IL DIRETTORE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
                           di concerto con
                IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
    Visto  il  comma  13-ter, art. 27, del decreto-legge 30 settembre
2003  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003  n. 326, cosi' come aggiunto dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311
art. 1 comma 443 (legge finanziaria 2005) in forza del quale, in sede
di  prima  applicazione,  dei commi 13 e 13-bis art. 27, il Ministero
della  difesa,  Direzione  generale  dei  lavori  e  del  demanio, di
concerto  con  l'Agenzia del demanio, individua, entro il 28 febbraio
2005,  i  beni  immobili  comunque  in  uso all'amministrazione della
difesa,  non  piu'  utili  ai  fini  istituzionali,  da consegnare al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze e per esso all'Agenzia del
demanio;
    Visto  il  comma  13-quinquies  dell'art.  27  sopra  richiamato,
aggiunto  dalla  legge 30 dicembre 2004 n. 311, in forza del quale la
Cassa  depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di
individuazione  degli  immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni
finanziarie  pari  al  valore  degli  immobili  individuati,  stimato
dall'Agenzia  del  demanio per un importo complessivo non inferiore a
954  milioni  di  euro  e,  comunque, non superiore a 1357 milioni di
euro;
    Considerato  che  ai  sensi dei citati commi 13-ter e 13-quater i
beni  immobili  individuati come non piu' utili ai fini istituzionali
sono  consegnati  al  Ministero  dell'economia e delle finanze e, per
esso,  all'Agenzia  del  demanio  entrando a far parte del patrimonio
disponibile  dello  Stato  per  essere assoggettati alle procedure di
valorizzazione  e di dismissione di cui al decreto legge 25 settembre
2001  n.  351  convertito,  con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001 n. 410;
    Considerato  l'elenco  degli  immobili militari predisposto dallo
Stato  maggiore  della  difesa per le finalita' da conseguirsi con il
presente decreto;
    Considerato  che,  al  fine di pervenire all'individuazione degli
immobili   ai   sensi   dei  menzionati  commi  13-ter,  13-quater  e
13-quinquies,  la  direzione  generale  dei  lavori e del demanio del
Ministero  della  difesa  e  la  Direzione  generale dell'Agenzia del
demanio  hanno  proceduto  alla  selezione  degli  immobili riportati
nell'annesso   allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto
    Considerato   che   il   complesso   degli  immobili  individuati
costituisce  la  contropartita delle anticipazioni finanziarie di cui
all'art.  1  comma  443, 13-quinquies della legge 30 dicembre 2004 n.
311   concesse   dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  con  versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  riassegnazione  al
Ministero  della  difesa  da effettuarsi nei trenta giorni successivi
alla  data  del  presente  decreto  per  un  importo  complessivo non
inferiore a 954 milioni fino alla concorrenza di Euro 1.357 milioni.
    Ritenuto    che   l'elenco   predisposto   e'   suscettibile   di
modificazioni,  di  sostituzioni  o  integrazioni  concordate  fra la
Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio.
    Considerato  che l'allegato A contiene anche immobili individuati
con  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto
1997  e  con  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri
12 settembre  2000  per  le  finalita'  di cui alla legge 23 dicembre
1996, n. 662, art. 3, comma 112;
    Ritenuto che i predetti immobili, riportati nell'annesso allegato
B,  saranno  oggetto di apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di espunzione da emanarsi propedeuticamente alla formale
consegna, degli stessi, al Ministero dell'economia e delle finanze, e
per esso, all'Agenzia del demanio.
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale del
presente decreto.