IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   9 novembre  2001,  n.  401,  recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture   preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e  per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
  Visto  l'art.  5-bis,  comma  5,  del  predetto  decreto-legge, che
estende  l'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 5 della
legge  24 febbraio  1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande
evento»,  rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della
protezione civile;
  Considerato  che nel periodo dall'11 febbraio 2006 al 30 marzo 2006
si svolgeranno i giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
  Visto  l'art.  7-septies  del  decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come
successivamente  modificato  ed integrato dall'art. 8-bis della legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Considerato  che  i  giochi olimpici invernali di Torino 2006 hanno
primario   rilievo   di   interesse  mondiale,  e  che  detto  evento
coinvolgera' 85 comitati olimpici nazionali;
  Considerato   che  e'  prevista  la  partecipazione  di  un  numero
complessivo  di  circa  diciannovemila  persone  tra atleti, tecnici,
rappresentanti  del  Comitato  olimpico  internazionale  e  delle sue
componenti, unitamente a circa un milione e mezzo di spettatori;
  Considerato,  pertanto,  che  il  notevole  afflusso, nei territori
interessati dall'evento e, in particolare, nella provincia di Torino,
richiede l'adozione tempestiva di ogni utile intervento finalizzato a
fronteggiare  i  disagi  derivanti  alle strutture ed alla mobilita',
soprattutto  avuto  riguardo  alla considerazione per cui le numerose
presenze saranno concentrate in un periodo temporale ristretto;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di assicurare che la particolare
complessita'  organizzativa  della  manifestazione  non  precluda  la
possibilita'   di  garantire  la  sicurezza,  l'ordine  pubblico,  la
regolare   mobilita'   sul   territorio,  la  ricezione  alberghiera,
l'accoglienza e l'assistenza sanitaria;
  Ravvisata,  pertanto, la necessita' di adottare misure di carattere
straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento delle
XX  olimpiadi  invernali e delle connesse manifestazioni, nell'ambito
di  operativita'  delle  disposizioni  contenute  nel  citato comma 5
dell'art.   5-bis,   del  decreto-legge  7 settembre  2001,  n.  343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 giugno 2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  Per  quanto  esposto in premessa, le XX olimpiadi invernali «Torino
2006»,  che si terranno nel territorio della provincia di Torino, nel
periodo  dall'11 febbraio  al  30 marzo 2006, sono dichiarate «grande
evento»  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5-bis, comma 5, del
decreto-legge    7 settembre    2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 10 giugno 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi