IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004 e 6 marzo 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 4 luglio 2005; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003, in attesa di ultimare il controllo del predetto piano; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 6 marzo 2005, e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione, che avverra' con apposito decreto ministeriale.