IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2325/1997  della  Commissione del
24 novembre  1997, relativo alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Monte  Iblei»  riferita  all'olio extravergine di
oliva,  ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto  regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  dell'olio
extravergine  d'oliva  DOP  Monti  Iblei,  con sede in Ragusa, piazza
della  Liberta',  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine  protetta «Monte Iblei»
riferita  all'olio  extravergine  di oliva nel quadro della procedura
prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 62789 del 6 giugno 2005, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista   l'istanza  del  10 dicembre  2004,  con  cui  il  Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Monte  Iblei»  riferita all'olio extravergine di oliva, in
attesa  che  l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica
in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela
dell'olio   extravergine   d'oliva   DOP  Monti  Iblei,  assicuri  la
protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della
denominazione  di  origine  protetta  «Monte Iblei» riferita all'olio
extravergine  di  oliva,  secondo  il  disciplinare di produzione che
recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Monte  Iblei»  riferita all'olio extravergine di oliva che recepisce
la  modifica richiesta dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine
d'oliva DOP Monti Iblei e che si allega al presente decreto.