IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 maggio  2005  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile
2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio
dei  comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma,
e  dei  comuni  di  Paliano,  Anagni,  Ferentino,  Sgurgola, Morolo e
Supino,  della  provincia di Frosinone, interessato da una gravissima
situazione   di   inquinamento   ambientale   che   ha   causato   la
contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze
organoclorurate  nel  latte  prodotto  dagli  allevatori  titolari di
talune aziende zootecniche;
  Ravvisata  la  necessita'  di  porre  in  essere interventi urgenti
finalizzati  a  superare  la fase dell'emergenza, mediante l'adozione
tempestiva   sia  di  misure  adeguate  di  sostegno  alle  attivita'
produttive  presenti  nel  territorio  che di iniziative a tutela dei
comparti   zootecnico   ed  agroalimentare  interessati,  procedendo,
altresi',  a  delimitare  l'area oggetto di inquinamento ad avviando,
con  l'urgenza  del  caso,  gli  interventi  di  messa  in  sicurezza
funzionali alla successiva bonifica dell'area stessa;
  Ravvisata   la   necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
  D'intesa  con  il  Ministero delle politiche agricole e forestali e
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  D'intesa con la regione Lazio;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della  regione  Lazio  e'  nominato Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalla situazione
di criticita' di cui in premessa, e provvede, anche avvalendosi di un
soggetto  attuatore,  all'adozione  di tutte le necessarie ed urgenti
iniziative  volte  a  rimuovere  le  situazioni  di  pericolo,  e  ad
assicurare  l'indispensabile  sostegno economico ai soggetti titolari
delle   attivita'   produttive  agricole  e  zootecniche  danneggiati
dall'inquinamento  secondo  quanto disposto dal successivo art. 2. In
particolare il Commissario delegato provvede:
    alla caratterizzazione e perimetrazione dell'area interessata dal
grave   inquinamento   ambientale,  nonche'  alla  programmazione  ed
all'esecuzione  degli interventi di messa in sicurezza, individuando,
ove   possibile,  ogni  intervento  necessario  ed  urgente  sia  per
rimuovere  ed  isolare  le  fonti  inquinanti  sia  per  contenere la
diffusione   degli   inquinanti,   che  per  la  realizzazione  delle
iniziative di bonifica e di ripristino ambientale, tenuto conto delle
risorse finanziarie all'uopo disponibili;
    all'eventuale   inserimento  dell'area  per  la  quale  e'  stato
dichiarato  lo  stato  di  emergenza  di  cui  in  premessa nel Piano
nazionale  delle  bonifiche  di interesse nazionale di cui al decreto
ministeriale  del 18 settembre 2001, n. 468, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;
    alla  predisposizione  ed  approvazione  del progetto di bonifica
delle acque superficiali, delle acque sotterranee, dei sedimenti, dei
suoli e dei sottosuoli inquinati del bacino del fiume Sacco, d'intesa
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
    all'adozione  di direttive, anche con carattere informativo, alle
autorita'  locali  per  l'utilizzo,  nel breve e medio termine, delle
risorse  idriche  ai  fini potabili, irrigui e zootecnici, sentite le
Amministrazioni competenti;
    alla  promozione  di  attivita' di sorveglianza epidemiologica ed
ambientate  finalizzate a garantire la tutela della salute pubblica e
la sicurezza delle produzioni agricole.
  2.  Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario delegato puo'
avvalersi   dell'Istituto  superiore  della  sanita',  della  Agenzia
regionale  protezione ambiente del Lazio, dell'E.N.E.A, dell'A.P.A.T,
del  C.N.R.-I.R.S.A, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Toscana  e  del  Lazio,  delle  strutture  sanitarie pubbliche, delle
strutture  amministrative  e  tecniche  della  regione Lazio, nonche'
della  collaborazione delle Universita' e degli Enti territorialmente
competenti.
  3.  Nell'esercizio  delle attivita' di cui alla presente ordinanza,
il  Commissario  delegato  opera  nel  rigoroso rispetto delle misure
giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, anche
con  riferimento  a quelle eventualmente da adottarsi successivamente
all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.