IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
  Visto  il  5°  comma  dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
  Vista  la  decisione  della  Banca Centrale Europea del 14 dicembre
2004  relativa  all'approvazione  del  volume  di  conio delle monete
metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;
  Visti  i  decreti  ministeriali  n.  9305 e n. 9311, del 7 febbraio
2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005, con
i  quali  si  autorizza  la seconda emissione, rispettivamente, delle
monete d'argento da Euro 5 e da Euro 10, entrambe celebrative dei «XX
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»;
  Ritenuta  la validita' di cedere le suddette monete confezionate in
dittico;
  Considerato  che  occorre  stabilire  la  data  del  corso  legale,
determinare  il  contingente  e  disciplinare  la  prenotazione  e la
distribuzione delle citate monete;
  Considerata  la  opportunita' di riservare parte del contingente al
mercato estero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  monete  d'argento  da  Euro  5  ed Euro 10, celebrative dei «XX
Giochi  Olimpici Invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di
cui  ai  decreti  ministeriali  n.  9305  e  n.  9311, indicati nelle
premesse,  vengono  emesse  nella  sola versione proof ed hanno corso
legale dal 30 giugno 2005.