L'art.  1,  comma  1,  della legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante
«Disposizioni  in  materia  di  interventi  per i beni e le attivita'
culturali,  lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della
Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo»
ha  istituito,  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, per l'intervento indicato nella tabella A, n. 86, il Fondo
di Euro 1.500.000,00 annui (d'ora in avanti «Fondo»), per il triennio
2003-2005,  finalizzato  alla  concessione  di  contributi  in favore
dell'editoria per ipovedenti e non vedenti.
  Detti  contributi  sono volti all'adeguamento delle strutture delle
case  editrici  che  svolgono  in  particolare attivita' di stampa di
testi  in  caratteri  idonei  alla  lettura degli ipovedenti e per lo
sviluppo  di  pubblicazioni  a  stampa integrate con altre tecnologie
idonee per non vedenti e ipovedenti (d'ora in avanti «contributi»).
1. Destinatari dei contributi.
  1.1. I contributi di cui sopra sono concessi alle case editrici o a
loro  consorzi,  sulla base di progetti recanti l'articolazione della
spesa prevista per tipologie di investimenti indicati al punto 2.
  1.2.  Le  case  editrici  possono,  altresi', presentare i progetti
indicati  al  punto  1.1 in forma congiunta. A tal fine conferiscono,
mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata, mandato
collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  una  di  esse. La casa
editrice  mandataria presenta il progetto in nome e per conto proprio
e  dellemandanti,  obbligandosi  a  realizzarlo congiuntamente con le
altre  case  editrici  e allega, al momento della presentazione della
domanda   di   concessione   del   contributo,   copia  dell'atto  di
conferimento  del mandato. La casa editrice mandataria rappresenta le
case   editrici   mandanti   in   tutti   i  rapporti  necessari  per
l'ottenimento  del  contributo, fino all'estinzione di ogni rapporto.
La  presentazione  del  progetto  in  forma  congiunta  determina  la
responsabilita'  solidale,  nei  confronti  dell'Amministrazione,  di
tutte le case editrici coinvolte nella realizzazione del progetto.
2. Investimenti ammissibili.
  Sono   ammissibili   le   seguenti   tipologie   di   investimenti,
riconducibili alle finalita' indicate dalla legge:
    a) investimenti   in   beni   materiali   e  immateriali  per  la
progettazione   e   il  lancio  di  iniziative  editoriali  a  stampa
indirizzate agli ipovedenti e ai non vedenti;
    b) investimenti   in   beni   materiali   e  immateriali  per  la
progettazione   e  il  lancio  di  iniziative  editoriali  basate  su
audio-libri,  veicolati attraverso diversi formati (musicassette, CD,
file Internet ecc.);
    c) investimenti  per  lo  studio e la realizzazione di sistemi di
accesso  per non vedenti e ipovedenti a file trattabili da tecnologie
basate su sintetizzatori vocali che allo stesso tempo comprendano una
adeguata protezione contro usi impropri;
    d) investimenti  per  l'adeguamento dei siti Internet a contenuto
editoriale e dei prodotti editoriali off line agli standard nazionali
e internazionali di accessibilita' per ipovedenti e non vedenti;
    e) investimenti   in   beni   materiali   e  immateriali  per  la
progettazione e il lancio di iniziative editoriali basate su prodotti
integrati,  a  stampa  ed  elettronici, con particolare attenzione ai
prodotti  educativi e didattici anche al fine di favorire l'effettiva
esecuzione dell'art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
    f) sviluppo  di  servizi tecnologici e di programmi di formazione
realizzati   da   case   editrici   anche  tramite  loro  consorzi  o
associazioni,   volti  a  facilitare  la  produzione  editoriale  per
ipovedenti e non vedenti.
3. Presentazione delle domande.
  Le  domande  per  la  concessione  dei contributi, in regola con le
norme  sul  bollo,  a  firma del titolare o del legale rappresentante
delle  imprese editoriali indicate ai punti 1.1 e 1.2 dovranno essere
formulate  secondo  il modello di cui all'allegato A, corredate della
documentazione  di  cui all'allegato B e inoltrate al Ministero per i
beni  e le attivita' culturali - Dipartimento per i beni archivistici
e  librari  -  Direzione  generale  per i beni librari e gli istituti
culturali  -  Servizio  IV  Promozione del libro e della lettura, via
dell'Umilta', 33 - 00187 Roma, entro il 31 dicembre 2005.
4. Requisiti di ammissione.
  4.1.   I  progetti  indicati  al  punto  1.1  saranno  valutati  da
un'apposita   Commissione,  istituita  presso  questo  Ministero  con
decreto   del   Ministro   (d'ora  in  avanti  «Commissione»).  Detta
Commissione  avra'  il  compito  di  accertare l'ammissibilita' della
domanda  di  contributo,  di valutare la qualita' tecnico-scientifica
dei  progetti  e  di  proporre  al Direttore generale della Direzione
generale  per  i  beni  librari e gli istituti culturali, il piano di
ripartizione dei finanziamenti.
