IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004,
10 giugno  2004  e  28 settembre  2004 e 6 marzo 2005, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  decreto del
24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 4 luglio 2005;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Valle d'Aosta
Fromadzo»,  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della
predetta autorizzazione e il rinnovo;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione,  alle  medesime  condizioni  stabilite
nella  autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003, in attesa
di ultimare il controllo del predetto piano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Valle D'Aosta Fromadzo»
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del
1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre
2003,  12 febbraio  2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 6 marzo
2005, e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione,
che avverra' con apposito decreto ministeriale.