IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 febbraio  2004, n. 3340, recante «Interventi urgenti di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi  atmosferici  che hanno colpito, dal 15 al 18 ottobre 2003, il
territorio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 maggio  2004,  n. 3360, recante: «Interventi urgenti di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi  atmosferici  che  hanno  colpito  il territorio della regione
Siciliana nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003;
  Vista la nota del 5 maggio 2005, con la quale la regione Siciliana,
in  considerazione dell'avvenuta cessazione degli stati emergenziali,
fissati  al  31 dicembre  2004  e  al 1° marzo 2005, ha rappresentato
l'esigenza  che venga adottata una nuova ordinanza con cui consentire
il  completamento  delle iniziative ancora in corso di realizzazione,
finalizzate  a  conseguire  il  definitivo  superamento  dei contesti
critici in esame;
  Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di  determinare  pregiudizi  alla  collettivita' interessata, sicche'
occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita  l'intesa  della regione Siciliana con nota del 1° giugno
2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della regione Siciliana, e' confermato, fino al
31 dicembre 2005, Commissario delegato per fronteggiare le situazioni
di  criticita' conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa;
in  particolare,  provvede,  in regime ordinario all'attuazione ed al
completamento  degli interventi e delle opere gia' programmate per il
superamento  dell'emergenza,  di  cui  alle  ordinanze  di protezione
civile n. 3340 del 20 febbraio 2004 e n. 3360 del 21 maggio 2004.