IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002,
13 novembre  2002,  11 marzo  2003,  10 giugno 2003, 27 ottobre 2003,
12 febbraio  2004,  10 giugno  2004,  28 settembre  2004 e 20 gennaio
2005,   con   i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione  triennale
rilasciata   all'organismo   di   controllo  denominato  «3  A  Parco
Tecnologico  Agroalimentare  dell'Umbria  Soc.  cons.  a  r.l.»,  con
decreto  del  14 dicembre  1998,  e' stata prorogata fino al 4 luglio
2005;
  Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una
ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano
dei  controlli  predisposto  per  la  indicazione geografica protetta
«Prosciutto  di  Norcia»,  allo  schema  tipo,  trasmessogli con nota
ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   indicazione  geografica  protetta  «Prosciutto  di
Norcia»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 14 dicembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A
Parco  Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.», con
sede   in   Todi   (Perugia),  frazione  Pantalla,  39,  con  decreto
14 dicembre   1998,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica   protetta   «Prosciutto  di  Norcia»  registrata  con  il
regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1065/97 del 12 giugno 1997,
gia' prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio
2002,  13 novembre  2002,  11 marzo  2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre
2003,   12 febbraio   2004,   10 giugno  2004,  28 settembre  2004  e
20 gennaio  2005,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 4 luglio 2005.