IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli
eventi  sismici  concernenti la medesima area, nonche' il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 concernente la
proroga,   fino   al   31 dicembre   2005,  del  sopra  citato  stato
d'emergenza;
  Visto  il  decreto-legge  4 novembre  2002, n. 245, convertito, con
modificazioni   dalla   legge   27 dicembre  2002,  n.  286,  recante
«Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle
calamita'  naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni in materia di protezione civile»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre  2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti
a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  ai  gravi  fenomeni  eruttivi
connessi  all'attivita'  vulcanica  dell'Etna  nel  territorio  della
provincia  di  Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima
area»;
  Vista  la  nota  del  25 gennaio  2005 del Direttore generale della
Direzione  centrale  entrate  contributive dell'Istituto nazionale di
previdenza   sociale   concernente,  tra  l'altro,  la  richiesta  di
chiarimenti  circa  l'esatta  individuazione dei comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2002;
  Vista  la  nota  del  9 febbraio  2005  con  la  quale il Direttore
generale  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i dipendenti
dell'Amministrazione    pubblica    ha   comunicato   di   sospendere
l'erogazione  dei contributi da corrispondere ai soggetti aventi sede
legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi che
hanno  colpito  il  territorio  della  provincia  di Catania nel mese
di ottobre 2002;
  Vista  la nota n. 6011 del 18 marzo 2005 del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  con la quale, in ordine agli effetti prodotti dai
provvedimenti  adottati  in materia di sospensione dei versamenti dei
contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  si partecipa che dette
determinazioni  hanno  causato una cospicua dilatazione temporale del
recupero   delle   somme   non  introitate,  con  effetti  finanziari
insostenibili sulla finanza pubblica;
  Ritenuto  che  l'attuale  situazione  di  grave  criticita' sia per
l'aspetto  dei  pregiudizi  derivanti  alla collettivita' interessata
dagli  eventi  calamitosi,  che  per i profili di natura finanziaria,
comporta   la   necessita'   di   una   valutazione  comparativa  dei
contrapposti interessi pubblici e privati;
  Considerato  che  in conseguenza delle sospensione dei rimborsi, da
parte degli enti previdenziali, dovuti ai soggetti aventi sede legale
od  operativa  nei  territori  colpiti  dagli eventi calamitosi della
provincia   di  Catania,  ai  sensi  dell'art.  5  dell'ordinanza  di
protezione  civile  n.  3254  del  2002, e' ineludibile l'esigenza di
individuare con ogni urgenza i comuni che hanno subito effettivamente
danni  in  conseguenza dei noti eventi calamitosi del 2002, adottando
le  necessarie iniziative di contemperamento degli interessi pubblici
e privati coinvolti;
  Ravvisata,   quindi  la  necessita'  di  adottare  un'ordinanza  di
protezione   civile   finalizzata   ad   evitare   un   insostenibile
indebitamento  degli  enti  previdenziali  nonche'  ad  individuare i
soggetti  che  hanno subito reale pregiudizio dagli eventi calamitosi
in questione;
  Vista  la  nota  del  18 aprile  2005, con la quale il Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha  segnalato  alla  regione Siciliana la summenzionata situazione di
criticita', rappresentando, nel contempo, la necessita' dell'adozione
di un'ordinanza di protezione civile incidente sugli effetti prodotti
dai provvedimenti precedentemente adottati in materia;
  D'intesa  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze e di cui
alla nota del 4 maggio 2005;
  Acquisita  l'intesa  della regione Siciliana con nota del 1° giugno
2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'elenco  dei  comuni della regione Siciliana interessati dagli
eventi  calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 ottobre 2002 e' il seguente:
    Belpasso;
    Castiglione di Sicilia;
    Linguaglossa;
    Nicolosi;
    Ragalna;
    Acireale;
    Milo;
    Piedimonte Etneo;
    Santa Venerina;
    Zafferana Etnea;
    Giarre;
    Sant'Alfio;
    Acicatena.
  2.  La  sospensione  dei versamenti dei contributi e premi prevista
dall'art.  5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, si applica
nei  confronti  dei  datori  di  lavoro privati aventi sede legale od
operativa nei comuni di cui al comma 1.