L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 26 maggio 2005.
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/03,  come  successivamente  modificato  ed integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04 (di
seguito: deliberazione n. 237/04).
  Considerato che:
    l'Autorita'   ha   diffuso  il  documento  per  la  consultazione
30 novembre  2004 recante previsioni integrative del documento per la
consultazione   19 novembre   2004  (di  seguito:  documento  per  la
consultazione  30 novembre  2004) con riferimento alla disciplina dei
corrispettivi di sbilanciamento per:
      a) le  unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili;
      b) le  unita'  di  produzione  che  forniscono  il  servizio di
regolazione primaria della frequenza;
      c) gli  sbilanciamenti  durante  i  periodi  di  reingresso  in
servizio  in  seguito  a  fermate  degli  impianti  di produzione per
interventi di manutenzione;
      d) le  unita'  di  produzione nella disponibilita' dei soggetti
autoproduttori   o   di   cogenerazione   destinate  al  servizio  di
teleriscaldamento per usi civili;
    in sede di adozione della deliberazione n. 237/04, l'Autorita' ha
ritenuto opportuno:
      a) non dare attuazione agli orientamenti indicati nel documento
per  la  consultazione 30 novembre 2004 relativamente alla disciplina
degli  sbilanciamenti  delle unita' di produzione alimentate da fonti
rinnovabili non programmabili in quanto gli esiti della consultazione
hanno   evidenziato   opinioni   diverse   dei  soggetti  interessati
relativamente ai predetti orientamenti;
      b) posporre  l'adozione  dei  provvedimenti relativi agli altri
profili  indicati nel documento per la consultazione 30 novembre 2004
ravvisando l'esigenza di condurre ulteriori attivita' istruttorie;
    le  ulteriori  attivita' istruttorie di cui al precedente alinea,
lettera  b),  condotte  dall'Autorita' nei primi mesi dell'anno 2005,
hanno  consentito  l'acquisizione  di  elementi  utili all'attuazione
degli  orientamenti  indicati  dall'Autorita'  nel  documento  per la
consultazione  30 novembre  2004  per  quanto  riguarda la disciplina
degli  sbilanciamenti  durante i periodi di reingresso in servizio in
seguito  a  fermate  degli  impianti  di produzione per interventi di
manutenzione.
  Ritenuto che sia opportuno:
    dare  attuazione  agli  orientamenti  di  cui al documento per la
consultazione  30 novembre  2004  per  quanto  riguarda la disciplina
degli  sbilanciamenti  durante i periodi di reingresso in servizio in
seguito  a  fermate  degli  impianti  di produzione per interventi di
manutenzione   sulla  base  degli  elementi  emersi  dalle  attivita'
istruttorie  condotte  dall'Autorita'  in  seguito all'adozione della
deliberazione n. 237/04;
    proseguire  nella  conduzione  delle predette ulteriori attivita'
istruttorie  per  quanto  riguarda  la  regolazione  economica  degli
sbilanciamenti per le unita' di produzione che forniscono il servizio
di regolazione primaria della frequenza e per le unita' di produzione
nella  disponibilita'  dei soggetti autoproduttori o di cogenerazione
destinate al servizio di teleriscaldamento per usi civili;
                              Delibera:
  1.  di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione  n. 168/03 nei
termini di seguito indicati:
    a) all'art.  1, comma 1.1, dopo l'alinea «mercato per il servizio
di  dispacciamento  e'  la  sede di negoziazione delle risorse per il
servizio  di  dispacciamento  di  cui  all'art.  22»,  e' inserito il
seguente alinea:
    «periodo di rientro in servizio e' il periodo, pari a tre giorni,
di ripresa del funzionamento di un'unita' di produzione in seguito ad
un periodo di indisponibilita' pari almeno a ventuno giorni;»;
    b) all'art. 32, dopo il comma 32.4 e' inserito il seguente comma:
  «32.5  Durante  il  periodo  di rientro in servizio, per i punti di
dispacciamento  per  unita'  di  produzione rilevanti interessate dal
rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di
valorizzazione   delle  offerte  di  vendita  dell'energia  elettrica
accettate  nel  mercato  del  giorno  prima  nella  zona  in  cui  e'
localizzato  il  punto  di  dispacciamento. Nel periodo di rientro in
servizio  le  unita'  di  produzione  abilitate sono interdette dalla
partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.».
  2.    di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),    il    testo    dell'Allegato   A   alla
deliberazione  dell'Autorita'  30 dicembre  2003,  n.  168/03,  nella
versione  risultante  dalle  modifiche  ed  integrazioni  di  cui  al
precedente punto 1.
  3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
affinche' entri in vigore il 1° giugno 2005.
    Milano, 26 maggio 2005
                                                 Il presidente: Ortis