IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni
urgenti di protezione civile;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del  26  dicembre  2004,  recante: «Disposizioni di protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del
sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione
civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005,
n.  3394  del  18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402
del  10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3429 del 29 aprile
2005;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con  il  quale,  gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici
che  hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono
stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253  del  29 novembre  2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del
20 settembre 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004;
  Viste  le  note  del  22 marzo  e del 13 maggio 2005 del sindaco di
S. Giuliano di Puglia;
  Visti  gli  esiti  della  riunione  tenutasi presso il Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in  data  2 maggio  2005,  nel  corso della quale il Presidente della
regione   Molise   ha   manifestato  il  proprio  assenso  in  ordine
all'immediato  trasferimento  al  soggetto  attuatore  - ing. Claudio
Rinaldi delle risorse disponibili, pari ad euro 33 milioni, presso la
contabilita'  speciale  intestata  al  soggetto attuatore, al fine di
consentire  il  concreto  avvio  delle  opere di ricostruzione per il
comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso);
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 marzo  2005,  con  il  quale  e' stato prorogato, fino al 1° marzo
2006,   lo   stato  di  emergenza  in  relazione  alla  crisi  idrica
determinata   dall'inquinamento   dell'acquedotto   del   comune   di
Tolentino;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3372,  del  3 settembre  2004,  concernente  «Disposizioni urgenti di
protezione  civile  per  fronteggiare  la  crisi  idrica  determinata
dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino»;
  Vista  la  nota  del  14 febbraio  2005  del  sindaco del comune di
Tolentino - Commissario delegato per l'emergenza idrica;
  Vista  la  nota  del  6 maggio  2005  del  presidente della regione
Marche;
  Vista  la  nota  del  20 gennaio  2004 del presidente della regione
Umbria e del 10 maggio 2004 dell'assessore alla medesima Regione, con
la quale si chiede di poter utilizzare le economie, pari a circa Euro
703.440,00, realizzate sui fondi erogati sulla base dell'ordinanza di
protezione  civile  n.  1593  del  1988,  per  il completamento degli
interventi sul patrimonio edilizio pubblico danneggiato dal sisma del
1985,   nonche'   di  rimuovere  il  limite  del  contributo  massimo
concedibile  per  ciascun  intervento stabilito dall'ordinanza n. 240
del 12 giugno 1984;
  Vista  la  nota  del  28 febbraio  2005 dell'assessore alla regione
Umbria,  nonche'  le  quietanze  dei  versamenti effettuati, da parte
della  medesima  amministrazione  regionale,  al bilancio dello Stato
delle somme residue pari a Euro 703.440,00, rivenienti dall'ordinanza
di protezione civile n. 1593 del 1988;
  Viste le ordinanze di protezione civile n. 3120 del 4 aprile 2001 e
n.  3173  del  14 gennaio  2002  concernenti, tra l'altro, interventi
urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nel territorio
del comune di Corniglio;
  Vista  la nota del 15 aprile 2003 del presidente della provincia di
Parma;
  Vista  la nota del 31 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  con  la  quale  e'  stata  rappresentata la
necessita'  di  prorogare  il  termine  fissato dall'art. 1, comma 3,
dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3173 del 2002, relativo al
completamento delle attivita' poste in essere ai sensi della medesima
ordinanza   e   finalizzate   a   fronteggiare   il   grave  dissesto
idrogeologico  nel  territorio  del  comune di Corniglio, nonche', in
considerazione  delle  ulteriori  attivita' che la provincia di Parma
intenderebbe  porre  in essere nell'ambito del predetto completamento
dei  lavori,  di  contribuire  al  finanziamento  dei  citati  lavori
utilizzando le economie, pari a circa 35 mila euro, rivenienti da una
precedente   assegnazione   di   risorse  finanziarie  del  Ministero
dell'ambiente  destinate  al  comune  di Chiusi della Verna, ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3120 del 2001;
  Vista  la  nota  del  23 maggio 2005 con la quale la regione Emilia
Romagna  ha  espresso  la  formale  intesa  di  legge  in ordine alla
suesposta  problematica,  nonche'  del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio del 24 maggio 2005;
  Vista  la  nota  del  20 maggio  2005  del presidente della regione
autonoma  della  Sardegna  con la quale si chiede di inserire, tra le
disposizioni  derogabili,  l'art.  3  della legge regionale n. 28 del
1985;
  Vista  la  nota  del 20 maggio 2005 del capo del dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante: «Legge quadro in
materia di incendi boschivi»;
  Viste  le  note  del  21 dicembre 2004 e 5 maggio 2005 del capo del
Corpo  forestale  dello  Stato,  con le quali si chiede un contributo
straordinario  per  sostenere l'operativita' della propria componente
aerea  al  fine  di  fronteggiare efficacemente la lotta agli incendi
boschivi;
  Visto  il  decreto-legge  3 giugno  1996,  n.  310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile  rispettivamente,  del
