IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista  la  legge  2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione  delle  leggi  sopracitate, come modificato con il decreto
ministeriale   23 marzo  1994,  n.  239,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;
  Visto  l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la
gestione  del  servizio  del  gioco  del  lotto di cui ai decreti del
Ministro  delle  finanze  in  data  17 marzo  1993,  8 novembre 1993,
11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.  560,  con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
  Visto  l'art.  24,  comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di prevedere con
proprio  decreto,  modalita'  di  raccolta  delle  giocate  del lotto
diverse  da  quelle  di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto
1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990,
n. 85;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 febbraio 1999, che ha
autorizzato  la  raccolta  telefonica  delle  giocate  del  lotto, da
effettuare  mediante  schede  prepagate, attribuendone la raccolta al
concessionario    del    servizio   del   gioco   e   riservando   la
commercializzazione  di  dette  schede  ai raccoglitori del gioco del
lotto;
  Visto  il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure
di   acquisizione,   registrazione  e  documentazione  delle  giocate
telefoniche    del    lotto,   nonche'   di   commercializzazione   e
rendicontazione delle schede prepagate;
  Visto  il  decreto  direttoriale 10 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  23 dicembre  1999,  con  il  quale e' stata
autorizzata, in via sperimentale la raccolta telefonica delle giocate
del  lotto  tramite  gli operatori di telecomunicazioni R.T.I. Telcos
S.p.a.  -  Telecom  Italia  S.p.a.  e  R.T.I. Telecom Italia S.p.a. -
C.I.T.E.C. S.p.a.;
  Visto  il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   22 aprile   2000,   che   ha  esteso  la
commercializzazione  delle  schede  prepagate  a  tutto il territorio
nazionale;
  Visto  il  decreto  direttoriale  8 agosto  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  27 novembre  2000  con  il  quale  e' stata
autorizzata  la  societa'  Wind,  in  via sperimentale, alla raccolta
telefonica del gioco del lotto;
  Visto  il  decreto direttoriale del 20 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  20 aprile  2001,  con  il quale la suddetta
societa'  e'  stata autorizzata alla raccolta telefonica del gioco su
tutto il territorio nazionale;
  Visto  il decreto direttoriale del 24 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22 giugno  2001,  con  il  quale  e'  stata
autorizzata  la  sperimentazione  della raccolta telefonica del gioco
del  lotto  con  telefonia  mobile  limitatamente a 220.000 utenze da
parte della T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a.;
  Visto il decreto direttoriale del 15 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 29 ottobre 2001, con il quale a decorrere dal
29 ottobre  2001  la  raccolta telefonica del gioco del lotto tramite
telefonia mobile e' estesa a tutti i clienti della societa' T.I.M.;
  Vista  la  nota  LLM 30-00338/05 del 19 maggio 2005 con la quale la
societa'  Lottomatica  ha  comunicato  che  la societa' Wind, a causa
della  assoluta  marginalita' delle giocate conseguite, ha sospeso il
servizio  di  raccolta  del  gioco  del  lotto  telefonico tramite la
propria  rete  e che la societa' Telecom Italia intende interromperlo
alla  naturale  scadenza  dell'attuale  contratto,  prevista  per  il
30 giugno 2005;
  Considerata,  quindi,  l'assoluta  inefficienza  e antieconomicita'
della  raccolta  telefonica  e  la  necessita'  di  individuare nuove
modalita'  regolamentari,  tecniche  e amministrative di raccolta del
gioco a distanza:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  4 luglio 2005 e' sospesa, su tutto il territorio
nazionale, la raccolta telefonica delle giocate del lotto da parte di
tutti gli operatori.