IL COMITATO NAZIONALE
                  dell'albo nazionale delle imprese
               che effettuano la gestione dei rifiuti
  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  Visto  l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.  22,  che  individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo
nazionale  delle  imprese  che effettuano la gestione dei rifiuti, in
prosieguo  denominato  Albo,  le  imprese  che  intendono  effettuare
attivita' di bonifica dei siti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con i
Ministri   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
trasporti  e  della  navigazione,  e del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,  28  aprile  1998,  n.  406,  recante  il
Regolamento   di  organizzazione  e  funzionamento  dell'Albo,  e  in
particolare  l'art.  6,  comma  1,  lettera  b), che attribuisce alla
competenza  del  Comitato  nazionale  dell'albo la determinazione dei
criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con i
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
sanita',  25 ottobre 1999, n. 471, concernente il Regolamento recante
criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica
e  il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  Considerato  che  l'iscrizione  all'Albo e' subordinata al possesso
dei  requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui
all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
  Vista la propria deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO,
e  successive  modifiche  e integrazioni, recante criteri e requisiti
per  l'iscrizione  all'Albo  nella  categoria 9 di cui all'art. 8 del
citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;
  Ravvisata   l'opportunita',   al   fine   di  consentire  la  piena
operativita'  della categoria 9, di adottare un provvedimento recante
disposizioni  integrative  e  attuative della citata deliberazione 12
dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                         Attrezzature minime
  1.   Le   attrezzature   minime   di   cui  all'allegato  «A»  alla
deliberazione  12 dicembre  2001,  prot. 005/CN/ALBO devono rientrare
nella  piena  ed  esclusiva disponibilita' dell'impresa. Si intendono
nella  piena ed esclusiva disponibilita' dell'impresa le attrezzature
di proprieta', tenute in usufrutto, acquistate con patto di riservato
dominio o prese in leasing.
  2.  Qualora  l'impresa  dimostri  la disponibilita' di attrezzature
minime  non  ricomprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  «A» alla
deliberazione  12 dicembre  2001,  prot. 005/CN/ALBO, deve presentare
una  relazione,  a  firma del legale rappresentate e del responsabile
tecnico,  dalla  quale  risulti  l'effettivo utilizzo delle stesse in
relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire.
  3.  Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime,
la  disponibilita'  in  capo  all'impresa e lo stato di conservazione
delle  stesse  sono  attestati  con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio,  resa congiuntamente dal legale rappresentate dell'impresa e
dal  responsabile  tecnico,  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il
modello di cui al foglio notizie relativo alla categoria 9.