IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2005 con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze organoclorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche; Ravvisata la necessita' di porre in essere interventi urgenti finalizzati a superare la fase dell'emergenza, mediante l'adozione tempestiva sia di misure adeguate di sostegno alle attivita' produttive presenti nel territorio che di iniziative a tutela dei comparti zootecnico ed agroalimentare interessati, procedendo, altresi', a delimitare l'area oggetto di inquinamento ad avviando, con l'urgenza del caso, gli interventi di messa in sicurezza funzionali alla successiva bonifica dell'area stessa; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; D'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; D'intesa con la regione Lazio; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Lazio e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalla situazione di criticita' di cui in premessa, e provvede, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, e ad assicurare l'indispensabile sostegno economico ai soggetti titolari delle attivita' produttive agricole e zootecniche danneggiati dall'inquinamento secondo quanto disposto dal successivo art. 2. In particolare il Commissario delegato provvede: alla caratterizzazione e perimetrazione dell'area interessata dal grave inquinamento ambientale, nonche' alla programmazione ed all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove possibile, ogni intervento necessario ed urgente sia per rimuovere ed isolare le fonti inquinanti sia per contenere la diffusione degli inquinanti, che per la realizzazione delle iniziative di bonifica e di ripristino ambientale, tenuto conto delle risorse finanziarie all'uopo disponibili; all'eventuale inserimento dell'area per la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza di cui in premessa nel Piano nazionale delle bonifiche di interesse nazionale di cui al decreto ministeriale del 18 settembre 2001, n. 468, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; alla predisposizione ed approvazione del progetto di bonifica delle acque superficiali, delle acque sotterranee, dei sedimenti, dei suoli e dei sottosuoli inquinati del bacino del fiume Sacco, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; all'adozione di direttive, anche con carattere informativo, alle autorita' locali per l'utilizzo, nel breve e medio termine, delle risorse idriche ai fini potabili, irrigui e zootecnici, sentite le Amministrazioni competenti; alla promozione di attivita' di sorveglianza epidemiologica ed ambientate finalizzate a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza delle produzioni agricole. 2. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario delegato puo' avvalersi dell'Istituto superiore della sanita', della Agenzia regionale protezione ambiente del Lazio, dell'E.N.E.A, dell'A.P.A.T, del C.N.R.-I.R.S.A, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Toscana e del Lazio, delle strutture sanitarie pubbliche, delle strutture amministrative e tecniche della regione Lazio, nonche' della collaborazione delle Universita' e degli Enti territorialmente competenti. 3. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, anche con riferimento a quelle eventualmente da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.