L'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante «Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo» ha istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'intervento indicato nella tabella A, n. 86, il Fondo di Euro 1.500.000,00 annui (d'ora in avanti «Fondo»), per il triennio 2003-2005, finalizzato alla concessione di contributi in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti. Detti contributi sono volti all'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attivita' di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti e per lo sviluppo di pubblicazioni a stampa integrate con altre tecnologie idonee per non vedenti e ipovedenti (d'ora in avanti «contributi»). 1. Destinatari dei contributi. 1.1. I contributi di cui sopra sono concessi alle case editrici o a loro consorzi, sulla base di progetti recanti l'articolazione della spesa prevista per tipologie di investimenti indicati al punto 2. 1.2. Le case editrici possono, altresi', presentare i progetti indicati al punto 1.1 in forma congiunta. A tal fine conferiscono, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse. La casa editrice mandataria presenta il progetto in nome e per conto proprio e dellemandanti, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con le altre case editrici e allega, al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo, copia dell'atto di conferimento del mandato. La casa editrice mandataria rappresenta le case editrici mandanti in tutti i rapporti necessari per l'ottenimento del contributo, fino all'estinzione di ogni rapporto. La presentazione del progetto in forma congiunta determina la responsabilita' solidale, nei confronti dell'Amministrazione, di tutte le case editrici coinvolte nella realizzazione del progetto. 2. Investimenti ammissibili. Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti, riconducibili alle finalita' indicate dalla legge: a) investimenti in beni materiali e immateriali per la progettazione e il lancio di iniziative editoriali a stampa indirizzate agli ipovedenti e ai non vedenti; b) investimenti in beni materiali e immateriali per la progettazione e il lancio di iniziative editoriali basate su audio-libri, veicolati attraverso diversi formati (musicassette, CD, file Internet ecc.); c) investimenti per lo studio e la realizzazione di sistemi di accesso per non vedenti e ipovedenti a file trattabili da tecnologie basate su sintetizzatori vocali che allo stesso tempo comprendano una adeguata protezione contro usi impropri; d) investimenti per l'adeguamento dei siti Internet a contenuto editoriale e dei prodotti editoriali off line agli standard nazionali e internazionali di accessibilita' per ipovedenti e non vedenti; e) investimenti in beni materiali e immateriali per la progettazione e il lancio di iniziative editoriali basate su prodotti integrati, a stampa ed elettronici, con particolare attenzione ai prodotti educativi e didattici anche al fine di favorire l'effettiva esecuzione dell'art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; f) sviluppo di servizi tecnologici e di programmi di formazione realizzati da case editrici anche tramite loro consorzi o associazioni, volti a facilitare la produzione editoriale per ipovedenti e non vedenti. 3. Presentazione delle domande. Le domande per la concessione dei contributi, in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante delle imprese editoriali indicate ai punti 1.1 e 1.2 dovranno essere formulate secondo il modello di cui all'allegato A, corredate della documentazione di cui all'allegato B e inoltrate al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV Promozione del libro e della lettura, via dell'Umilta', 33 - 00187 Roma, entro il 31 dicembre 2005. 4. Requisiti di ammissione. 4.1. I progetti indicati al punto 1.1 saranno valutati da un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero con decreto del Ministro (d'ora in avanti «Commissione»). Detta Commissione avra' il compito di accertare l'ammissibilita' della domanda di contributo, di valutare la qualita' tecnico-scientifica dei progetti e di proporre al Direttore generale della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, il piano di ripartizione dei finanziamenti. 4.2. Sono ammessi ai contributi i progetti presentati da imprese editoriali operanti da almeno cinque anni, di durata non superiore a dodici mesi e che indichino la capacita' produttiva generabile e la motivata previsione del numero, tipo e quantita' di opere che il richiedente prevede di realizzare nel triennio successivo alla conclusione del progetto, in relazione alle dimensioni attuali dell'impresa editoriale e al contributo richiesto. La Commissione, una volta accertato il possesso dei requisiti di cui sopra, valuta la rispondenza del progetto ad una delle tipologie ammissibili tra quelle indicate al punto 2, lettere a), b), c), d), e), f). 4.3. Il Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali ammette al contributo i progetti di cui sopra, previa acquisizione del parere tecnico-scientifico della Commissione. 5. Determinazione dei contributi e criteri di selezione. 5.1. I contributi, comunque non superiori all'importo di Euro 100.000,00, sono determinati nella misura massima del settanta per cento delle spese riconosciute pertinenti. 5.2. Nel caso in cui i progetti gia' ammessi al contributo determinino una spesa superiore alla disponibilita' annuale del fondo, il Direttore generale, previa acquisizione del parere della Commissione, provvede alla ulteriore selezione delle domande sulla base dei seguenti criteri: a) grado di congruenza del progetto con gli obiettivi della legge; b) sostenibilita' economica del progetto nel lungo periodo; c) qualita' e quantita' dei prodotti editoriali resi accessibili dal progetto in rapporto alle risorse richieste; d) grado di permanenza nel tempo dell'attivita' produttiva sviluppata a seguito della realizzazione dei progetti. 6. Erogazione dei contributi. 6.1. Ai fini della erogazione dei contributi il Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali, sulla scorta del parere espresso dalla Commissione, approva, con proprio decreto, il relativo piano di ripartizione. Detto decreto dirigenziale e' pubblicato, anche solo per via telematica, a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione. 6.2. I contributi sono erogati per meta' dopo l'adozione del decreto dirigenziale indicato al punto 6.1 e per la restante meta' dopo la presentazione da parte del beneficiario di una relazione dettagliata che illustri la regolare realizzazione del progetto e corredata dalla rendicontazione dei costi sostenuti. 6.3. La Commissione, esaminati gli atti indicati al punto 6.2, propone al Direttore generale l'ammissibilita' alla restante parte di contributo, oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la revoca di quanto gia' erogato. Al recupero delle somme conseguente alla revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attivita' di verifica e monitoraggio sulle modalita' di gestione dei contributi concessi. 7. Spese ammissibili. Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto di investimento, distinte in: a) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze); b) spese di consulenza per la progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto; c) spese del personale interno direttamente impiegato per la realizzazione del progetto; d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprieta' industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto; e) spese per la formazione del personale delle case editrici; f) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto. 8. Obbligo di menzione del contributo. Le case editrici che abbiano ottenuto i contributi sono tenute, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le opere da loro realizzate e destinate a non vedenti e a ipovedenti: «La presente opera e' stata realizzata anche mediante il contributo finanziario del Ministero per i beni e le attivita' culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilita' nei siti Internet il cui adeguamento alle esigenze dei non vedenti e ipovedenti sia realizzata con le strutture finanziate all'interno del progetto. 9. Responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio IV - Promozione del libro e della lettura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici: 06/69654212/213/214, e-mail: padellaro@librari. beniculturali.it 10. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente circolare sara' inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 201