6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre
2000,  n.  3089,  del  10  aprile  2001,  n.  3122,  nonche' l'art. 8
dell'ordinanza   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
29 luglio  2004,  n. 3365, concernenti la ricostruzione del teatro La
Fenice  di  Venezia  e la nomina del sindaco di Venezia a commissario
delegato;
  Vista  la  richiesta  del  7 aprile  2005  del  sindaco  di Venezia
pro-tempore  dott.  Paolo  -  Costa  -  Commissario  delegato  per la
ricostruzione  del  teatro La Fenice, con la quale, viene manifestata
la   disponibilita'   a  continuare  nelle  funzioni  di  commissario
delegato,  anche successivamente alle elezioni amministrative in atto
nel comune di Venezia;
  Vista  la  nota  del  28 aprile 2005 del sindaco di Venezia, con la
quale si esprime avviso favorevole alla prosecuzione dell'incarico di
commissario delegato nella persona del dott. Costa;
  Vista  la  nota  del  1° giugno  2005  del presidente della regione
Veneto;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre  2004, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino
al   31 dicembre   2005   lo  stato  d'emergenza  nel  settore  dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del
30 marzo  2004,  n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004
art.  1,  comma  2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del
13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre
2004  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre  2004  art. 8, n. 3390 del
29 dicembre  2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399
del  18 febbraio  2005 art. 6 n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3429 del
29 aprile  2005  art. 6 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
  Vista  la  nota  del  30 maggio  2005  del commissario delegato per
l'emergenza  rifiuti nella regione Campania, con la quale, al fine di
garantire  una celere realizzazione dell'intero sistema impiantistico
regionale,  si chiede che per l'impianto di termovalorizzazione di S.
Maria  la  Fossa,  da  realizzarsi  nel medesimo territorio comunale,
venga aggiornata la valutazione d'impatto ambientale;
  Visti  gli  esiti  della riunione tenutasi il giorno 1° giugno 2005
presso  il  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri indetta al fine di affrontare, tra l'altro, la
predetta problematica, ed in cui le amministrazioni intervenute hanno
convenuto  sulla  necessita' di assumere iniziative volte ad ottenere
dagli  organismi  competenti il piu' alto grado di certezza in ordine
alla  compatibilita',  sotto il profilo ambientale, dell'impianto per
la  termovalorizzazione  da  realizzarsi nel territorio del comune di
S. Maria la Fossa;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 settembre  2004  recante  la  dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che
si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3377,  del  22 settembre  2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo
svolgimento  della  pre-regata  della  trentaduesima  Coppa America»,
cosi'  come  modificata  dall'art.  10  dell'ordinanza  di protezione
civile n. 3379 del 5 novembre 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo  2003  recante  «Dichiarazione  dello  stato di emergenza in
relazione   alla   tutela  della  pubblica  incolumita'  nell'attuale
situazione internazionale»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino
al  31 dicembre  2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto
in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 novembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2006,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di
Orbetello;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 settembre  2003,  concernente  la dichiarazione di «grande evento»
nel  territorio  della  regione  Marche  in  occasione  dell'incontro
nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 1° al 5 settembre 2004;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3358
del    14 maggio   2005,   recante:   Interventi   conseguenti   alla
dichiarazione  di «grande evento» nel territorio della regione Marche
in  occasione  dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana
dal 28 agosto al 5 settembre 2004;
  Ritenuto  di  dover  autorizzare la regione Marche ad utilizzare le
risorse  di  cui  all'art.  138  della  legge  n.  388  del  2000 per
fronteggiare  gli  oneri derivanti dalle attivita' poste in essere ai
sensi  dell'l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3358  del  14 maggio  2005,  recante  gli interventi conseguenti alla
dichiarazione  di «grande evento» nel territorio della regione Marche
in  occasione  dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana
dal 28 agosto al 5 settembre 2004, nonche' per fronteggiare gli oneri
connessi  alle  attivita'  di  formazione  in  materia  di protezione
civile.
  Ritenuto  che  le  singole esigenze prospettate siano meritevoli di
accoglimento  in  ragione  della necessita' di assicurare ogni azione
utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  In  relazione  alla  complessita' delle attivita' da espletarsi
nell'area  del sud-est asiatico investita dagli eventi calamitosi del
mese  di  dicembre 2004, a decorrere dal 1° luglio 2005 l'incarico di
coordinatore,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del
29 aprile 2005, puo' essere attribuito a due esperti.