  cui  al  comma  95  del  medesimo art. 1 della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  e  previo  effettivo  svolgimento delle
procedure  di  mobilita',  le  Amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento  autonomo,  le  agenzie, gli enti pubblici non economici,
gli  enti  di  ricerca  e  gli  enti di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  possono  procedere  alle assunzioni nel limite di una
spesa  pari  a  40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di
euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
    Visto  l'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, ed in
particolare il comma 3-ter del medesimo articolo;
    Visto  l'art.  1, comma 97, della legge n. 311 del 2004, il quale
prevede  che  le  deroghe  al  divieto  di procedere ad assunzioni di
personale   a   tempo  indeterminato  siano  autorizzate  secondo  la
procedura  di  cui  all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  e  che e' prioritariamente considerata, tra l'altro,
l'immissione in servizio di personale del settore della ricerca;
    Vista la richiesta di autorizzazione all'assunzione dell'Istituto
nazionale  di  statistica  pervenuta  con  nota  n.  SP/165.2005  del
14 febbraio  2005  con la quale il medesimo Istituto ha rappresentato
la  necessita',  al  fine  di  fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio   di   particolare   rilevanza   ed  urgenza,  di  procedere
all'immissione  in  servizio  di  174 unita' di personale del settore
della  ricerca,  quali vincitori di procedure concorsuali avviate nel
corso dell'anno 2004;
    Vista  la  nota  SP/31.2005  del  14 gennaio  2005  dell'Istituto
nazionale   di   statistica  concernente  il  fabbisogno  finanziario
relativo al triennio 2005/2007;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  21 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del
2 dicembre  2004,  con il quale e' stata approvata la nuova dotazione
organica dell'Istituto dalla quale si rileva una carenza di personale
pari al 28 per cento della complessiva dotazione organica;
    Considerato  che  dette  esigenze  di  personale  appartenente al
settore della ricerca non possono essere soddisfatte mediante l'avvio
di  procedure  della  mobilita'  di  personale  in applicazione della
normativa vigente;
    Considerato  che  dall'istruttoria  prevista  dall'art.  39 della
legge  27 dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta
che   la  citata  richiesta  di  assunzione  pervenuta  dall'Istituto
nazionale  di statistica comporta una spesa annua lorda a regime pari
a  5.998.458  di euro compatibili con le risorse finanziarie previste
dal  fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
    Ritenuto  di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante
dal  fondo  di  cui  al  comma  96  del  citato  art.  1  della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  l'art.  1, comma 93, della legge n. 311 del 2004, il quale
prevede  che  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche delle
Amministrazioni  dello  Stato  anche  ad  ordinamento autonomo, delle
agenzie  fiscali  di  cui  agli  articoli 62,  63  e  64, del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  degli  enti  pubblici non
economici,  degli  enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70,
comma  4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
dei  principi  e  criteri  di  cui  all'art. 1, comma 1, del predetto
decreto  legislativo  e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento
della  spesa  complessiva relativa al numero dei posti in organico di
ciascuna  Amministrazione,  tenuto  comunque  conto  del  processo di
innovazione tecnologica;
    Ritenuto   che,  ai  fini  della  determinazione  e  del  calcolo
dell'onere  finanziario  complessivo relativamente alle assunzioni da
autorizzare,  si  tiene  conto del differenziale concernente la spesa
annua  lorda  nel  caso di assunzioni di personale gia' dipendente di
pubbliche amministrazioni;
    Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di
cui  all'art.  1,  comma  95,  della  citata  legge  n. 311 del 2004,
l'Istituto nazionale di statistica a procedere, fermo restando quanto
previsto  dal citato comma 93 dell'art. 1 della medesima legge n. 311
del  2004,  ad  assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato, nel
limite  di  un  contingente  di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 5.998.458 di euro da far valere sul fondo
appositamente  costituito  nello  stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
    Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  commi  95,  96  e  97,  della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  l'Istituto  nazionale  di statistica e'
autorizzato  ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale
a  tempo  indeterminato  pari  a complessive 174 unita', come risulta
dalla  tabella  1 allegata al presente decreto, corrispondente ad una
spesa  complessiva annua lorda a regime pari a 5.998.458 euro, di cui
1.999.486  euro  quale  onere relativo all'anno 2005 e 5.998.458 euro
corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno
2006,  da  far  valere  sul  fondo di cui all'art. 1, comma 96, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
    2.  L'Istituto  nazionale  di  statistica,  fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e'  autorizzato  ad  avviare  l'assunzione  del contingente di cui al
comma 1 con decorrenza 1° settembre 2005.
    3.  Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle Amministrazioni
interessate  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte
nell'UPB  4.1.54.  fondi  da  ripartire per oneri di personale - cap.
3032,  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  2005 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

      Dato a Roma, addi' 18 aprile 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2005
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 349