IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore
agroalimentare;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter, della
medesima  legge  che  prevede  interventi  economici  e  agevolazioni
previdenziali  a  favore  delle  imprese  agricole che nel 2004 hanno
subito  una  riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al
reddito medio del triennio precedente;
  Viste  le  delibere  di  giunta  delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria  Molise,  Puglia  e  Sicilia, che dichiarano, nei rispettivi
territori,  la  grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a
carico di determinate produzioni agricole;
  Ritenuto  di  dare attuazione all'ordine del giorno (A.C. n. 5671 -
sezione),  accolto  dal  Governo, con il quale la Camera dei deputati
impegna  il Governo ad intervenire prioritariamente nelle regioni che
hanno gia' deliberato la crisi di mercato nel corso del 2004;
                               Decreta
                               Art. 1.
  1.   Per   l'attuazione  dell'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter  del
decreto-legge  28  febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge
29 aprile  2005,  n. 71, le aree sono quelle individuate con delibere
di giunta, adottate entro il 31 dicembre 2004, dalle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.
  2. Le regioni determinano le modalita' di istruttoria e di verifica
dei   requisiti  previsti  dall'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter  del
decreto-legge   28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge
29 aprile 2005, n. 71.
  3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole
interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente
competenti  indicati  dalle  rispettive  regioni, entro il termine di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.