  4.2.  Sono  ammessi  ai contributi i progetti presentati da imprese
editoriali  operanti da almeno cinque anni, di durata non superiore a
dodici  mesi  e che indichino la capacita' produttiva generabile e la
motivata  previsione  del  numero,  tipo  e quantita' di opere che il
richiedente  prevede  di  realizzare  nel  triennio  successivo  alla
conclusione  del  progetto,  in  relazione  alle  dimensioni  attuali
dell'impresa  editoriale  e  al contributo richiesto. La Commissione,
una volta accertato il possesso dei requisiti di cui sopra, valuta la
rispondenza  del  progetto  ad  una  delle  tipologie ammissibili tra
quelle indicate al punto 2, lettere a), b), c), d), e), f).
  4.3.  Il  Direttore  generale  per  i  beni  librari e gli istituti
culturali  ammette  al  contributo  i  progetti  di cui sopra, previa
acquisizione del parere tecnico-scientifico della Commissione.
5. Determinazione dei contributi e criteri di selezione.
  5.1.  I  contributi,  comunque  non  superiori  all'importo di Euro
100.000,00,  sono  determinati  nella misura massima del settanta per
cento delle spese riconosciute pertinenti.
  5.2.  Nel  caso  in  cui  i  progetti  gia'  ammessi  al contributo
determinino  una  spesa  superiore  alla  disponibilita'  annuale del
fondo,  il  Direttore  generale, previa acquisizione del parere della
Commissione,  provvede  alla  ulteriore selezione delle domande sulla
base dei seguenti criteri:
    a) grado  di  congruenza  del  progetto  con  gli obiettivi della
legge;
    b) sostenibilita' economica del progetto nel lungo periodo;
    c) qualita'  e quantita' dei prodotti editoriali resi accessibili
dal progetto in rapporto alle risorse richieste;
    d) grado   di  permanenza  nel  tempo  dell'attivita'  produttiva
sviluppata a seguito della realizzazione dei progetti.
6. Erogazione dei contributi.
  6.1.  Ai fini della erogazione dei contributi il Direttore generale
per  i beni librari e gli istituti culturali, sulla scorta del parere
espresso dalla Commissione, approva, con proprio decreto, il relativo
piano di ripartizione.
  Detto  decreto  dirigenziale  e'  pubblicato,  anche  solo  per via
telematica,  a cura della Direzione generale per i beni librari e gli
istituti  culturali  entro  il  termine  di  trenta  giorni dalla sua
adozione.
  6.2.  I  contributi  sono  erogati  per  meta'  dopo l'adozione del
decreto  dirigenziale  indicato  al punto 6.1 e per la restante meta'
dopo  la  presentazione  da  parte  del beneficiario di una relazione
dettagliata  che  illustri  la  regolare realizzazione del progetto e
corredata dalla rendicontazione dei costi sostenuti.
  6.3.  La  Commissione,  esaminati  gli  atti indicati al punto 6.2,
propone al Direttore generale l'ammissibilita' alla restante parte di
contributo,  oppure,  nel  caso di mancata o incompleta realizzazione
del  progetto,  la  revoca  di quanto gia' erogato. Al recupero delle
somme  conseguente  alla  revoca  del  contributo  si  provvede,  ove
necessario,  con  la  procedura  prevista dal regio decreto 14 aprile
1910,   n.   639,   e   successive   modificazioni   e  integrazioni.
L'Amministrazione  si  riserva di effettuare ogni eventuale attivita'
di verifica e monitoraggio sulle modalita' di gestione dei contributi
concessi.
7. Spese ammissibili.
  Sono  ammissibili  a rendiconto le spese direttamente imputabili al
progetto di investimento, distinte in:
    a) spese  per  l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi
per elaboratore (anche in forma di licenze);
    b) spese  di  consulenza  per  la  progettazione  e  sviluppo dei
sistemi previsti dal progetto;
    c) spese  del  personale  interno  direttamente  impiegato per la
realizzazione del progetto;
    d) spese  per  l'acquisizione  di diritti d'autore e/o diritti di
proprieta'   industriale   relativi  all'ideazione,  progettazione  e
sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;
    e) spese per la formazione del personale delle case editrici;
    f) ogni  altra  voce di spesa necessaria per la realizzazione del
progetto.
8. Obbligo di menzione del contributo.
  Le case editrici che abbiano ottenuto i contributi sono tenute, nel
triennio  successivo  alla  conclusione  del  progetto, a inserire la
seguente  dizione  in tutte le opere da loro realizzate e destinate a
non  vedenti  e  a ipovedenti: «La presente opera e' stata realizzata
anche  mediante  il contributo finanziario del Ministero per i beni e
le attivita' culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita
con  adeguata  visibilita'  nei siti Internet il cui adeguamento alle
esigenze dei non vedenti e ipovedenti sia realizzata con le strutture
finanziate all'interno del progetto.
9. Responsabile del procedimento.
  Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica
che  il responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio IV
- Promozione del libro e della lettura della Direzione generale per i
beni librari e gli istituti culturali.
  Per     informazioni     rivolgersi     ai    numeri    telefonici:
06/69654212/213/214, e-mail: padellaro@librari. beniculturali.it
10. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  circolare  sara' inviata agli organi di controllo per
gli  adempimenti  di  competenza  e  sara'  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2005
                                                  Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 201