IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo
del  senato  accademico  integrato  ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi
decreti  rettorali  contenenti  alcune  sostituzioni  nell'ambito  di
diverse componenti;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato
con  decreto  rettorale  n.  501  del  18 dicembre  1995 e successive
modificazioni;
  Vista  la  delibera del senato accademico in composizione allargata
del  13 aprile  2005 che ha approvato la modifica dell'art. 20, comma
5, dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione del 27 aprile
2005  che  ha  espresso parere favorevole relativamente alla predetta
modifica;
  Vista  la nota rettorale n. 7096 del 10 maggio 2005 con la quale e'
stata   trasmessa   al  M.I.U.R.,  per  il  prescritto  controllo  di
legittimita'  e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168,
la modifica dello statuto di Ateneo;
  Vista la nota ministeriale n. 1999 del 26 maggio 2005, con la quale
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
esercitato  il  succitato  controllo  di legittimita' e di merito, ha
comunicato  che  in  relazione  al testo di modifiche proposto non vi
sono osservazioni da formulare;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Il  sottoelencato  articolo  dello  statuto  dell'Universita' degli
studi  di  Cagliari  e'  modificato cosi' come indicato nel prospetto
sottoriportato.
  E'  approvata  la  modifica  dell'art.  20, comma 5, che, pertanto,
viene riformulato come segue:
  «Art.  20 (Consiglio degli studenti). - 5. Il consiglio e' composto
dai  rappresentanti  degli studenti nel senato accademico, nel senato
accademico    in    composizione    allargata,   nel   consiglio   di
amministrazione,  nel  comitato per lo sport universitario, nell'ente
regionale  per  il  diritto  allo  studio  e da uno studente per ogni
consiglio  di  facolta'  eletto tra i rappresentanti presenti in ogni
consiglio di facolta'.
  Almeno   due  volte  all'anno,  e  comunque  quando  un  terzo  dei
componenti  lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata
a  tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai
regolamenti.».